Art. 1
(Modificazione all'art. 3)
1.
Al
comma 6 dell'articolo 3 del regolamento regionale 16 luglio 2007, n. 8
"
Disposizioni di attuazione della
legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6
(Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive modificazioni ed integrazioni
", il periodo: "
Per tutte le altre il riconoscimento od il rinnovo avvengono tacitamente
" è sostituito dai seguenti: "
Per tutte le altre istanze, il requisito della presenza diffusa del tartufo ai fini del riconoscimento o del rinnovo è comprovato dalla dichiarazione di cui al comma 7. Restano fermi, relativamente a tutte le istanze di riconoscimento o di rinnovo di tartufaie controllate, i compiti e gli accertamenti della Commissione, da svolgere mediante sopralluogo, ai sensi della
l.r. 6/1994
.
".