Art. 1
(Oggetto)
1.
Il presente regolamento in attuazione dell'
articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5
(Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) disciplina i termini e le modalità della moratoria dei versamenti dovuti dai soggetti di cui all'
articolo 12, comma 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2
(Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso dei materiali provenienti da demolizione), nonché dalle imprese tenute al pagamento dei canoni o diritti annuali di cui alla
legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22
(Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque naturali, di sorgente e termali).
2.
Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità per il rientro dei contributi, canoni e diritti annuali di cui al
comma 1
.
Art. 2
(Termini della moratoria)
1.
Per l'anno 2014 la richiesta di moratoria di cui all'
articolo 1
deve essere presentata entro il 15 settembre 2014 per il contributo, canone o diritto annuale dovuto nel 2014.
2.
Per l'anno 2015 la richiesta di moratoria di cui all'
articolo 1
deve essere presentata entro il 31 gennaio 2015 per il contributo, canone o diritto annuale dovuto nel 2015.
3.
Per le richieste di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3 della
l.r. 2/2000
, e dell'
art. 3, comma 5 del regolamento regionale 22 ottobre 2008, n. 8
(Disposizioni di attuazione dell'
articolo 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2
concernente i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente), ovvero le disposizioni di cui all'
art. 21, comma 1 della l.r. 22/2008
.
Art. 3
(Modalità di richiesta della moratoria)
1.
I legali rappresentanti dei soggetti di cui all'
articolo 12, comma 1 della l.r. 2/2000
e delle imprese tenute al pagamento dei canoni o diritti annuali di cui alla
l.r. 22/2008
trasmettono la richiesta di moratoria di cui all'
articolo 1
, redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet istituzionale, alla struttura regionale competente in materia di cave e di acque minerali naturali, di sorgenti e termali, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo regione.giunta@postacert.umbria.it.
2.
La richiesta deve contenere:
a)
le generalità del soggetto titolare della concessione, autorizzazione o permesso di ricerca;
b)
gli estremi e il contenuto delle autorizzazioni, delle concessioni o dei permessi di ricerca per i quali viene richiesta la moratoria.
3.
Per le autorizzazioni o concessioni alla coltivazione di cave la richiesta deve contenere, inoltre, l'importo del contributo dovuto, il volume estratto e la relativa categoria di cui all'
articolo 12 della l.r. 2/2000
.
Art. 4
(Modalità di rientro)
1.
Il versamento del contributo, canone o diritto annuale per il quale è stata concessa la moratoria di cui all'
articolo 1
è effettuato a partire dal 2016, in rate annuali da versare entro il 31 ottobre di ogni anno.
2.
Il versamento di cui al
comma 1
è comprensivo degli interessi legali di cui all'
articolo 1284 del codice civile
riferiti all'anno in cui è presentata la richiesta calcolati a decorrere dal 31 marzo dell'annualità a cui la richiesta stessa si riferisce.
3.
Il numero di rate di cui al
comma 1
è pari a:
a)
due per importi oggetto di moratoria inferiori a 20.000,00 euro, con riferimento alla singola annualità ed alla singola attività;
b)
quattro per importi oggetto di moratoria superiori o uguali a 20.000,00 euro, ed inferiori a 60.000,00 euro, con riferimento alla singola annualità ed alla singola attività;
c)
sei per importi oggetto di moratoria superiori o uguali a 60.000,00 euro, con riferimento alla singola annualità ed alla singola attività.
4.
Qualora il beneficiario della moratoria di cui all'
articolo 1
non provveda al versamento nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento del residuo in un'unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno in cui non ha provveduto ad effettuare il versamento nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo.
5.
Qualora il beneficiario della moratoria di cui all'
articolo 1
non provveda, ai sensi del
comma 4
, al versamento entro il 31 dicembre, è attivato il procedimento di recupero coattivo dell'importo originariamente richiesto, decurtato di quanto eventualmente versato dal concessionario a titolo di quota capitale.
Art. 5
(Concessione della moratoria)
1.
La struttura regionale competente provvede alla concessione della moratoria entro trenta giorni dalla richiesta di cui all'
articolo 3
.
2.
Il provvedimento di concessione contiene, in particolare:
a)
l'entità del contributo oggetto di moratoria;
b)
le modalità di rientro.
3.
Per le autorizzazioni o concessioni alla coltivazione di cave il provvedimento di cui al
comma 2
contiene, inoltre, l'entità di ciascuna rata, costituita dalla quota capitale e dalla quota interesse.
4.
Per le richieste relative ad autorizzazioni o concessioni alla coltivazione di cave, il provvedimento di cui al
comma 1
è trasmesso al soggetto interessato, nonché alla provincia ed al comune competenti per territorio.
5.
Per le richieste relative ai permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali, rilasciati ai sensi della
l.r. 22/2008
l'entità del contributo di cui al
comma 2, lettera a)
è calcolato sul quantitativo di acqua effettivamente utilizzata per ciascuna annualità per la quale è concesso il beneficio.
6.
Per le richieste di cui al
comma 5
l'entità di ciascuna rata, costituita dalla quota capitale e dalla quota interesse, è comunicata al beneficiario entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
7.
La moratoria dei pagamenti di canoni o diritti annuali su permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali, rilasciati ai sensi della
l.r. 22/2008
, non è concessa qualora i soggetti interessati non abbiano adempiuto alle obbligazioni finanziarie riferite alle annualità precedenti a quelle oggetto della moratoria di cui al presente regolamento.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.