Date di vigenza

21/05/2015 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/05/2015
08/02/2018 modifica mostra documento vigente dal 08/02/2018

Documento vigente

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 4 maggio 2015 ,n. 10
Disposizioni concernenti il Banco della Terra in attuazione dell' articolo 199 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 25 del 06/05/2015

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1, dello Statuto regionale. La Presidente della giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 199 delle legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) detta disposizioni attuative concernenti il Banco della Terra istituito ai sensi dell' articolo 198 della medesima l.r. 12/2015 .

Art. 2

(Banco della Terra)

1. Il Banco della Terra consiste in un elenco dei terreni agricoli ed a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali   [ ... ] [3]   e delle aziende agricole[4]  , di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili ad essere concessi in locazione o in concessione.

2. Possono essere iscritti nel Banco della Terra su richiesta del proprietario i terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui alla l.r. n. 12/2015 Titolo IX Capo I, per i quali non è stata presentata domanda di assegnazione ai sensi della medesima l.r. 12/2015 .

2 bis. Per attività compatibili alla gestione dei terreni agricoli, il cui sviluppo permette ai fabbricati anche con destinazione residenziale di poter far parte degli elenchi di cui all'articolo 198, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 12/2015 , devono intendersi, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, le seguenti:

a) attività di cui al Titolo VIII della l.r. 12/2015 ;

b) attività extralberghiere;

c) attività produttive e terziarie legate alla produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti del suolo.

[5]

3. L'elenco di cui al comma 1 è suddiviso in sotto-elenchi ai sensi dell' articolo 198, comma 1 della l.r. 12/2015 contenente, per ciascun bene, le seguenti informazioni:

a) descrizione del bene;

b) estremi catastali integrati di dati qualitativi e quantitativi;

c) generalità del soggetto proprietario;

d) destinazione del bene;

e) specificazione se trattasi di bene suscettibile di locazione o di concessione.

[ Art. 3 ] [6]
Art. 3

(Gestione del Banco della Terra)

1. Il Banco della Terra, ai sensi dell' articolo 198, comma 5 della l.r. 12/2015 , è gestito dall'Agenzia forestale regionale che svolge i compiti di cui all' articolo 199 bis della medesima l.r. 12/2015 , nell'ambito delle proprie funzioni e compiti istituzionali e secondo le modalità del presente regolamento.

[7]
Art. 4

(Iscrizione dei beni nell'elenco del Banco della Terra)

1. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali), individua i beni di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati   [ ... ] [8]  , idonei e disponibili all'iscrizione nel Banco della Terra e trasmette il relativo elenco   [ ... ] [9]   all'Agenzia forestale regionale[10]  .

2. I comuni e le province individuano i propri beni idonei e disponibili all'iscrizione nel Banco della Terra e trasmettono il relativo elenco   [ ... ] [11]   all'Agenzia forestale regionale[12]  .

3. Eventuali variazioni degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate   [ ... ] [13]   all'Agenzia forestale regionale[14]  entro il mese di dicembre di ogni anno.

[ 4. ] [15]

4. L'Agenzia forestale regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso ai fini dell'iscrizione dei beni di proprietà privata nel Banco della Terra. [16]

5. I proprietari possono, entro trenta giorni dalla data dell'avviso di cui al medesimo comma 4 , chiedere   [ ... ] [17]   all'Agenzia forestale regionale[18]  l'iscrizione dei beni stessi nel Banco della Terra presentando una dichiarazione attestante:

a) la proprietà dei beni;

b) gli estremi catastali integrati di dati qualitativi e quantitativi;

c) destinazione dei beni;

d) periodo di disponibilità per la locazione.

6. I beni di proprietà dei comuni e delle province sono iscritti nel Banco della Terra previa stipulazione di apposita convenzione tra i suddetti enti e   [ ... ] [19]   l'Agenzia forestale regionale[20]  e.

7. I beni di proprietà di soggetti privati sono iscritti nel Banco della Terra previa stipulazione di apposita convenzione tra tali soggetti e   [ ... ] [21]   l'Agenzia forestale regionale[22]  .

8. La Giunta regionale, con proprio atto, approva l'elenco dei beni iscritti nel Banco della Terra. Il Banco della Terra è pubblicato   [ ... ] [23]   nel sito internet istituzionale dell'Agenzia forestale regionale[24]  .

9.   [ ... ] [25]   l'Agenzia forestale regionale[26]  in caso di variazioni dei beni iscritti nel Banco della Terra o relative al proprietario, ovvero in seguito alla cancellazione di cui all' articolo 5 , provvede a nuova pubblicazione del Banco della Terra.

Art. 5

(Cancellazione dei beni dal Banco della Terra)

1. I proprietari di beni pubblici possono richiedere   [ ... ] [27]   all'Agenzia forestale regionale[28]  , con istanza motivata, la cancellazione del bene stesso dal Banco della Terra fino al momento della assegnazione del bene medesimo. I proprietari di beni privati possono richiedere   [ ... ] [29]   all'Agenzia forestale regionale[30]  , con istanza motivata, la rinuncia alla richiesta di iscrizione dal Banco della Terra, prima della sottoscrizione della convenzione di cui all' articolo 4, comma 7 oppure la cancellazione del bene dal Banco della Terra fino al momento della assegnazione del bene medesimo nonché nelle ulteriori fattispecie indicate nella convenzione.   [ ... ] [31]   L'Agenzia forestale regionale[32]  provvede alla cancellazione.

Art. 6

(Assegnazione dei beni del Banco della Terra)

1. L'assegnazione in locazione o in concessione dei beni iscritti nel Banco della Terra, di proprietà della Regione e degli enti controllati dalla Regione stessa, avviene mediante procedure di evidenza pubblica gestite   [ ... ] [33]   dall'Agenzia forestale regionale[34]  , nel rispetto della normativa vigente   [ ... ] [35]  .

2. Per i beni di proprietà degli enti locali o dei privati, le procedure di assegnazione sono predisposte ai sensi dell' articolo 202, comma 2 della l.r. 12/2015 .

3. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'articolo 203, commi 1 e 2 della l.r. 12/2015 .

4. Per l'assegnazione dei beni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui al comma 3 devono presentare domanda di assegnazione corredata anche   [ ... ] [36]   da un progetto di impiego[37]  . La valutazione del   [ ... ] [38]   progetto di impiego è effettuata dall'Agenzia forestale regionale anche avvalendosi di personalità di comprovata esperienza[39]  .

5.   [ ... ] [40]   Il progetto di impiego[41]  di cui al comma 4 deve contenere:

a) una scheda tecnico-economica relativa alle attività previste   [ ... ] [42]   nel progetto di impiego[43]  ;

b) il bilancio di previsione   [ ... ] [44]  .

6.   [ ... ] [45]   L'Agenzia forestale regionale[46]  tenuto conto dei criteri di cui agli articoli 202 e 203 della l.r. 12/2015 , con proprio atto, stabilisce i relativi punteggi.

7.   [ ... ] [47]   L'Agenzia forestale regionale[48]  approva le graduatorie dei soggetti che hanno richiesto l'assegnazione dei beni.

8. I proprietari privati stipulano con l'assegnatario apposito contratto di assegnazione contenente i diritti e i doveri delle parti e l'ammontare del canone di cui all' articolo 7 . Copia del contratto è trasmessa   [ ... ] [49]   all'Agenzia forestale regionale[50]  .

Art. 6 bis

(Determinazione dei valori percentuali massimi da attribuire ai criteri di premialità per l'accesso al Banco della Terra)

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell' articolo 205 bis, comma 2 della l.r. 12/2015 , i valori percentuali massimi da attribuire ai requisiti di cui al:

a) comma 1, lettera a), articolo 205 bis della l.r. 12/2015 valore massimo, dieci per cento;

b) comma 1, lettera b), articolo 205 bis della l.r. 12/2015 valore massimo, dieci per cento;

c) comma 1, lettera c), articolo 205 bis della l.r. 12/2015 valore massimo, quindici per cento;

d) comma 1, lettera d), articolo 205 bis della l.r. 12/2015 valore massimo, venti per cento;

e) comma 1, lettera e), articolo 205 bis della l.r. 12/2015 valore massimo, quindici per cento;

f) comma 1, lettera f), articolo 205 bis della l.r. 12/2015 valore massimo, dieci per cento;

g) comma 1, lettera g), articolo 205 bis, della l.r. 12/2015 valore massimo, dieci per cento;

h) comma 1, lettera h), articolo 205 bis della l.r. 12/2015 valore massimo, dieci per cento.

[51]
Art. 7

(Canone di locazione e di concessione)

1.   [ ... ] [52]   L'Agenzia forestale regionale[53]  individua il canone di locazione e le condizioni delle concessioni   [ ... ] [54]  tenuto conto del valore agricolo medio del bene e secondo le finalità di cui all' art. 199 lett. h) della l.r. n. 12/2015 .

2. Il canone di cui al comma 1 per i beni inseriti nel Banco della Terra di proprietà delle province e dei comuni o di proprietà privata è determinato oltre che con i criteri di cui al comma 1 anche sulla base di quanto previsto nelle rispettive Convenzioni.

Art. 7 bis

(Migliorie, addizioni e trasformazioni sugli immobili)

1. Per i beni di cui all' articolo 198, comma 1, lettera a) della l.r. 12/2015 , il locatario o il concessionario, ai sensi dell' articolo 202, comma 4 bis della medesima l.r. 12/2015 , può realizzare miglioramenti, addizioni e trasformazioni sugli immobili, solo se preventivamente concordati con l'Agenzia forestale regionale e autorizzati dall'ente proprietario.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il locatario o il concessionario presenta all'Agenzia forestale regionale la proposta dei lavori, corredata da almeno tre preventivi.

3. L'Agenzia forestale regionale esamina la proposta e individua il preventivo più completo e concorrenziale in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'immobile, nel limite della durata contrattuale e dell'entità del canone di concessione o di locazione.

4. L'Agenzia forestale regionale trasmette alla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio una relazione tecnica unitamente al preventivo individuato, al fine del rilascio dell'autorizzazione.

5. Le modalità di recupero della spesa sostenuta per i lavori di cui al comma 1 sono concordate tra l'Agenzia forestale regionale e il locatario o il concessionario nel rispetto dell' articolo 202, comma 4 bis della l.r. 12/2015

[55]
Art. 8

(Controllo e revoca dell'assegnazione)

1. La Regione, i comuni e le province effettuano i controlli ognuno per i beni di loro competenza anche mediante verifiche a campione.

2. Gli assegnatari, per le finalità di cui al presente articolo entro il 30 novembre di ogni anno, trasmettono   [ ... ] [56]   all'Agenzia forestale regionale[57]  una dichiarazione sulle modalità di utilizzo del bene corredata da una relazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente e allo stato di avanzamento   [ ... ] [58]   del progetto di impiego[59]  .   [ ... ] [60]   L'Agenzia forestale regionale[61]  provvede a trasmettere tale documentazione ai soggetti proprietari per i controlli di competenza.

3. Fermo quanto previsto dall' articolo 6 comma 2 del presente regolamento, la Regione, i comuni e le province, per i beni di loro competenza,   [ ... ] [62]   sentita l'Agenzia forestale regionale[63]  , revocano l'assegnazione qualora l'assegnatario non provveda all'avvio delle attività previste   [ ... ] [64]   dal progetto di impiego[65]  entro centoventi giorni dall'assegnazione stessa. Tale termine può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni nel caso in cui l'assegnatario fornisca motivate giustificazioni.

4. La revoca di cui al comma 3 può essere disposta,   [ ... ] [66]   sentita l'Agenzia forestale regionale[67]  , anche in caso di difformità sostanziali rispetto a quanto previsto   [ ... ] [68]   nel progetto di impiego[69]  . Non si procede alla revoca qualora l'assegnatario elimini tali difformità entro centoventi giorni.

5. La revoca di cui al comma 3 può essere disposta altresì,   [ ... ] [70]   sentita l'Agenzia forestale regionale[71]  , in caso di ritardi od omissioni di pagamento del canone da parte dell'assegnatario. In tal caso, l'assegnatario è invitato a provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla richiesta.

6. I proprietari di beni privati comunicano   [ ... ] [72]   all?Agenzia forestale regionale[73]  eventuali inadempienze dell'assegnatario. Le modalità della revoca sono definite nella convenzione di cui all' articolo 4, comma 7 .

7. I beni per i quali è stata revocata l'assegnazione vengono nuovamente iscritti nel Banco della Terra e possono essere assegnati ad altri soggetti con le modalità di cui all' articolo 6 .

Art. 9

(Norme transitorie)

1. La Giunta regionale, i comuni e le province individuano i beni idonei e disponibili all'iscrizione nel Banco della Terra ai sensi dell' articolo 4 , commi 1 e 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In fase di prima applicazione l'avviso di cui all' articolo 4, comma 4 è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito internet regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 4 maggio 2015

Marini

Note sulla vigenza

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[5] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[8] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 3 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 4 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 4 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 5 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 6 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 7 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 8 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 5 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 5 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 6 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 7 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 8 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 5 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 6 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 6 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 7 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 7 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 8 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 8 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 9 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 9 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[33] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[35] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 3 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 3 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 4 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 4 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[44] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 5 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 6 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 6 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[47] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 7 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[48] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 7 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[49] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 8 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 8 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[51] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[54] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[55] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[58] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[59] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[60] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[62] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[64] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 2 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[66] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 3 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[67] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 3 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[68] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 3 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 3 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[70] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 4 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[71] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 4 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[72] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 5 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 5 regolamento Regione Umbria 16 gennaio 2018, n. 2.