Art. 1
(Oggetto)
1.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all'
articolo 31, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equit e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214
, il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 e dell'
articolo 10 bis, comma 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10
(Testo unico in materia di commercio), definisce i criteri e le modalit per l'attuazione degli obiettivi di cui all'
articolo 9 della medesima l.r. 10/2014
.
2.
Il presente regolamento disciplina, altres , ai sensi dell'
articolo 10, comma 6 della l.r. 10/2014
, i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale, nel rispetto del
regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2
"Norme regolamentari attuative della
legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico governo del territorio e materie correlate)".
Art. 2
(Programmazione comunale)
1.
Al fine di favorire l'equilibrato sviluppo e il corretto insediamento di tutte le attivit commerciali, i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 32 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico governo del territorio e materie correlate) e sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative in materia di Commercio, adeguano i propri strumenti urbanistici tenuto conto della normativa regionale vigente in materia di governo del territorio e delle disposizioni di cui al presente regolamento, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2.
I Comuni adottano l'atto di programmazione delle attivit commerciali di cui all'
articolo 11, comma 1 della l.r. 10/2014
favorendo:
a)
l'utilizzazione del territorio, secondo criteri di sviluppo sostenibile e nel rispetto degli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
b)
la promozione delle componenti produttive del territorio, compatibilmente con la tutela, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale e montano, previo studio dell'impatto ambientale;
c)
l'integrazione e la riqualificazione socio - economica e territoriale degli insediamenti produttivi e residenziali;
d)
l'equilibrato sviluppo e la regolare articolazione e distribuzione urbana delle attivit commerciali nelle diverse tipologie distributive, nell'ambito delle previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG), cos da garantire ai consumatori la disponibilit del servizio commerciale in tutto il territorio comunale articolata secondo le differenti tipologie di attivit ;
e)
l'utilizzo e/o il miglioramento delle modalit di trasporto dell'area interessata tenuto conto del sistema di trasporto pubblico integrato.
2-bis.
L'atto di programmazione di cui al comma 2 tiene conto dei motivi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio) e individua, ove necessarie, le aree tutelate di cui all'art. 22-bis della medesima legge.
[3]
2-ter.
I Comuni possono stabilire, inoltre, nelle aree da sottoporre a tutela, ai sensi dell'articolo 22, comma 4-bis della l.r. 10/2014, esclusivamente per la tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lett. j-bis) della l.r. 10/2014, per le attivit commerciali, eventuali limiti di orario, cautele da adottare anche per il contenimento delle emissioni rumorose, nonch limitare o vietare la vendita di bevande alcoliche e la vendita di bevande contenute nei contenitori di vetro.
[4]
2-quater.
I Comuni disciplinano le condizioni e i criteri qualitativi per il rilascio dell'autorizzazione per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita inferiori M1 di cui all'articolo 22-bis, comma 2, della l.r. 10/2014, tenendo conto delle ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e il paesaggio, della sanit pubblica, della sicurezza stradale e della quiete pubblica, dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equit delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della propriet intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale, storico, artistico e archeologico, gli obiettivi di politica sociale, con particolare riferimento alla tutela della qualit della vita dei cittadini, e di politica culturale.
[5]
2-quinquies.
Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 11 della l.r. 10/2014, i Comuni possono disciplinare altres la localizzazione degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita inferiori a M1 prevedendo i limiti di distanza a fronte di motivate esigenze volte a garantire la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico e disturbo della quiete pubblica, nonch a tutelare l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.
[6]
2-sexies.
Quanto previsto al comma 4-bis dell'articolo 22-bis della l.r. 10/2014, trova applicazione anche per le attività commerciali in esercizio al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 30 ottobre 2023, n. 15 (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione).
[7]
3.
I Comuni disciplinano altres la localizzazione delle medie strutture di vendita superiore di tipologia M3 e delle grandi strutture di vendita di cui all'
articolo 24 della l.r. 10/2014
, individuando le aree:
a)
in prossimit di stazioni e nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato;
b)
dotate di una efficace accessibilit alle principali arterie della viabilit regionale nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 4
.
4.
Nell'individuazione delle aree di localizzazione di cui al
comma 3
e nei propri strumenti urbanistici, i comuni:
a)
favoriscono l'insediamento delle grandi strutture di vendita su aree in cui le necessarie infrastrutture sono gi presenti o sono individuate nello strumento urbanistico in modo da consentire la massima accessibilit con l'uso dei mezzi privati, del trasporto pubblico locale e della modalit ciclo - pedonale, tenuto conto della vicinanza, in particolare, agli svincoli stradali ed autostradali;
b)
favoriscono, ove possibile, il recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, nel rispetto delle caratteristiche storico - culturali nonch la riqualificazione urbanistica di aree degradate o sottoutilizzate;
c)
assicurano la ottimale accessibilit da parte dell'utenza, al fine di ridurre la necessit di mobilit motorizzata privata.
Art. 3
(Valorizzazione e recupero del territorio urbano ove insistono le strutture di cui all'
art. 24 della l.r. 10/2014
)
1.
Qualora, per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita o di media struttura superiore di tipologia M3 di cui all'
articolo 24 della l.r. 10/2014
sia necessario, ai fini della localizzazione delle stesse, la variante del PRG parte strutturale di cui all'
articolo 32 della l.r. 1/2015
, su detta variante si esprime il Consiglio comunale del Comune competente, ai sensi dell'
articolo 25 della l.r. 10/2014
, tenuto anche conto:
a)
dell'insufficienza delle aree previste dallo strumento urbanistico generale, o dell'eventuale inadeguatezza delle previsioni medesime rispetto alle esigenze localizzative e dimensionali dell'insediamento dell'attivit commerciale;
b)
dell'assenza di aree destinate all'insediamento di attivit produttive da parte degli strumenti urbanistici ritenute comunque idonee ed equivalenti ai fini di possibili localizzazioni di attivit commerciali in riferimento al progetto presentato;
c)
della non configurabilit di area satura, ai sensi dell'
articolo 11, comma 2, lettera a) della l.r. 10/2014
.
2.
L'attivazione dell'esercizio delle attivit delle strutture di cui al
comma 1
subordinata al completamento delle opere infrastrutturali previste dal titolo abilitativo o dall'eventuale piano attuativo di medie strutture di vendita superiori di tipologia M3 e di grandi strutture di vendita.
3.
Gli oneri relativi alle opere infrastrutturali e viarie derivanti dall'insediamento della nuova attivit commerciale sono sostenuti direttamente dal richiedente titolare dell'autorizzazione commerciale secondo le specifiche previsioni dettate dal Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
4.
Per la Conferenza dei Servizi di cui all'
articolo 24 della l.r. 10/2014
relativa a nuove aperture, trasferimenti di sede, ampliamenti della superficie di vendita di una grande struttura di vendita o di media struttura superiore di tipologia M3, il rappresentante del Comune, al fine della tutela della salute e dell'ambiente compreso quello urbano e dei beni culturali, acquisisce preventivamente i pareri obbligatori e vincolanti, redatti sulla base delle condizioni urbanistico - territoriali e ambientali, dagli Enti competenti in materia di salute e ambiente - Agenzia Unit Sanitaria Locale competente per territorio e Agenzia regionale per la protezione ambientale. Tali pareri devono essere corredati dall'indicazione degli eventuali correttivi necessari alla mitigazione degli impatti generati dalla struttura.
Art. 4
(Criteri per la viabilit e aree destinate a parcheggio delle strutture di cui all'
art. 24 della l.r. 10/2014
)
1.
L'analitico studio progettuale di sviluppo e di incidenza di cui all'
articolo 24 della l.r. 10/2014
, redatto dal proponente l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita o di una media struttura superiore di tipologia M3, evidenzia, nel rispetto delle normative comunitarie, statali e regionali, in apposita sezione dedicata alla trasportistica, in particolare:
a)
gli effetti indotti sulla viabilit dall'insediamento e dagli eventuali interventi infrastrutturali, individuati in accordo con gli enti competenti, ivi compresi quelli a carico dello stesso proponente;
b)
le modalit di integrazione con il sistema di trasporto pubblico e con il sistema ciclo-pedonale;
c)
i flussi di picco stimati, indotti dall'intervento, suddivisi per fascia oraria e giorno della settimana, in numero di posti auto previsti (addetti, carico - scarico e clienti), periodo medio di occupazione degli stalli, organizzazione degli accessi e relativa circolazione prevista all'interno dell'insediamento, i traffici generati e attratti dagli insediamenti limitrofi esistenti, eventualmente gi programmati e/o di prossima realizzazione;
d)
la variazione dei livelli di servizio subita dalla rete a seguito delle modifiche indotte dall'intervento, tenendo conto dei servizi di trasporto pubblico offerti e/o da offrire.
2.
La sezione dedicata alla trasportistica, inclusa nello studio progettuale di cui al
comma 1
, contiene l'impegno, da parte del richiedente, ad assicurare:
a)
raccordo tra parcheggio e viabilit ;
b)
zone di parcheggio, eventualmente diversificate e indipendenti, insistenti sulla viabilit ;
c)
sistemi di accesso interni all'area in cui insistono gli insediamenti commerciali e la viabilit specializzata esterna pedonale, ciclabile o preferenziale, con relativo abbattimento e/o superamento delle barriere architettoniche;
d)
percorso di accesso al parcheggio segnalato con chiarezza dalla viabilit principale. La segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso di accesso veicolare al parcheggio;
e)
assenza di interferenze tra le corsie di accesso dalla viabilit pubblica ai parcheggi e le corsie di uscita, che comportino l'attraversamento dei flussi di traffico;
f)
compatibilit dei parcheggi con le densit veicolari sulla viabilit esistente.
Art. 5
(Sostenibilit sociale, ambientale e territoriale)
1.
Il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo a favore del Comune competente, ai sensi dell'
articolo 10 bis della l.r. 10/2014
.
2.
L'onere aggiuntivo di cui al
comma 1
, non superiore al venti per cento degli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'
articolo 131 della l.r. 1/2015
, determinato ai sensi dell'
articolo 38, comma 2 del r.r. 2/2015
.
3.
L'onere aggiuntivo corrisposto, con le modalit di cui al presente articolo, per tutte le autorizzazioni relative a nuove aperture, trasferimenti di sede, trasformazione di medie strutture superiori di tipologia M3 in grandi strutture di vendita, ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita, presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4.
Nei casi di riduzione della superficie di vendita di una grande struttura di vendita gi attivata e per la quale sia stato corrisposto l'onere aggiuntivo di cui al presente articolo, non previsto alcun rimborso.
5.
In alternativa alla corresponsione dell'onere aggiuntivo di cui al
comma 1
, il Comune pu subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'assunzione da parte dell'impresa richiedente, di impegno alla realizzazione di interventi ambientali e/o infrastrutturali, di valore non inferiore agli oneri aggiuntivi di cui al
comma 2
, finalizzati, ad una, o pi , delle seguenti azioni:
a)
alla valorizzazione dei luoghi del commercio, attraverso la riqualificazione urbanistica-commerciale dei luoghi del commercio urbano, quali sedi naturali di attivit commerciali ed economiche;
b)
al completamento, al recupero e alla valorizzazione di aree interessate da insediamenti commerciali esistenti;
c)
alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia degli edifici.
6.
L'impegno di cui al
comma 5
contenuto in apposita convenzione stipulata tra l'impresa richiedente ed il Comune interessato contenente, in particolare, le modalit di realizzazione degli interventi e le conseguenze dell'eventuale inadempimento delle parti.
Art. 6
(Disposizioni transitorie e finali)
1.
I Comuni adottano l'atto di programmazione di cui all'
articolo 11 della l.r. 10/2014
, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Decorsi i termini di 180 giorni e fino all'adozione dello stesso, i Comuni non possono rilasciare autorizzazioni per grandi strutture di vendita e medie strutture di vendita di tipologia M3.
2.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), ed in particolare Parti II, III e V, dal
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'
articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35
) e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e rilascio di autorizzazioni ambientali.