Art. 2
(Modificazioni all'
art. 3
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 7/2011
le parole:
"e la comunicazione di cui all'
articolo 6 del d.lgs. 28/2011
"
sono sostitute dalle seguenti:
", la comunicazione di cui all'
articolo 6 del d.lgs. 28/2011
e la dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis dello stesso decreto legislativo". ", la comunicazione di cui all'
articolo 6 del d.lgs. 28/2011
e la dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis dello stesso decreto legislativo".
2.
Al
comma 2 dell'articolo 3 del r.r. 7/2011
le parole: "dalla provincia competente per territorio ai sensi dell'
articolo 7-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
(Norme per l'attività edilizia) e sue successive modificazioni ed integrazioni," sono sostitute dalle seguenti: "dalla Regione".
3.
La
lettera c) del comma 4 dell'articolo 3 del r.r. 7/2011
è abrogata.
4.
Il
comma 8 dell'articolo 3 del r.r. 7/2011
è sostituito dal seguente:
"
8. I contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica sono disciplinati al paragrafo 13, parte terza delle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010. Detti contenuti sono integrati:
a) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra su aree agricole e produttive, dal titolo di disponibilità della superficie dell'area necessaria al raggiungimento della potenzialità fotovoltaica richiesta agli articoli 6 e 6-bis;
b) nel caso di impianti fotovoltaici a terra su area produttiva, dalla proposta di convenzione o atto d'obbligo, di cui all'
articolo 42 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2
(Norme regolamentari attuative della
legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
- Testo unico Governo del territorio e materie correlate), che comprende la superficie destinata all'impianto fotovoltaico nonché tutte le dotazioni urbanistiche dell'intera area asservita, avente la caratteristica della continuità;
c) nel caso di impianti a fonti rinnovabili diversi da quelli di cui alla lettera b) da realizzarsi su area produttiva, dalla proposta di convenzione o atto d'obbligo, di cui all'
articolo 42 del r.r. 2/2015
.
".
Art. 4
(Sostituzione dell'
articolo 6
)
1.
L'
articolo 6 del r.r. 7/2011
è sostituito dal seguente:
"
Art. 6
(Installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole)
1. Nelle aree agricole di cui alla
lettera c) dell'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico Governo del territorio e materie correlate) la potenzialità fotovoltaica dell'appezzamento di terreno in disponibilità del proponente, intesa quale superficie massima utilizzabile per l'ubicazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, è pari:
a) al cinque per cento della superficie dell'appezzamento nel caso di moduli collocati a terra che compromettono la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale;
b) al venti per cento della superficie dell'appezzamento nel caso di moduli collocati a terra che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, secondo la configurazione agri-voltaica;
c) alla totalità della superficie dell'appezzamento nel caso di moduli collocati a terra realizzati dai soggetti di cui al
comma 2 dell'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito in legge, con modificazioni, dall'
art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2020, n. 8
, nonché di cui agli articoli 30 e 31 del
Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). Tali soggetti perseguono l'obiettivo principale di cui all'
articolo 42-bis, comma 3, lettera c) del citato d.l. 162/2019
.
2. Il computo delle superfici di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la superficie dell'appezzamento di terreno agricolo in disponibilità del proponente è costituita dall'ammontare delle superfici dei terreni continui, escluse le parti boscate. La continuità tra i terreni ha luogo anche in presenza di interposizione di strade, di infrastrutture lineari o di corsi d'acqua;
b) la superficie destinata all'installazione degli impianti fotovoltaici è costituita da quella perimetrata dalla recinzione dell'impianto medesimo, ricomprendente la proiezione al suolo delle vele fotovoltaiche, le piste e gli spazi ricompresi tra le stesse vele, le fasce comprese tra le vele medesime e la recinzione perimetrale. Nel caso della configurazione agri-voltaica di cui al comma 1, lettera b), la superficie è costituita dalla proiezione al suolo delle vele fotovoltaiche, dagli spazi ricompresi tra le vele e da una fascia perimetrale di venti metri oltre la proiezione al suolo delle medesime, da calcolare a partire dalla linea congiungente le vele perimetrali.
".
Art. 5
(Integrazione al
r.r. 7/2011
)
1.
Dopo l'
articolo 6 del r.r. 7/2011
è aggiunto il seguente:
"
Art. 6-bis
(Installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree produttive)
1. Nelle aree classificate quali insediamenti produttivi e per servizi esistenti e di nuova previsione di cui all'
articolo 96 del regolamento regionale 2/2015
, aventi la caratteristica della continuità, la potenzialità fotovoltaica, intesa quale superficie massima utilizzabile per l'ubicazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, è pari:
a) al settanta per cento della superficie residua libera delle predette aree, nel caso in cui le strutture esistenti, nella medesima area, siano tutte dotate di coperture fotovoltaiche;
b) al cinquanta per cento della superficie residua libera delle predette aree, nei restanti casi.
2. Nel caso di aree industriali dismesse, di cui all'
articolo 97 del r.r. 2/2015
, comprese le aree di centrali di produzione di energia termo-elettrica in riconversione, il proponente allega all'istanza un programma di interventi per la rifunzionalizzazione dell'area industriale dismessa e la valorizzazione e riqualificazione del territorio interessato. La potenzialità fotovoltaica è stabilita, anche in deroga al limite massimo di cui al comma 1, d'intesa con la Regione e il comune o i comuni interessati in ragione della dimensione e delle caratteristiche dell'area dismessa e degli interventi programmati.
3. Il computo della superficie destinata all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra è effettuato nel rispetto del criterio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b). La continuità tra le aree ha luogo anche in presenza di interposizione di strade o di infrastrutture lineari.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, la documentazione di progetto contiene anche la proposta di atto d'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, lettera b).
5. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di moduli collocati a terra realizzati dai soggetti di cui al
comma 2 dell'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito in legge, con modificazioni, dall'
art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2020, n. 8
, nonché di cui agli articoli 30 e 31 del
Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
".
Art. 6
(Integrazione al
r.r. 7/2011
)
1.
Dopo l'
articolo 7 del r.r. 7/2011
è aggiunto il seguente:
"
Art. 7-bis
(Individuazione delle aree idonee)
1. Nelle more dell'emanazione della legge regionale di cui all'
articolo 20, comma 4 del d.lgs. 199/2021
, sono considerate aree idonee quelle di cui all'
articolo 20, comma 8 del d.lgs. 199/2021
, nonché, con riferimento agli impianti fotovoltaici, le coperture di fabbricati rurali, di edifici ad uso produttivo e di edifici residenziali al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, escluse le coperture degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
).
2. Le cave dismesse di cui all'
articolo 2, lettera o-bis) del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3
(Modalità di attuazione della
legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2
- Norme per la disciplina delle attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) corrispondono alle cave cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale di cui all'
articolo 20, comma 8, lettera c) del D.lgs. 199/2021
.
".