Art. 2 
					
						(Modificazioni ed integrazione all'
						art. 3
						) 
					
					
						1.
						
							
								Al 
								comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 1/2014
								, le parole: " 
								e d)
								" sono sostituite dalle seguenti: " 
								, d) e d ter)
								". 
							
						
					
					
						2.
						
							
								Al 
								comma 2 dell'articolo 3 del r.r. 1/2014
								, le parole: " 
								lettere b) e c)
								" sono sostituite dalle seguenti: " 
								lettere b), c), ad esclusione dei casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 29, e d ter)
								". 
							
						
					
					
						3.
						
							
								Il 
								comma 5 dell'articolo 3 del r.r. 1/2014
								è sostituito dal seguente: 
								
 
		
								" 
								
									5. Ai fini della valutazione del requisito di cui all'
									articolo 29, comma 1, lettera a) della l.r. 23/2003
									è considerata: 
									
 
		
									a) stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni; 
									
 
		
									b) principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro. 
								
								". 
							
						
					
					
						4.
						
							
								Al 
								comma 6 dell'articolo 3 del r.r. 1/2014
								, dopo le parole: " 
								lettera c)
								" sono aggiunte le seguenti: " 
								, ad esclusione dei casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 29
								". 
							
						
					
				
					Art. 5 
					
(Norma transitoria) 
					
						1.
						Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, vigenti o in corso di formazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rimangono comunque efficaci per un periodo di tempo non superiore a due anni dalla data di approvazione delle graduatorie medesime.