Date di vigenza

30/04/2015 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 9 aprile 2015 ,n. 4
Ulteriore modificazione al regolamento regionale 16 luglio 2007, n. 8 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive modificazioni ed integrazioni).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale . La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Modificazione all'art. 3)

1. Al comma 6 dell'articolo 3 del regolamento regionale 16 luglio 2007, n. 8
 
" Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive modificazioni ed integrazioni ", il periodo: " Per tutte le altre il riconoscimento od il rinnovo avvengono tacitamente " è sostituito dai seguenti: " Per tutte le altre istanze, il requisito della presenza diffusa del tartufo ai fini del riconoscimento o del rinnovo è comprovato dalla dichiarazione di cui al comma 7. Restano fermi, relativamente a tutte le istanze di riconoscimento o di rinnovo di tartufaie controllate, i compiti e gli accertamenti della Commissione, da svolgere mediante sopralluogo, ai sensi della l.r. 6/1994 . ".


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 9 aprile 2015

Marini