Date di vigenza

08/02/2018 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
Regolamento regionale 16 gennaio 2018 , n. 2
Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 4 maggio 2015, n. 10 - Disposizioni concernenti il Banco della Terra in attuazione dell' articolo 199 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 4, S.o. n. 1 del 24/01/2018

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale . La Presidente della Giunta Regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Modificazione ed integrazione all' art. 2 )

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 4 maggio 2015, n. 10 - Disposizioni concernenti il Banco della Terra in attuazione dell' articolo 199 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura), le parole: " , delle aziende agricole e dei fabbricati rurali " sono sostituite dalle seguenti: " e delle aziende agricole ".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del r.r. 10/2015 è aggiunto il seguente: " 2 bis: Per attività compatibili alla gestione dei terreni agricoli, il cui sviluppo permette ai fabbricati anche con destinazione residenziale di poter far parte degli elenchi di cui all'articolo 198, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 12/2015 , devono intendersi, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, le seguenti:
 
a) attività di cui al Titolo VIII della l.r. 12/2015 ;
 
b) attività extralberghiere;
 
c) attività produttive e terziarie legate alla produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti del suolo.
".

Art. 2

(Sostituzione dell' art. 3 )

1. L' articolo 3 del r.r. 10/2015 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 3
 
(Gestione del Banco della Terra)
 
1. Il Banco della Terra, ai sensi dell' articolo 198, comma 5 della l.r. 12/2015 , è gestito dall'Agenzia forestale regionale che svolge i compiti di cui all' articolo 199 bis della medesima l.r. 12/2015 , nell'ambito delle proprie funzioni e compiti istituzionali e secondo le modalità del presente regolamento.
".

Art. 3

(Modificazioni all' art. 4 )

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015 , le parole: " coerentemente con il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni vigente " sono soppresse e le parole: " al Comitato " sono sostituite dalle seguenti: " all'Agenzia forestale regionale ".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015 , le parole: " al Comitato " sono sostituite dalle seguenti: " all'Agenzia forestale regionale ".

3. Al comma 3 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015 , le parole: " al Comitato " sono sostituite dalle seguenti: " all'Agenzia forestale regionale ".

4. Il comma 4 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015 è sostituito dal seguente: " 4. L'Agenzia forestale regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso ai fini dell'iscrizione dei beni di proprietà privata nel Banco della Terra. ".

5. Al comma 5 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015 , le parole: " al Comitato " sono sostituite dalle seguenti: " all'Agenzia forestale regionale ".

6. Al comma 6 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015 , le parole: " la Regione " sono sostituite dalle seguenti: " l'Agenzia forestale regionale ".

7. Al comma 7 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015 , le parole: " la Regione " sono sostituite dalle seguenti: " l'Agenzia forestale regionale ".

8. Al comma 8 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015 , le parole: " nel Bollettino ufficiale e nel sito internet della Regione " sono sostitute dalle seguenti: " nel sito internet istituzionale dell'Agenzia forestale regionale ".

9. Al comma 9 dell'articolo 4 del r.r. 10/2015 , le parole: " La Giunta regionale, sentito il Comitato, " sono sostituite dalle seguenti: " L'Agenzia forestale regionale ".

Art. 4

(Modificazioni all' art. 5 )

1. Al primo paragrafo del comma 1 dell'articolo 5 del r.r. 10/2015 , le parole: " alla struttura regionale competente " sono sostituite dalle seguenti: " all'Agenzia forestale regionale ", al secondo paragrafo le parole: " alla struttura regionale competente " sono sostituite dalle seguenti: " all'Agenzia forestale regionale " e al terzo paragrafo le parole: " La struttura regionale competente " sono sostituite dalle seguenti: " L'Agenzia forestale regionale ".

Art. 5

(Modificazioni all' art. 6 )

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 10/2015 , le parole " dalla struttura regionale competente " sono sostituite dalle seguenti: " dall'Agenzia forestale regionale " e le parole: " , anche con il supporto tecnico del Comitato " sono soppresse.

2. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 6 del r.r. 10/2015 , le parole: " da un piano aziendale " sono sostituite dalle seguenti: " da un progetto di impiego " e al secondo periodo le parole: " piano aziendale è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di politiche agricole " sono sostituite dalle seguenti: " progetto di impiego è effettuata dall'Agenzia forestale regionale anche avvalendosi di personalità di comprovata esperienza ".

3. Al comma 5 dell'articolo 6 del r.r. 10/2015 , le parole: " Il piano aziendale " sono sostituite dalle seguenti: " Il progetto di impiego ".

4. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 6 del r.r. 10/2015 , le parole: " nel piano aziendale " sono sostituite dalle seguenti: " nel progetto di impiego ".

5. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 6 del r.r. 10/2015 , la parola: " aziendale " è soppressa.

6. Al comma 6 dell'articolo 6 del r.r. 10/2015 , le parole: " La Giunta regionale " sono sostituite dalle seguenti: " L'Agenzia forestale regionale ".

7. Al comma 7 dell'articolo 6 del r.r. 10/2015 , le parole: " La Giunta regionale su proposta del Comitato " sono sostituite dalle seguenti: " L'Agenzia forestale regionale ".

8. Al comma 8 dell'articolo 6 del r.r. 10/2015 , le parole: " alla struttura regionale competente " sono sostituite dalle seguenti: " all'Agenzia forestale regionale ".

Art. 6

(Integrazione al r.r. 10/2015 )

1. Dopo l' articolo 6 del r.r. 10/2015 è aggiunto il seguente: " Art. 6 bis
 
(Determinazione dei valori percentuali massimi da attribuire ai criteri di premialità per l'accesso al Banco della Terra)
 
1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell' articolo 205 bis, comma 2 della l.r. 12/2015 , i valori percentuali massimi da attribuire ai requisiti di cui al:
 
a) comma 1, lettera a), articolo 205 bis della l.r. 12/2015 valore massimo, dieci per cento;
 
b) comma 1, lettera b), articolo 205 bis della l.r. 12/2015 valore massimo, dieci per cento;
 
c) comma 1, lettera c), articolo 205 bis della l.r. 12/2015 valore massimo, quindici per cento;
 
d) comma 1, lettera d), articolo 205 bis della l.r. 12/2015 valore massimo, venti per cento;
 
e) comma 1, lettera e), articolo 205 bis della l.r. 12/2015 valore massimo, quindici per cento;
 
f) comma 1, lettera f), articolo 205 bis della l.r. 12/2015 valore massimo, dieci per cento;
 
g) comma 1, lettera g), articolo 205 bis, della l.r. 12/2015 valore massimo, dieci per cento;
 
h) comma 1, lettera h), articolo 205 bis della l.r. 12/2015 valore massimo, dieci per cento.
".

Art. 7

(Modificazioni all' art. 7 )

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del r.r. 10/2015 , le parole: " Il Comitato " sono sostituite dalle seguenti: " L'Agenzia forestale regionale " e le parole: " , anche a titolo gratuito o a canone agevolato, " sono soppresse.

Art. 8

(Integrazione al r.r. 10/2015 )

1. Dopo l' articolo 7 del r.r. 10/2015 è aggiunto il seguente:
 
" Art. 7 bis
 
(Migliorie, addizioni e trasformazioni sugli immobili)
 
1. Per i beni di cui all' articolo 198, comma 1, lettera a) della l.r. 12/2015 , il locatario o il concessionario, ai sensi dell' articolo 202, comma 4 bis della medesima l.r. 12/2015 , può realizzare miglioramenti, addizioni e trasformazioni sugli immobili, solo se preventivamente concordati con l'Agenzia forestale regionale e autorizzati dall'ente proprietario.
 
2. Per le finalità di cui al comma 1 il locatario o il concessionario presenta all'Agenzia forestale regionale la proposta dei lavori, corredata da almeno tre preventivi.
 
3. L'Agenzia forestale regionale esamina la proposta e individua il preventivo più completo e concorrenziale in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'immobile, nel limite della durata contrattuale e dell'entità del canone di concessione o di locazione.
 
4. L'Agenzia forestale regionale trasmette alla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio una relazione tecnica unitamente al preventivo individuato, al fine del rilascio dell'autorizzazione.
 
5. Le modalità di recupero della spesa sostenuta per i lavori di cui al comma 1 sono concordate tra l'Agenzia forestale regionale e il locatario o il concessionario nel rispetto dell' articolo 202, comma 4 bis della l.r. 12/2015 .
".

Art. 9

(Modificazioni all' art. 8 )

1. Al primo paragrafo del comma 2 dell'articolo 8 del r.r. 10/2015 , le parole: " al Comitato " e le parole: " del piano aziendale " sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: " all'Agenzia forestale regionale " e " del progetto di impiego " e al secondo paragrafo, le parole: " Il Comitato " sono sostituite dalle seguenti: " L'Agenzia forestale regionale ".

2. Al primo paragrafo del comma 3 dell'articolo 8 del r.r. 10/2015 , le parole: " sentito il Comitato " sono sostituite dalle seguenti: " sentita l'Agenzia forestale regionale " e le parole: " dal piano aziendale " sono sostituite dalle seguenti: " dal progetto di impiego ".

3. Al primo paragrafo del comma 4 dell'articolo 8 del r.r. 10/2015 , le parole: " sentito il Comitato " sono sostituite dalle seguenti: " sentita l'Agenzia forestale regionale " e le parole: " nel piano aziendale " sono sostituite dalle seguenti: " nel progetto di impiego ".

4. Al comma 5 dell'articolo 8 del r.r. 10/2015 , le parole: " sentito il Comitato " sono sostituite dalle seguenti: " sentita l'Agenzia forestale regionale ".

5. Al comma 6 dell'articolo 8 del r.r. 10/2015 , le parole: " alla struttura regionale competente " sono sostituite dalle seguenti: " all'Agenzia forestale regionale ".


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 16 gennaio 2018

Marini