CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE DI DISAGIO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Art. 5
(Determinazione dei punteggi)
1.
I punteggi relativi alle condizioni soggettive di cui all'articolo 31, comma 1 della l.r. 23/2003, sono i seguenti:
a)
punti da 1 a 4 relativi all'ISEE del nucleo familiare, calcolata ai sensi della vigente normativa, non superiore:
2) al sessanta per cento del limite per l'accesso punti 2;
3) al quaranta per cento del limite per l'accesso punti 3;
4) al venti per cento del limite per l'accesso punti 4; 1) all'ottanta per cento del limite per l'accesso punti 1;
b)
punti da 1 a 4 relativi a condizioni di debolezza del nucleo familiare:
1) nucleo familiare composto da cinque o più persone punti 1;
2) presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni: a. uno o due minori punti 1; b. tre o più minori punti 2;
3) presenza nel nucleo familiare di anziani di età uguale o superiore ai 65 anni:
a. da 65 anni a 74 anni punti 1;
b. oltre 74 anni punti 2;
4) presenza nel nucleo familiare di
[ ... ]
[12]
persone con disabilità[13]
, certificata ai sensi della normativa vigente:
a. con invalidità compresa tra il settantacinque per cento e il cento per cento punti 2;
b. con invalidità del cento per cento ed indennità di accompagnamento punti 4;
c)
punti da 1 a 5 relativi alla composizione del nucleo familiare:
1) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani di età uguale o superiore ai 65 anni:
a. anziani ricompresi tra i 65 anni e i 74 anni punti 1;
b. anziani di età superiore ai 65 anni di cui almeno uno di età superiore a 74 anni punti 3;
c. anziani di età superiore ai 74 anni punti 4;
2) nucleo familiare composto esclusivamente da giovani con non più di trentacinque anni punti 1;
3) nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore, vedovo, separato, divorziato o single e da:
a. un minore a carico punti 2;
b. due minori a carico punti 3;
c. tre o più minori a carico punti 4;
[ d) ]
[14]
d)
punti da 1 a 3 per nucleo familiare di recente costituzione:
1) coppia coniugata o convivente anagraficamente da non più di due anni alla data di pubblicazione del bando con:
a. nessun minore a carico punti 1;
b. un minore a carico punti 2;
c. due o più minori a carico punti 3;
[15]
e)
punti da 1 a 3 per nucleo familiare già collocato in precedenti graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica predisposte dal comune titolare del bando:
1) nucleo presente nell'ultima graduatoria punti 1;
2) nucleo presente nelle ultime due graduatorie punti 2;
3) nucleo presente nelle ultime tre graduatorie punti 3.
2.
Ai fini del calcolo dei punteggi relativi alle condizioni soggettive di cui al comma 1, non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui al:
a)
comma 1, lettera b), punto 2) con quello di cui allo stesso comma 1, lettera c), punto 2);
b)
comma 1, lettera b), punto 2) con quello di cui allo stesso comma 1, lettera c), punto 3);
c)
comma 1, lettera b), punto 2) con quello di cui allo stesso comma 1, lettera d), punto 1);
d)
comma 1, lettera c), punto 2) con quello di cui allo stesso comma 1, lettera c), punto 3);
e)
comma 1, lettera c), punto 2), con quello di cui allo stesso comma 1, lettera d), punto 1);
f)
comma 1, lettera b), punto 3) con quello di cui allo stesso comma 1, lettera c), punto 1).
3.
I punteggi relativi alle condizioni oggettive sono i seguenti:
a)
punti da 1 a 3 per nucleo familiare che vive in locali impropri, ovvero in alloggio il cui stato di conservazione è considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali:
1) nucleo familiare che abita in locali non destinati ad abitazione quali prefabbricati, roulottes, seminterrati punti 3;
2) nucleo familiare che abita in ambienti procurati a titolo provvisorio da organi, enti e/o associazioni di volontariato e/o ONLUS, preposte all'assistenza pubblica punti 3;
3) nucleo familiare che abita in un alloggio il cui stato di conservazione è considerato mediocre punti 2;
4) nucleo familiare che abita in un alloggio il cui stato di conservazione è considerato scadente punti 3;
b)
punti da 1 a 3 relativi ad un nucleo familiare che vive in condizioni di sovraffollamento:
1) due persone in un vano convenzionale, tre persone in due vani convenzionali, quattro persone in tre vani convenzionali, cinque
[ ... ]
[16]
persone in quattro vani convenzionali punti 1;
2) tre persone in un vano convenzionale, quattro persone in due vani convenzionali, cinque persone in tre vani convenzionali, sei o più persone in quattro vani convenzionali punti 2;
3) cinque persone in due vani convenzionali, sei o più persone in tre vani convenzionali punti 3;
c)
punti da 1 a 5 relativi ad un nucleo familiare che deve rilasciare l'alloggio occupato a causa di:
1) ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, emessi dalla autorità competente da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando punti 4;
2) provvedimento esecutivo di sfratto, intimato nell'anno precedente alla data del bando e non per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria al quale la legge attribuisca efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile da eseguirsi:
a. entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando punti 5;
b. dopo i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando punti 3;
3) in caso di alloggio di servizio, per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro che devono avvenire:
a. entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando punti 2;
b. entro un anno dalla data di pubblicazione del bando punti 1.
4.
Ai fini del calcolo delle condizioni oggettive di cui al comma 3, lettera a), punti 3) e 4) lo stato dell'immobile si considera:
a)
mediocre, qualora sono inadeguate le condizioni di almeno due degli elementi propri dell'immobile stesso di cui al comma 5, lettera a);
b)
scadente, qualora sono inadeguate le condizioni di almeno quattro degli elementi di cui al comma 5, lettere a) e b), dei quali almeno tre propri dell'immobile stesso di cui al medesimo comma 5, lettera a).
5.
Gli elementi di cui al comma 4 finalizzati alla valutazione dello stato dell'immobile sono i seguenti:
a)
elementi propri dell'immobile:
1) pavimenti;
2) pareti e soffitti;
3) infissi;
4) impianto elettrico;
5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
6) impianto di riscaldamento; .
b)
elementi comuni:
1) accessi, scale e ascensore;
2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
6.
Ai fini del calcolo delle condizioni oggettive i punteggi di cui al comma 3, lettera a) non sono cumulabili tra loro e i punteggi di cui al medesimo comma 3, lettera c) non sono cumulabili tra loro.
7.
Il numero dei vani convenzionali di cui al comma 3, lettera b) è determinato dividendo per sedici l'intera superficie dell'unità immobiliare abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5.
8.
Le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) sono verificate ed attestate dal comune in fase di assegnazione e devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando di concorso. Nel caso in cui il nucleo familiare richiedente, dal momento della pubblicazione del bando a quello di assegnazione, ha modificato la propria situazione alloggiativa, gli eventuali punteggi richiesti per le medesime condizioni sono confermati solo qualora, a seguito del sopralluogo effettuato dal comune nel nuovo alloggio, venga accertata la sussistenza, da almeno un anno precedente la data del sopralluogo stesso, di condizioni di disagio identiche o più gravi rispetto a quelle dichiarate in domanda.