Date di vigenza

08/03/2018 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
Regolamento regionale 12 febbraio 2018 ,n. 3
Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 5 dicembre 2014, n. 6 - Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 8, S.o. n. 2 del 21/02/2018

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale . La Presidente della Giunta Regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Modificazioni all' art. 1 )

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 5 dicembre 2014, n. 6 - Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici) è sostituito dal seguente:
 
" 2. L'elenco è predisposto ed aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, di seguito denominata struttura regionale competente. ".

2. Il comma 3 dell'articolo 1 del r.r. 6/2014 è abrogato.

Art. 2

(Modificazioni all' art. 2 )

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del r.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:
 
" 1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco i soggetti interessati devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni normative in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché i requisiti richiesti in relazione ad ogni categoria e importo dei lavori previsti nell'Allegato 1) al presente regolamento. Non possono essere iscritti nell'Elenco i soggetti nei confronti dei quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all' articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito denominato Codice. ".

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del r.r. 6/2014 è sostituita dalla seguente:
 
" a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; ".

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 del r.r. 6/2004 , le parole: " , secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice. " sono sostituite dalle seguenti: " . I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, hanno stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. ".

Art. 3

(Integrazioni all' art. 3 )

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 3 del r.r. 6/2014 , è aggiunto il seguente paragrafo: " La dichiarazione ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di aggiornamento dell'Elenco. ".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del r.r. 6/2014 è aggiunto il seguente:
 
" 3 bis. Il soggetto iscritto in Elenco deve confermare la dichiarazione già resa contenente le ulteriori informazioni, entro il 31 dicembre di ogni anno, tramite apposita modulistica. In mancanza di tale comunicazione lo stesso è parificato ai soggetti che non hanno allegato alla domanda alcuna dichiarazione. ".

Art. 4

(Modificazioni all' art. 4 )

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 6/2014 , le parole: " sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7 del Codice, sul Bollettino ufficiale della Regione e sul profilo di committente della Regione Umbria " sono sostituite dalle seguenti: " sul sito istituzionale della Regione - opere pubbliche ".

2. Il comma 3 dell'articolo 4 del r.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:
 
" 3. L'Elenco è aggiornato bimestralmente e pubblicato, entro il mese successivo, sul sito istituzionale della Regione - opere pubbliche. ".

3. Il comma 4 dell'articolo 4 del r.r. 6/2014 è abrogato.

4. Il comma 5 dell'articolo 4 del r.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:
 
" 5. L'iscrizione decorre dalla data di pubblicazione dell'Elenco in cui è inserito il soggetto interessato, sul sito istituzionale della Regione - opere pubbliche. ".

Art. 5

(Sostituzione dell' art. 5 )

1. L' articolo 5 del r.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 5
 
(Variazione o perdita dei requisiti)
 
1. I soggetti iscritti nell'Elenco, a seguito di eventuali variazioni dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e/o delle ulteriori informazioni di cui all'articolo 6, comma 4, possono presentare una nuova domanda in occasione degli aggiornamenti bimestrali. L'iscrizione nell'Elenco, a seguito della nuova domanda, comporta la cancellazione della precedente iscrizione.
 
2. La struttura regionale competente, qualora venga a conoscenza di perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e/o delle ulteriori informazioni di cui all'articolo 6, comma 4, procede, previa verifica, alla cancellazione dell'iscrizione.
".

Art. 6

(Modificazioni all' art. 6 )

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 6/2014 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. I soggetti da invitare alle procedure negoziate sono individuati dal responsabile del procedimento tra quelli iscritti nell'Elenco secondo quanto previsto dalla vigente normativa. ".

2. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 6 del r.r. 6/2014 , le parole: " adeguata attrezzatura tecnica e di adeguato personale " sono sostituite dalle seguenti: " idonea attrezzatura e personale ".

3. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del r.r. 6/2014 è sostituita dalla seguente:
 
" e) il possesso di certificazione rilasciata da cassa edile o edilcassa, diversa dal DURC, attestante la congruità dell'incidenza della manodopera nel triennio antecedente l'anno in cui è stata presentata la domanda di iscrizione nell'Elenco; ".

Art. 7

(Modificazioni all' art. 7 )

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del r.r. 6/2014 , le parole: " sia al momento dell'iscrizione nell'Elenco che a quello dell'aggiornamento dello stesso, " sono soppresse e le parole: " richiedenti l'iscrizione " sono sostituite dalla seguente: " iscritti ".

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del r.r. 6/2014 è sostituita dalla seguente:
 
" a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice; ".

3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 del r.r. 6/2014 , è sostituita dalla seguente:
 
" a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice; ".

4. Al comma 4 del r.r. 6/2014 , le parole: " la non iscrizione o " sono soppresse.

Art. 8

(Modificazione all' art. 8 )

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del r.r. 6/2014 , le parole: " , comma 1 " sono soppresse.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. La struttura regionale competente in materia di lavori pubblici procede, entro il 31 marzo 2018, alla pubblicazione, nel sito istituzionale della Regione - opere pubbliche, dell'aggiornamento dell'Elenco, successiva a quelle già effettuate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'aggiornamento dell'Elenco di cui al comma 1 è relativo alle domande pervenute dal 1 gennaio 2017 al 28 febbraio 2018.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 12 febbraio 2018

Marini


ALLEGATI:
Allegato 1
       
Categorie di lavori  Requisiti specifici di cui all'art. 2, comma 2 per l'iscrizione in Elenco 
Categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato A al Decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante 'Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»'  Ai fini dell'iscrizione in Elenco: - per l'esecuzione di lavori di importo sino a 150.000,00 Euro possesso:
 
1) dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo: a) importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione in Elenco non inferiore all'importo dei lavori sino al quale si richiede l'iscrizione;
 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione in Elenco; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 
c) adeguata attrezzatura tecnica che sarà valutata con riferimento alla categoria ed all'importo lavori per i quali si richiede l'iscrizione.
 
ovvero
 
2) attestazione di qualificazione, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) per categoria e classifica adeguata alla categoria e importo per i quali si richiede l'iscrizione.
 
- per l'esecuzione di lavori di importo superiore a 150.000,00 Euro possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) per categoria e classifica adeguata.