Art. 2
(Modificazioni all'
art. 2
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 2 del r.r. 6/2014
è sostituito dal seguente:
"
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco i soggetti interessati devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni normative in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché i requisiti richiesti in relazione ad ogni categoria e importo dei lavori previsti nell'Allegato 1) al presente regolamento. Non possono essere iscritti nell'Elenco i soggetti nei confronti dei quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'
articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici), di seguito denominato Codice.
".
2.
La
lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del r.r. 6/2014
è sostituita dalla seguente:
"
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
".
3.
Alla
lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 del r.r. 6/2004
, le parole: "
, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.
" sono sostituite dalle seguenti: "
. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, hanno stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
".
Art. 3
(Integrazioni all'
art. 3
)
1.
Alla fine del
comma 3 dell'articolo 3 del r.r. 6/2014
, è aggiunto il seguente paragrafo: "
La dichiarazione ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di aggiornamento dell'Elenco.
".
2.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 3 del r.r. 6/2014
è aggiunto il seguente:
"
3 bis. Il soggetto iscritto in Elenco deve confermare la dichiarazione già resa contenente le ulteriori informazioni, entro il 31 dicembre di ogni anno, tramite apposita modulistica. In mancanza di tale comunicazione lo stesso è parificato ai soggetti che non hanno allegato alla domanda alcuna dichiarazione.
".
Art. 4
(Modificazioni all'
art. 4
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 6/2014
, le parole: "
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7 del Codice, sul Bollettino ufficiale della Regione e sul profilo di committente della Regione Umbria
" sono sostituite dalle seguenti: "
sul sito istituzionale della Regione - opere pubbliche
".
2.
Il
comma 3 dell'articolo 4 del r.r. 6/2014
è sostituito dal seguente:
"
3. L'Elenco è aggiornato bimestralmente e pubblicato, entro il mese successivo, sul sito istituzionale della Regione - opere pubbliche.
".
3.
Il
comma 4 dell'articolo 4 del r.r. 6/2014
è abrogato.
4.
Il
comma 5 dell'articolo 4 del r.r. 6/2014
è sostituito dal seguente:
"
5. L'iscrizione decorre dalla data di pubblicazione dell'Elenco in cui è inserito il soggetto interessato, sul sito istituzionale della Regione - opere pubbliche.
".
Art. 5
(Sostituzione dell'
art. 5
)
1.
L'
articolo 5 del r.r. 6/2014
è sostituito dal seguente:
"
Art. 5
(Variazione o perdita dei requisiti)
1. I soggetti iscritti nell'Elenco, a seguito di eventuali variazioni dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e/o delle ulteriori informazioni di cui all'articolo 6, comma 4, possono presentare una nuova domanda in occasione degli aggiornamenti bimestrali. L'iscrizione nell'Elenco, a seguito della nuova domanda, comporta la cancellazione della precedente iscrizione.
2. La struttura regionale competente, qualora venga a conoscenza di perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e/o delle ulteriori informazioni di cui all'articolo 6, comma 4, procede, previa verifica, alla cancellazione dell'iscrizione.
".
Art. 6
(Modificazioni all'
art. 6
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 6/2014
, è sostituito dal seguente:
"
1. I soggetti da invitare alle procedure negoziate sono individuati dal responsabile del procedimento tra quelli iscritti nell'Elenco secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
".
2.
Alla
lettera a) del comma 4 dell'articolo 6 del r.r. 6/2014
, le parole: "
adeguata attrezzatura tecnica e di adeguato personale
" sono sostituite dalle seguenti: "
idonea attrezzatura e personale
".
3.
La
lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del r.r. 6/2014
è sostituita dalla seguente:
"
e) il possesso di certificazione rilasciata da cassa edile o edilcassa, diversa dal DURC, attestante la congruità dell'incidenza della manodopera nel triennio antecedente l'anno in cui è stata presentata la domanda di iscrizione nell'Elenco;
".
Art. 9
(Norma transitoria)
1.
La struttura regionale competente in materia di lavori pubblici procede, entro il 31 marzo 2018, alla pubblicazione, nel sito istituzionale della Regione - opere pubbliche, dell'aggiornamento dell'Elenco, successiva a quelle già effettuate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2.
L'aggiornamento dell'Elenco di cui al
comma 1
è relativo alle domande pervenute dal 1 gennaio 2017 al 28 febbraio 2018.