Art. 1
(Differimento termini)
1.
Il termine del 31 dicembre 2020 per l'adeguamento dell'attività delle imprese agricole che esercitano attività agrituristiche alle disposizioni del
Titolo VIII della l.r. 12/2015
, di cui all'
articolo 16, comma 1, del regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1
(Disposizioni regolamentari per l'attuazione del
Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12
concernente disposizioni in materia di agriturismo), è differito al 31 dicembre 2021.
2.
Il termine del 31 dicembre 2020 per effettuare la comunicazione al comune competente per territorio e per richiedere alla Regione l'uso del marchio Agriturismo Italia, di cui all'
articolo 16, comma 2, del reg. reg. n. 1/2019
, è differito al 31 dicembre 2021.