Art. 1
(Modifiche ed integrazioni all'
art. 5 del r.r. 1/2006
)
1.
Il
comma 2 dell'art. 5 regolamento regionale 17 gennaio 2006, n. 1
"Modalità di esercizio del controllo regionale sugli atti delle aziende sanitarie e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche" è sostituito con il seguente:
"
2. I Servizi trasmettono il parere di cui al comma 1 entro e non oltre quindici giorni dalla data della richiesta, fatto salvo che tali termini non siano compatibili con termini fissati da leggi statali o regionali. In tali casi il termine finale deve consentire l'esame degli atti da parte della Giunta regionale.
"
2.
Al termine del
comma 2 bis dell'art. 5 del r.r. 1/2006
dopo le parole "
dall'Istituto
" è aggiunto il seguente periodo: "
, fatto salvo che tali termini non siano compatibili con termini fissati da leggi statali o regionali. In tali casi il termine finale deve consentire l'esame degli atti da parte della Giunta regionale.
".