Art. 1
Modificazione all'art. 2.
1.
La
lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del Reg. reg. 16 luglio 2007, n. 8
"
Disposizioni di attuazione della
legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6
(Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive integrazioni e modificazioni
" è sostituita dalla seguente:
"
a) l'Azienda regionale Umbraflor, di seguito Umbraflor, Istituti universitari e altri organismi pubblici di ricerca specializzati nella materia di cui al presente regolamento, individuati con atto amministrativo dalla Giunta regionale, sono incaricati dalla Giunta stessa, mediante apposite convenzioni, di effettuare la certificazione delle piante tartufigene;
".