Art. 1
(Modificazione ed integrazione all'
art. 2
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4 maggio 2015, n. 10
- Disposizioni concernenti il Banco della Terra in attuazione dell'
articolo 199 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12
(Testo unico in materia di agricoltura), le parole: "
, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali
" sono sostituite dalle seguenti: "
e delle aziende agricole
".
2.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 2 del r.r. 10/2015
è aggiunto il seguente: "
2 bis: Per attività compatibili alla gestione dei terreni agricoli, il cui sviluppo permette ai fabbricati anche con destinazione residenziale di poter far parte degli elenchi di cui all'articolo 198, comma 1, lettere a), b) e c) della
l.r. 12/2015
, devono intendersi, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, le seguenti:
a) attività di cui al
Titolo VIII della l.r. 12/2015
;
b) attività extralberghiere;
c) attività produttive e terziarie legate alla produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti del suolo.
".
Art. 3
(Modificazioni all'
art. 4
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015
, le parole: "
coerentemente con il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni vigente
" sono soppresse e le parole: "
al Comitato
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'Agenzia forestale regionale
".
2.
Al
comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015
, le parole: "
al Comitato
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'Agenzia forestale regionale
".
3.
Al
comma 3 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015
, le parole: "
al Comitato
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'Agenzia forestale regionale
".
4.
Il
comma 4 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015
è sostituito dal seguente: "
4. L'Agenzia forestale regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso ai fini dell'iscrizione dei beni di proprietà privata nel Banco della Terra.
".
5.
Al
comma 5 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015
, le parole: "
al Comitato
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'Agenzia forestale regionale
".
6.
Al
comma 6 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015
, le parole: "
la Regione
" sono sostituite dalle seguenti: "
l'Agenzia forestale regionale
".
7.
Al
comma 7 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015
, le parole: "
la Regione
" sono sostituite dalle seguenti: "
l'Agenzia forestale regionale
".
8.
Al
comma 8 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015
, le parole: "
nel Bollettino ufficiale e nel sito internet della Regione
" sono sostitute dalle seguenti: "
nel sito internet istituzionale dell'Agenzia forestale regionale
".
9.
Al
comma 9 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015
, le parole: "
La Giunta regionale, sentito il Comitato,
" sono sostituite dalle seguenti: "
L'Agenzia forestale regionale
".
Art. 4
(Modificazioni all'
art. 5
)
1.
Al
primo paragrafo del comma 1 dell'articolo 5 del r.r. 10/2015
, le parole: "
alla struttura regionale competente
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'Agenzia forestale regionale
", al secondo paragrafo le parole: "
alla struttura regionale competente
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'Agenzia forestale regionale
" e al terzo paragrafo le parole: "
La struttura regionale competente
" sono sostituite dalle seguenti: "
L'Agenzia forestale regionale
".
Art. 6
(Integrazione al
r.r. 10/2015
)
1.
Dopo l'
articolo 6 del r.r. 10/2015
è aggiunto il seguente: "
Art. 6 bis
(Determinazione dei valori percentuali massimi da attribuire ai criteri di premialità per l'accesso al Banco della Terra)
1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'
articolo 205 bis, comma 2 della l.r. 12/2015
, i valori percentuali massimi da attribuire ai requisiti di cui al:
a)
comma 1, lettera a), articolo 205 bis della l.r. 12/2015
valore massimo, dieci per cento;
b)
comma 1, lettera b), articolo 205 bis della l.r. 12/2015
valore massimo, dieci per cento;
c)
comma 1, lettera c), articolo 205 bis della l.r. 12/2015
valore massimo, quindici per cento;
d)
comma 1, lettera d), articolo 205 bis della l.r. 12/2015
valore massimo, venti per cento;
e)
comma 1, lettera e), articolo 205 bis della l.r. 12/2015
valore massimo, quindici per cento;
f)
comma 1, lettera f), articolo 205 bis della l.r. 12/2015
valore massimo, dieci per cento;
g)
comma 1, lettera g), articolo 205 bis, della l.r. 12/2015
valore massimo, dieci per cento;
h)
comma 1, lettera h), articolo 205 bis della l.r. 12/2015
valore massimo, dieci per cento.
".
Art. 7
(Modificazioni all'
art. 7
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 7 del r.r. 10/2015
, le parole: "
Il Comitato
" sono sostituite dalle seguenti: "
L'Agenzia forestale regionale
" e le parole: "
, anche a titolo gratuito o a canone agevolato,
" sono soppresse.
Art. 8
(Integrazione al
r.r. 10/2015
)
1.
Dopo l'
articolo 7 del r.r. 10/2015
è aggiunto il seguente:
"
Art. 7 bis
(Migliorie, addizioni e trasformazioni sugli immobili)
1. Per i beni di cui all'
articolo 198, comma 1, lettera a) della l.r. 12/2015
, il locatario o il concessionario, ai sensi dell'
articolo 202, comma 4 bis della medesima l.r. 12/2015
, può realizzare miglioramenti, addizioni e trasformazioni sugli immobili, solo se preventivamente concordati con l'Agenzia forestale regionale e autorizzati dall'ente proprietario.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il locatario o il concessionario presenta all'Agenzia forestale regionale la proposta dei lavori, corredata da almeno tre preventivi.
3. L'Agenzia forestale regionale esamina la proposta e individua il preventivo più completo e concorrenziale in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'immobile, nel limite della durata contrattuale e dell'entità del canone di concessione o di locazione.
4. L'Agenzia forestale regionale trasmette alla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio una relazione tecnica unitamente al preventivo individuato, al fine del rilascio dell'autorizzazione.
5. Le modalità di recupero della spesa sostenuta per i lavori di cui al comma 1 sono concordate tra l'Agenzia forestale regionale e il locatario o il concessionario nel rispetto dell'
articolo 202, comma 4 bis della l.r. 12/2015
.
".