Date di vigenza

04/03/2021 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
REGOLAMENTO REGIONALE 22 febbraio 2021 , n. 2
Differimento dei termini di adeguamento per le imprese agricole che esercitano attività agrituristiche - Ulteriori modificazioni del regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni regolamentari per l'attuazione del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismo).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 03/03/2021

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale . La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Differimento termini)

1. Il termine del 31 dicembre 2020 per l'adeguamento dell'attività delle imprese agricole che esercitano attività agrituristiche alle disposizioni del Titolo VIII della l.r. 12/2015 , di cui all' articolo 16, comma 1, del regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni regolamentari per l'attuazione del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismo), è differito al 31 dicembre 2021.

2. Il termine del 31 dicembre 2020 per effettuare la comunicazione al comune competente per territorio e per richiedere alla Regione l'uso del marchio Agriturismo Italia, di cui all' articolo 16, comma 2, del reg. reg. n. 1/2019 , è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 22 febbraio 2021

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