Capo I
Classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive
Art. 2
(Classificazione strutture ricettive alberghiere)
1.
Gli esercizi alberghieri di cui all'
articolo 16 della l.r. 8/2017
sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella A) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella.
2.
Gli esercizi alberghieri di cui al
comma 1
classificati cinque stelle, assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando l'immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.
3.
Gli alberghi diffusi ed i villaggi-albergo di cui all'
articolo 16 della l.r. 8/2017
non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.
4.
La dipendenza degli alberghi di cui all'
articolo 16, comma 3 della l.r. 8/2017
deve avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale.
Art. 3
(Classificazione strutture ricettive extralberghiere)
1.
Le country house di cui all'
articolo 18 della l.r. 8/2017
sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella B) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
2.
Le case e appartamenti per vacanze di cui all'
articolo 19 della l.r. 8/2017
sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella C) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e prevenzione incendi.
3.
Gli esercizi di affittacamere di cui all'
articolo 20 della l.r. 8/2017
sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella D) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
4.
I bed and breakfast di cui all'
articolo 21 della l.r. 8/2017
sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella E) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
5.
Le case per ferie e le case religiose di ospitalità di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 23 della
l.r. 8/2017
sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella F) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
6.
I centri soggiorno studi di cui all'
articolo 24 della l.r. 8/2017
sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti previsti per gli alberghi classificati a 2 stelle, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
7.
Gli ostelli per la gioventù ed i kinderheimer di cui, rispettivamente, agli articoli 25 e 26 della
l.r. 8/2017
sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella G) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
8.
I rifugi escursionistici di cui all'
articolo 27 della l.r. 8/2017
sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella H) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
Art. 4
(Classificazione strutture ricettive all'aria aperta)
1.
I campeggi di cui all'
articolo 29, comma 2 della l.r. 8/2017
sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella I) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella.
2.
I villaggi turistici di cui all'
articolo 29, comma 4 della l.r. 8/2017
sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella L) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle e due stelle.
3.
I camping village di cui all'
articolo 29, comma 6 della l.r. 8/2017
sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella M) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle e tre stelle.
Art. 5
(Classificazione residenze d'epoca)
1.
Le residenze d'epoca di cui all'
articolo 32 della l.r. 8/2017
sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella tabella N) allegata al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
Art. 6
(Riclassificazione quinquennale)
(1)
1.
La classificazione delle strutture ricettive ha validità quinquennale. Per le strutture ricettive che iniziano l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.
2.
Qualora la riclassificazione dichiarata dal titolare ai sensi dell'
articolo 35, comma 5 della l.r. 8/2017
non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori di cui alle tabelle A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), M), N), O) e P) si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 10
del presente regolamento.
Capo II
Camere, posti letto e dimensioni minime
Art. 7
(Suite)
1.
Nelle camere delle strutture ricettive di cui all'
articolo 15 della l.r. 8/2017
, assumono la denominazione di suite quelle composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e da servizi igienici privati.
Art. 8
(Posti letto e dimensioni minime)
1.
Negli esercizi alberghieri di cui all'
articolo 16 della l.r. 8/2017
classificati a uno, due e tre stelle, le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla tabella O) allegata al presente regolamento.
2.
Negli esercizi alberghieri di cui all'
articolo 16 della l.r. 8/2017
classificati a quattro, cinque stelle e cinque stelle lusso, le camere sono ad uno, due, tre e a quattro posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla tabella O) allegata al presente regolamento.
3.
Negli esercizi extralberghieri country house di cui all'
articolo 18 della l.r. 8/2017
le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla tabella P) allegata al presente regolamento.
4.
Negli esercizi extralberghieri case e appartamenti per vacanze gestite in forma imprenditoriale di cui all'
articolo 19 della l.r. 8/2017
le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla tabella P) allegata al presente regolamento.
5.
Negli esercizi extralberghieri case e appartamenti per vacanze gestite in forma non imprenditoriale che mantengono la destinazione residenziale di cui all'
articolo 19 della l.r. 8/2017
, la superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico-sanitaria.
6.
Negli esercizi extralberghieri affittacamere e bed and breakfast di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 21 della
l.r. 8/2017
, la superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico-sanitaria.
7.
Negli esercizi extralberghieri case per ferie, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, ostelli per la gioventù, kinderheimer e rifugi escursionistici di cui, rispettivamente, agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della
l.r. 8/2017
le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla tabella P) allegata al presente regolamento.
8.
Nei bungalow delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'
articolo 29 della l.r. 8/2017
, le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla tabella P) allegata al presente regolamento.
Art. 9
(Letto aggiunto)
1.
Nelle camere delle strutture ricettive turistiche di cui all'
articolo 15 della l.r. 8/2017
, può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta la fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.
Capo III
Esercizio attività ricettiva
Art. 10
(Segnalazione certificata di inizio attività)
1.
Ai sensi dell'
articolo 35 della l.r. 8/2017
, l'interessato che intende esercitare l'attività ricettiva di cui all'
articolo 15 della l.r. 8/2017
presenta la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del Comune competente per territorio.
2.
La SCIA, ai sensi dell'
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), sul possesso dei requisiti di cui alle tabelle allegate al presente regolamento, nonché sulle seguenti informazioni:
a)
denominazione;
b)
dati relativi al titolare;
c)
tipologia ricettiva;
d)
requisiti minimi obbligatori;
e)
capacità ricettiva;
f)
ubicazione;
g)
periodo di apertura;
h)
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, urbanistica, edilizia, pubblica sicurezza e prevenzione incendi;
i)
iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ove previsto;
j)
classificazione della struttura e per le strutture alberghiere, della eventuale dipendenza;
k)
estremi del contratto di assicurazione stipulato per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente.
3.
È soggetta ad apposita SCIA, da presentare con le modalità di cui al
comma 1
, ogni modifica degli elementi strutturali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché la variazione della titolarità.
4.
È soggetta ad apposita comunicazione, da presentare con le modalità di cui al punto 1, ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA diversi da quelli indicati al
comma 3
, nonché la cessazione della relativa attività.
Art. 11
(Provvedimenti)
1.
Ai sensi dell'
articolo 35, comma 12 della l.r. 8/2017
, il Comune competente per territorio, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al
comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 8/2017
, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal Comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, l'attività si intende vietata e il Comune adotta i provvedimenti di cui all'
articolo 19 della l. 241/1990
.
2.
Il Comune adotta i provvedimenti di cui alla
l. 241/1990
, in particolare in caso di:
a)
mancata comunicazione delle variazioni di cui all'
articolo 35, comma 6 della l.r. 8/2017
;
b)
mancato adempimento degli obblighi di cui all'
articolo 36 della l.r. 8/2017
.
3.
Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 16 e 29 della
l.r. 8/2017
, qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dal presente regolamento, il Comune consente l'esercizio dell'attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l'attività può essere sospesa; nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, il Comune assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente, o assume determinazioni ai sensi del
comma 1
.
4.
Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 17 e 32 della
l.r. 8/2017
, qualora la classificazione dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dal presente Regolamento, il Comune assume determinazioni ai sensi del
comma 1
.
Capo IV
Norme comuni strutture ricettive
Art. 12
(Apertura)
1.
I titolari delle strutture ricettive turistiche di cui al
Titolo II della l.r. 8/2017
dichiarano nella SCIA di cui all'
articolo 35 della l.r. 8/2017
i periodi di apertura.
2.
La variazione del periodo di cui al
comma 1
è comunicata al SUAPE del Comune competente per territorio entro 15 giorni.
Art. 13
(Denominazione)
1.
A ciascuna struttura ricettiva di cui al
Titolo II della l.r. 8/2017
è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio regionale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.
2.
L'utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all'assenso formale del titolare della struttura che per prima ha presentato la SCIA.
3.
Il Comune competente per territorio verifica la denominazione dichiarata nella SCIA con quelle contenute nella banca dati di cui all'
articolo 10 della l.r. 8/2017
e adotta le proprie determinazioni.
4.
Le strutture ricettive di cui all'
articolo 15 della l.r. 8/2017
, già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad utilizzare la denominazione attribuita.
Art. 14
(Reclamo)
1.
Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto al Comune competente per territorio.
2.
Il Comune informa la struttura ricettiva del reclamo di cui al
comma 1
ed effettua gli accertamenti conseguenti.
3.
Il Comune, altresì, comunica all'interessato ed al Servizio regionale in materia di turismo l'esito dell'accertamento di cui al
comma 2
.