Date di vigenza

26/01/2017 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 17 gennaio 2017 , n.1
Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l' attività sportiva e per l'impiantistica sportiva).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 4 del 25/01/2017

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale . La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Modificazione all' art. 1 )

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 8 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per la concessione di contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva e per l'impiantistica sportiva), le parole: " può concedere " sono sostituite dalla seguente: " concede ".

Art. 2

( Modificazioni all' art. 2 )

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del r.r. 6/2011 , le parole: " all'articolo 1 " sono sostituite dalle seguenti: " all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) ". ".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 del r.r. 6/2011 , le parole: " relativamente all'impiantistica sportiva, " sono sostituite dalle seguenti: "comma 2, lettera c) ".

Art. 3

(Modificazioni all' art. 4 )

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 6/2011 , dopo le parole: " marzo di ogni anno " sono aggiunte le seguenti: " se l'evento o il progetto si realizza dal 1° gennaio al 30 giugno, ed entro il 30 settembre di ogni anno se l'evento o il progetto si realizza dal 1° luglio al 31 dicembre ".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 6/2011 , le parole " inoltrate dopo il termine " sono sostituite dalle seguenti: " presentate oltre i termini ".

3. Alla lettera e) del comma 4 del r.r. 6/2011 , le parole: " notizie sull'affiliazione/adesione " sono sostituite dalle seguenti: " certificato di affiliazione ".

4. Il comma 6 dell'articolo 4 del r.r. 6/2011 è abrogato.

Art. 4

(Integrazione al r.r. 6/2011 )

1. Dopo l' articolo 4 del r.r. 6/2011 è aggiunto il seguente:
 
" Art. 4 bis (Istruttoria e valutazione delle domande)
 
1. L'istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio regionale competente entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 4, comma 1.
 
2. La valutazione delle domande è effettuata da un Comitato tecnico di valutazione composto dal:
 
a) dirigente competente in materia di sport, con funzioni di coordinamento;
 
b) dirigente competente in materia di cultura;
 
c) dirigente competente in materia di istruzione e formazione professionale.
 
3. La segreteria ed il supporto al Comitato tecnico di valutazione è garantita dal Servizio regionale competente in materia di sport.
".

Art. 5

(Modificazioni all' art. 5 )

1. I commi 2, 4 e 6 dell' articolo 5 del r.r. 6/2011 , sono abrogati. ".

2. Al comma 5 dell'articolo 5 del r.r. 6/2011 , le parole: " di cui ai commi 1 e 2 " sono sostituite dalle seguenti: " di cui al comma 1 ".

Art. 6

(Modificazione all' art. 6 )

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del r.r. 6/2011 è abrogato.

Art. 7

(Abrogazione dell' art. 7 )

1. L' articolo 7 del r.r. 6/2011 è abrogato.

Art. 8

(Sostituzione dell' art. 8 )

1. L' articolo 8 del r.r. 6/2011 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 8 (Valutazione delle domande)
 
1. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 4 bis effettua la valutazione delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 
a) per i progetti per le manifestazioni sportive sono attribuiti i seguenti punteggi:
 
1) rilevanza internazionale della manifestazione (6 punti);
 
2) rilevanza nazionale della manifestazione (4 punti);
 
3) coerenza con il piano triennale di cui all' articolo 8 della l.r. 19/2009 e con i programmi annuali di cui agli articoli 9 e 10 della medesima l.r. 19/2009 (da 0 a 5 punti);
 
4) anzianità di presenza della manifestazione sul territorio regionale (da 0 a 5 punti);
 
5) numero dei partecipanti differenziato per disciplina (da 0 a 10 punti);
 
6) capacità della manifestazione di attivare iniziative collaterali ad essa (da 0 a 5 punti);
 
7) durata della manifestazione (da 0 a 5 punti);
 
b) per i progetti di promozione sportiva sono attribuiti i seguenti punteggi:
 
1) promozione di nuove discipline sportive (da 0 a 5 punti);
 
2) corrispondenza tra la domanda ed i bisogni di pratica sportiva del contesto territoriale (da 0 a 10 punti);
 
3) capacità del progetto di realizzare sinergia e coinvolgimento degli enti locali ed altri soggetti pubblici (da 0 a 10 punti);
 
4) capacità del progetto di coinvolgimento di categorie sociali svantaggiate (da 0 a 5 punti);
 
5) capacità del progetto di attivare iniziative collaterali ad essa (da 0 a 5 punti);
 
6) coinvolgimento in fase di progettazione e di attuazione del progetto, di laureati in scienze motorie e di professionalità mirate con comprovata esperienza nel campo della promozione sportiva (da 0 a 5 punti).
 
2. Ai soggetti che realizzano le manifestazioni sportive in ambiente naturale ed urbano identificabili con il marchio Umbria Green Sport di cui all' articolo 21 della l.r. 19/2009 è attribuito un ulteriore punteggio (fino ad un massimo di 10 punti).
 
3. Alle iniziative realizzate da persone disabili, sulla base dell'attività sociale svolta nell'anno precedente alla richiesta di contributo, è attribuito altresì un ulteriore punteggio (fino ad un massimo di 10 punti).
 
4. Il Comitato tecnico di valutazione, dopo aver attribuito il punteggio secondo i criteri di cui al comma 1, formula la graduatoria delle domande pervenute. Tale graduatoria è approvata dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di sport.
".

Art. 9

(Modificazione dell' art. 9 )

1. Alla rubrica dell' articolo 9 del r.r. 6/2011 , la parola: " Erogazione " è sostituita dalla seguente: " Assegnazione ".

2. Il comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 6/2011 è sostituito dal seguente:
 
" 1. Il Servizio regionale competente in materia di sport assegna i contributi di cui al presente regolamento sulla base delle risorse finanziarie disponibili, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto. ".

3. Il comma 2 dell'articolo 9 del r.r. 6/2011 è sostituito dal seguente:
 
" 2. L'erogazione dei contributi assegnati per le manifestazioni sportive o per la promozione sportiva è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, entro novanta giorni dalla realizzazione dell'evento, delle fatture di spesa e di una dettagliata relazione consuntiva. La relazione deve contenere il bilancio economico finanziario dell'attività svolta con la specifica analitica delle entrate e delle spese sostenute e delle entrate a vario titolo percepite, riscosse o assegnate. ".

4. I commi 3, 4, 5 e 7 dell' articolo 9 del r.r. 6/2011 sono abrogati.

Art. 10

(Entrata in vigore e decorrenza degli effetti)

1. Salvo quanto previsto al comma 2 , il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. L' articolo 8, comma 1 , del presente regolamento trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2017.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 17 gennaio 2017

Marini