Date di vigenza

23/01/2014 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2013 ,n. 8
Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 2 del 08/01/2014

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale . La Presidente della giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1.

(Modificazione ed integrazione all'art. 6)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) è sostituito dal seguente:
 
" 1. La domanda di accertamento di giacimenti di cave attive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) relativa ai giacimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) contiene:
 
a) lo stato di avanzamento delle attività di escavazione e ricomposizione ambientale previste nell'autorizzazione di cava vigente, con riferimento alle singole fasi e lotti di coltivazione previsti nel progetto approvato;
 
b) l'estensione della superficie e la quantità dei volumi di materiali già interessati dall'attività di cava e residue rispetto al progetto approvato, la cubatura del giacimento prevista dall'intervento di ampliamento o completamento, come definiti dalle presenti norme.
".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 3/2005 è aggiunto il seguente comma:
 
" 1 bis. La domanda di cui al comma 1 relativa ai giacimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) è presentata entro dodici mesi dall'approvazione del PRAE. ".

Art. 2

(Modificazione all'art. 8)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del r.r. 3/2005 è sostituita dalla seguente:
 
" a) giacimenti di minerali da destinare all'approvvigionamento di stabilimenti industriali ubicati sul territorio regionale per la produzione di laterizi, cemento, calce o macinati ad uso industriale, nonché giacimenti di pietre ornamentali e monumentali; ".

Art. 3

(Integrazione all'art. 11)

1. Dopo il comma 5 dell'art. 11 del r.r. 3/2005 è aggiunto il seguente:
 
" 5 bis. L'accertamento di giacimenti, anche se comporta variante alla pianificazione territoriale comunale, non è soggetto a procedure di VAS. ".


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 30 dicembre 2013

Marini