Art. 3
(Modificazioni all'
art. 4
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 6/2011
, dopo le parole: "
marzo di ogni anno
" sono aggiunte le seguenti: "
se l'evento o il progetto si realizza dal 1° gennaio al 30 giugno, ed entro il 30 settembre di ogni anno se l'evento o il progetto si realizza dal 1° luglio al 31 dicembre
".
2.
Al
comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 6/2011
, le parole "
inoltrate dopo il termine
" sono sostituite dalle seguenti: "
presentate oltre i termini
".
3.
Alla lettera e) del comma 4 del
r.r. 6/2011
, le parole: "
notizie sull'affiliazione/adesione
" sono sostituite dalle seguenti: "
certificato di affiliazione
".
4.
Il
comma 6 dell'articolo 4 del r.r. 6/2011
è abrogato.
Art. 4
(Integrazione al
r.r. 6/2011
)
1.
Dopo l'
articolo 4 del r.r. 6/2011
è aggiunto il seguente:
"
Art. 4 bis (Istruttoria e valutazione delle domande)
1. L'istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio regionale competente entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La valutazione delle domande è effettuata da un Comitato tecnico di valutazione composto dal:
a) dirigente competente in materia di sport, con funzioni di coordinamento;
b) dirigente competente in materia di cultura;
c) dirigente competente in materia di istruzione e formazione professionale.
3. La segreteria ed il supporto al Comitato tecnico di valutazione è garantita dal Servizio regionale competente in materia di sport.
".
Art. 8
(Sostituzione dell'
art. 8
)
1.
L'
articolo 8 del r.r. 6/2011
è sostituito dal seguente:
"
Art. 8 (Valutazione delle domande)
1. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 4 bis effettua la valutazione delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) per i progetti per le manifestazioni sportive sono attribuiti i seguenti punteggi:
1) rilevanza internazionale della manifestazione (6 punti);
2) rilevanza nazionale della manifestazione (4 punti);
3) coerenza con il piano triennale di cui all'
articolo 8 della l.r. 19/2009
e con i programmi annuali di cui agli articoli 9 e 10 della medesima
l.r. 19/2009
(da 0 a 5 punti);
4) anzianità di presenza della manifestazione sul territorio regionale (da 0 a 5 punti);
5) numero dei partecipanti differenziato per disciplina (da 0 a 10 punti);
6) capacità della manifestazione di attivare iniziative collaterali ad essa (da 0 a 5 punti);
7) durata della manifestazione (da 0 a 5 punti);
b) per i progetti di promozione sportiva sono attribuiti i seguenti punteggi:
1) promozione di nuove discipline sportive (da 0 a 5 punti);
2) corrispondenza tra la domanda ed i bisogni di pratica sportiva del contesto territoriale (da 0 a 10 punti);
3) capacità del progetto di realizzare sinergia e coinvolgimento degli enti locali ed altri soggetti pubblici (da 0 a 10 punti);
4) capacità del progetto di coinvolgimento di categorie sociali svantaggiate (da 0 a 5 punti);
5) capacità del progetto di attivare iniziative collaterali ad essa (da 0 a 5 punti);
6) coinvolgimento in fase di progettazione e di attuazione del progetto, di laureati in scienze motorie e di professionalità mirate con comprovata esperienza nel campo della promozione sportiva (da 0 a 5 punti).
2. Ai soggetti che realizzano le manifestazioni sportive in ambiente naturale ed urbano identificabili con il marchio Umbria Green Sport di cui all'
articolo 21 della l.r. 19/2009
è attribuito un ulteriore punteggio (fino ad un massimo di 10 punti).
3. Alle iniziative realizzate da persone disabili, sulla base dell'attività sociale svolta nell'anno precedente alla richiesta di contributo, è attribuito altresì un ulteriore punteggio (fino ad un massimo di 10 punti).
4. Il Comitato tecnico di valutazione, dopo aver attribuito il punteggio secondo i criteri di cui al comma 1, formula la graduatoria delle domande pervenute. Tale graduatoria è approvata dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di sport.
".
Art. 9
(Modificazione dell'
art. 9
)
1.
Alla rubrica dell'
articolo 9 del r.r. 6/2011
, la parola: "
Erogazione
" è sostituita dalla seguente: "
Assegnazione
".
2.
Il
comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 6/2011
è sostituito dal seguente:
"
1. Il Servizio regionale competente in materia di sport assegna i contributi di cui al presente regolamento sulla base delle risorse finanziarie disponibili, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto.
".
3.
Il
comma 2 dell'articolo 9 del r.r. 6/2011
è sostituito dal seguente:
"
2. L'erogazione dei contributi assegnati per le manifestazioni sportive o per la promozione sportiva è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, entro novanta giorni dalla realizzazione dell'evento, delle fatture di spesa e di una dettagliata relazione consuntiva. La relazione deve contenere il bilancio economico finanziario dell'attività svolta con la specifica analitica delle entrate e delle spese sostenute e delle entrate a vario titolo percepite, riscosse o assegnate.
".
4.
I commi 3, 4, 5 e 7 dell'
articolo 9 del r.r. 6/2011
sono abrogati.
Art. 10
(Entrata in vigore e decorrenza degli effetti)
1.
Salvo quanto previsto al
comma 2
, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2.
L'
articolo 8, comma 1
, del presente regolamento trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2017.