Art. 2
(Modificazioni all'
art. 4
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 6/2008
, le parole: "
Provincia prevalentemente interessata per territorio
" sono sostituite dalla parola: "
Regione
".
2.
Alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 6/2008
, la parola: "
locali
" è sostituita dalla seguente: "
regionali
".
3.
Alla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 6/2008
, dopo le parole: "
designati dalle
" sono aggiunte le seguenti: "
strutture regionali delle
" e dopo le parole: "
al numero di iscritti
" è aggiunta la seguente: "
anagraficamente
".
4.
Al punto 1) della
lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 6/2008
, le parole: "
a quattromila
" sono sostituite dalle seguenti: "
al quaranta per cento
".
5.
Al punto 2) della
lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 6/2008
, le parole: "
a quattromila
" sono sostituite dalle seguenti: "
al quaranta per cento
".
6.
Alla
lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 6/2008
, le parole: "
presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente
" sono sostituite dalle seguenti: "
riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'
articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale)
".
7.
Alla
lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 6/2008
, le parole: "
due designati dalla Provincia competente per territorio, uno designato dall'UNCEM,
" sono sostituite dalle seguenti: "
tre designati dalla Regione e
".
Art. 3
(Modificazioni e integrazione all'
art. 5
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 5 del r.r. 6/2008
, le parole: "
Provincia competente
" sono sostituite dalla seguente: "
Regione
".
2.
Al
comma 2 dell'articolo 5 del r.r. 6/2008
, le parole: "
Provincia competente
" sono sostituite dalla seguente: "
Regione
".
3.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 5 del r.r. 6/2008
è aggiunto il seguente:
"
6 bis. Per l'approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e le decisioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
".
Art. 4
(Modificazioni ed integrazioni all'
art. 6
)
1.
Alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 6/2008
, le parole: "
Provincia competente
" sono sostituite dalla seguente: "
Regione
".
2.
Al punto 7) della
lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 6/2008
, dopo le parole: "
fondi rustici
" sono aggiunte le seguenti: "
, come previsto dall'
articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall'
articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
".
3.
Al punto 9) della lettera b) del comma 1 del
r.r. 6/2008
, dopo le parole: "
di conduzione
" sono aggiunte le seguenti: "
e di controllo
".
4.
Alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 6/2008
, la parola: "
provinciale
" è sostituita dalla seguente: "
regionale
".
5.
Alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 6/2008
, le parole: "
legge regionale 20 agosto 1996, n. 23
(Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) e sue successive modifiche e integrazioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
legge regionale 29 luglio 2009, n. 17
(Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria)
".
6.
Alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 6/2008
, dopo la parola: "
stabilisce
" sono aggiunte le seguenti: "
, d'intesa con la Regione,
".
7.
Alla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 6/2008
, il segno di punteggiatura: "
.
" è sostituito dal seguente: "
;
".
8.
Dopo la
lettera h) del comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 6/2008
, sono aggiunte le seguenti:
"
h bis) promuove e organizza, con programmi approvati dalla Regione, i corsi di formazione ed aggiornamento dei cacciatori iscritti, previsti dalla normativa vigente e/o dalle linee guida previste dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) e dall'Osservatorio Faunistico Regionale;
h ter) coordina, all'interno delle zone di ripopolamento e cattura assegnate in gestione, il servizio di vigilanza venatoria per mezzo delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.
".
9.
Al
comma 2 dell'articolo 6 del r.r. 6/2008
, dopo le parole: "
può avvalersi
" sono aggiunte le seguenti: "
di uno o più
".
Art. 5
(Modificazioni ed integrazioni all'
art. 7
)
1.
Alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del r.r. 6/2008
, dopo le parole: "
senza giustificato
" sono aggiunte le seguenti: "
e documentato
".
2.
Al
comma 2 dell'articolo 7 del r.r. 6/2008
, le parole: "
Provincia competente
" sono sostituite dalla seguente: "
Regione
".
3.
Il
comma 3 dell'articolo 7 del r.r. 6/2008
, è sostituito dal seguente:
"
3. Le cause di decadenza sono accertate dalla Regione che provvede ad avviare il procedimento per la sostituzione. Il componente del Comitato di gestione dichiarato decaduto non può essere rinominato per il Comitato vigente.
".
4.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 7 del r.r. 6/2008
, è aggiunto il seguente:
"
3 bis. In caso di inerzia dei Comitati di Gestione, protrattasi oltre trenta giorni conseguenti ad apposita e specifica diffida da parte della Regione o per l'impossibilità di funzionamento, la Regione stabilisce la decadenza dell'intero Comitato stesso e provvede, in via sostitutiva, alla gestione dell'A.T.C. fino alla sua nuova costituzione affidando la gestione amministrativa ordinaria ad un Commissario straordinario che può essere scelto anche tra i membri del Comitato decaduto.
Al Commissario straordinario, fino all'insediamento del nuovo Comitato, sono affidati tutti i poteri di gestione ordinaria, nonché quelli urgenti ed indifferibili.
".
5.
Al
comma 4 dell'articolo 7 del r.r. 6/2008
, le parole: "
Provincia competente previa comunicazione del Servizio regionale competente
" sono sostituite dalla seguente: "
Regione
".
Art. 6
(Modificazione all'
art. 8
)
1.
Il
comma 5 dell'articolo 8 del r.r. 6/2008
è sostituito dal seguente:
"
5. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente sono svolte da un suo delegato, o in mancanza di delega dal componente dell'Ufficio di presidenza più anziano d'età.
".
Art. 15
(Modificazioni e integrazioni all'
art. 21
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 21 del r.r. 6/2008
, la parola: "
Provincia
" è sostituita dalla seguente: "
Regione
".
2.
Il
comma 2 dell'articolo 21 del r.r. 6/2008
è abrogato.
3.
Al
comma 3 dell'articolo 21 del r.r. 6/2008
, le parole: "
con soggetti diversi da quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento
" sono sostitute dalle seguenti: "
a tempo indeterminato, fatti salvi i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 31 dicembre 2017
".
4.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 21 del r.r. 6/2008
è aggiunto il seguente:
"
3 bis. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. può assumere personale a tempo determinato previo avviso pubblico sul sito istituzionale dell'A.T.C., tramite procedura selettiva di diritto privato retta dai principi di concorsualità, trasparenza ed imparzialità
".
Art. 16
(Modificazione all'
art. 24
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 24 del r.r. 6/2008
, le parole: "
mediante trattativa privata
" sono sostituite dalle seguenti: "
nel rispetto della normativa prevista per le pubbliche amministrazioni
".