Date di vigenza

08/12/2022 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 2022 , n. 5
Disposizioni in materia di edilizia residenziale sociale, in attuazione degli articoli 27, 29, 29 bis e 31 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 64, S.o. n. 1 del 07/12/2022

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale . La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:


CAPO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 27, 29, 29 bis e 31 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)) disciplina:

a) le modalità applicative delle esclusioni degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica, di seguito denominata ERS pubblica, di cui all'articolo 27, comma 7 del Titolo IV della l.r. 23/2003 ;

b) i requisiti soggettivi dei beneficiari per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, le modalità di attestazione e di verifica del possesso dei requisiti medesimi, i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi, nonché le modalità di accertamento della situazione economica e della permanenza dei requisiti per l'assegnazione;

c) i requisiti e i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi in favore delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché i casi di decadenza dall'assegnazione;

d) le condizioni soggettive ed oggettive di disagio, nonché i relativi punteggi per la formazione della graduatoria.


CAPO II

DISCIPLINA ATTUATIVA DEI REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI ERS PUBBLICA

Art. 2

(Nucleo familiare avente diritto all'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica)

1. Il nucleo familiare avente diritto all'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, ai sensi dell' articolo 24 bis, comma 1 della l.r. 23/2003 , è la famiglia, come risulta dai registri dell'anagrafe comunale.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano legalmente separati i coniugi per i quali la separazione, comprovata con l'omologa o con l'annotazione sui registri di stato civile, secondo le procedure stabilite dalle normative vigenti, sia intervenuta anteriormente alla data di pubblicazione del bando di assegnazione.

3. Ai fini del presente regolamento, altresì, non si considera incluso nel nucleo familiare il coniuge residente all'estero, anche se non legalmente separato.

Art. 3

(Requisiti soggettivi)

1. Al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, il beneficiario richiedente deve possedere uno dei requisiti generali di cui all'articolo 20 comma 1, i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, ad esclusione della lettera a), gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 20 bis e i requisiti di cui all' articolo 29, comma 1, della l.r. 23/2003 .

2. I requisiti di cui all' articolo 29, comma 3, della l.r. 23/2003 , devono essere posseduti da ciascun componente il nucleo familiare, compreso il richiedente.

3. La capacità economica del nucleo familiare di cui all' articolo 29, comma 1, lettera d) della l.r. 23/2003 , valutata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui alla normativa vigente, si riferisce al dato complessivo del nucleo familiare e non deve essere superiore ad euro 12.000,00.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente regolamento, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto, come stabilito dall' articolo 29, comma 2 della l.r. 23/2003 .

5. Ai fini della valutazione del requisito di cui all' articolo 29, comma 1, lettera a) della l.r. 23/2003 è considerata:

a) stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio del Comune ovvero della Zona sociale che emana il bando tramite il comune capofila, per almeno cinque anni consecutivi e che comunque sussista nell'ambito del territorio regionale da almeno cinque anni consecutivi;

b) principale, l'attività lavorativa svolta nel territorio regionale negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il 60% della retribuzione complessiva o del tempo lavorativo.

Art. 4

(Valutazione dell'impossidenza e dell'adeguatezza dell'alloggio)

1. Ai fini dell'accertamento del requisito di cui all'articolo 20 bis comma 1, lett. a), l'inagibilità dell'alloggio deve essere comprovata con idoneo provvedimento dell'Autorità competente e la sottoposizione a procedura di pignoramento deve essere comprovata tramite produzione della copia dell'avvenuta iscrizione del provvedimento di pignoramento, ai sensi dell' articolo 557 del codice di procedura civile .

2. La valutazione dell'adeguatezza dell'immobile alle esigenze del nucleo familiare è effettuata tenuto conto dei seguenti parametri:
 
Superficie utile minima (Su) Fino a 45,00 mq - n. camere max 1 - n. componenti Max 2 Superficie utile minima (Su) 45,01<Su<65,00 - n. camere max 2 - n. componenti Max 3
 
Superficie utile minima (Su) 65,01<Su<80,00 - n. camere max 2/3 - n. componenti Max 4 Superficie utile minima (Su) 80,01<Su<95,00 - n. camere max 3 - n. componenti Max 5
 
Superficie utile minima (Su) >95,01 - n. camere max >4 - n. componenti >6.

3. La capacità alloggiativa delle stanze, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 , deve soddisfare i seguenti ulteriori criteri:

a) alloggio con una camera da letto: può accogliere una persona oppure una coppia formata da coniugi o conviventi;

b) alloggio con due camere da letto: può accogliere due persone che possono essere un adulto con un figlio/a ovvero due persone adulte non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera a) ovvero tre persone se la superficie è inferiore a mq 65 utili ovvero 4 persone se la superficie è superiore a mq 65 utili;

c) alloggio con tre camere da letto: può accogliere quattro persone se la superficie è superiore a mq 65 utili ed inferiore a mq 80, oppure cinque o più persone se la superficie è superiore ad 80 mq.

4. Nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza di cui al comma 2 e della capacità alloggiativa delle stanze di cui al comma 3 non è computata la presenza nel nucleo familiare di un solo figlio minore fino al compimento del quarto anno di età.

5. Il requisito di cui all' articolo 20 bis, comma 1, lettera a) della l.r. 23/2003 , non sussiste qualora il nucleo familiare richiedente abbia:

a) la titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione di un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9;

b) la titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione, su uno o più alloggi o quote parti di essi, il cui valore complessivo, in misura di rendita catastale, superi quello di un alloggio di categoria A/3, classe 3, vani da tre a cinque, sito nel Comune ove è presentata la domanda di assegnazione.

6. Ai fini dell'assegnazione dell'alloggio di cui agli articoli 32 e 32 bis della l.r. 23/2003 potranno essere applicati i parametri ed i criteri di cui ai commi 2 e 3.


CAPO III

CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE DI DISAGIO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Art. 5

(Punteggi per la formazione della graduatoria relativi alle condizioni soggettive ed oggettive di disagio)

1. Al fine della formazione delle graduatorie, sono stabiliti i punteggi relativi alle situazioni soggettive ed oggettive di disagio, tenuto conto dei criteri di cui all' articolo 31 comma 1 della l.r. 23/2003 . Tali situazioni devono sussistere alla data di pubblicazione del bando per l'assegnazione degli alloggi e permanere alla data di assegnazione degli stessi.

2. I punteggi da attribuire relativi alle situazioni soggettive di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) punti da 1 a 4 relativi all'ISEE del nucleo familiare, calcolata ai sensi della vigente normativa, non superiore:

1) all'ottanta per cento del limite per l'accesso: punti 1;

2) al sessanta per cento del limite per l'accesso: punti 2;

3) al quaranta per cento del limite per l'accesso: punti 3;

4) al venti per cento del limite per l'accesso: punti 4;

b) punti da 1 a 4 relativi a condizioni di debolezza del nucleo familiare:

1) nucleo familiare composto da cinque o più persone: punti 1;

2) presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni:

1.1. uno o due minori: punti 1;

1.2. tre o più minori: punti 2;
 
le condizioni del comma 2, lettera b) punto 2) non sono cumulabili con le successive condizioni della lettera c) punto 4) e della lettera d) punto 1);

3) presenza nel nucleo familiare di anziani di età uguale o superiore ai 65 anni:

1.1. da 65 anni a 74 anni: punti 1;

1.2. oltre 74 anni: punti 2;
 
le condizioni del comma 2, lettera b) punto 3) non sono cumulabili con le successive condizioni della lettera c) punto 1);

4) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità, certificata ai sensi della normativa vigente:

1.1. con invalidità compresa tra il settantacinque per cento e il cento per cento: punti 3;

1.2. con invalidità del cento per cento ed indennità di accompagnamento o minori di età secondo quanto stabilito dalla l.r. 23/2003 , in possesso della certificazione di cui all' articolo 3, comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): punti 4;

c) punti da 1 a 5 relativi alla composizione del nucleo familiare:

1) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani di età uguale o superiore ai 65 anni:
 
1.1. anziani ricompresi tra i 65 anni e i 74 anni: punti 1;
 
1.2. anziani di età superiore ai 65 anni di cui almeno uno di età superiore a 74 anni: punti 3; 1.3. anziani di età superiore ai 74 anni: punti 4;
 

2) nucleo familiare composto esclusivamente da disabili:
 
1.1. con invalidità compresa tra il settantacinque per cento e il cento per cento: punti 4;
 
1.2. con invalidità del cento per cento ed indennità di accompagnamento: punti 5;

3) nucleo familiare composto esclusivamente da giovani con non più di quaranta anni: punti 1;
 
le condizioni della lettera c), punto 3) non sono cumulabili con le successive condizioni della lettera d) punto 1.1;

4) nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore, vedovo, legalmente separato, divorziato o single e da:
 
1.1. un minore a carico: punti 2;
 
1.2. due minori a carico: punti 3;
 
1.3. tre o più minori a carico: punti 5;

d) punti da 1 a 3 per nucleo familiare di recente costituzione:
 
1) coppia coniugata o convivente anagraficamente da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando con:
 
1.1. nessun minore a carico: punti 1;
 
1.2. un minore a carico: punti 2;
 
1.3. due o più minori a carico: punti 3;

e) punti da 1 a 3 per nucleo familiare già collocato in precedenti graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, predisposte dal comune titolare del bando, con un punteggio non inferiore a punti otto:
 
1) nucleo presente nell'ultima graduatoria: punti 1;
 
2) nucleo presente nelle ultime due graduatorie: punti 2;
 
3) nucleo presente nelle ultime tre graduatorie: punti 3.

3. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi alle condizioni di cui al comma 1 , in caso di sussistenza di cumulo tra più condizioni, prevale quella che riconosce il punteggio più alto, con valore assorbente rispetto agli altri.

4. I punteggi da attribuire relativi alle situazioni oggettive di cui al precedente comma 1 sono i seguenti:

a) punti da 1 a 3 per nucleo familiare che vive in locali impropri, ovvero in alloggio il cui stato di conservazione è considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali o, nel caso di nucleo familiare con presenza di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento, con presenza di barriere architettoniche, ripartiti nel modo seguente:
 
1. nucleo familiare che abita in locali non destinati ad abitazione quali prefabbricati, roulottes, seminterrati: punti 3;
 
2. nucleo familiare che abita in ambienti procurati a titolo provvisorio da enti del terzo settore operanti nell'ambito della pubblica assistenza: punti 3;
 
3. nucleo familiare che abita in un alloggio il cui stato di conservazione è considerato mediocre: punti 1;
 
4. nucleo familiare che abita in un alloggio il cui stato di conservazione è considerato scadente: punti 2;
 
5. nucleo familiare con presenza di persona disabile con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento, con presenza di barriere architettoniche rilevanti ai fini del tipo di disabilità: punti 2;

b) punti da 1 a 3 relativi ad un nucleo familiare, nel quale non è computata la presenza di un solo minore fino al compimento del quarto anno di età, che vive in condizioni di sovraffollamento:
 
1. due persone in 16 mq, tre persone in 32 mq, quattro persone in 48 mq, cinque persone in 64 mq: punti 1;
 
2. tre persone in 16 mq, quattro persone in 32 mq, cinque persone in 48 mq, sei o più persone in 64 mq: punti 2;
 
3. cinque persone in 32 mq, sei o più persone in 48 mq: punti 3;

c) punti da 1 a 5 relativi ad un nucleo familiare che deve rilasciare l'alloggio occupato a causa di:
 
1. ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, emessi dalla autorità competente da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4;
 
2. provvedimento esecutivo di sfratto, pronunciato non per inadempienza contrattuale e relativo a rapporti di locazione stipulati ai sensi dell' articolo 2 , commi 1 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ovvero di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria al quale la legge attribuisca efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell' articolo 474 del codice di procedura civile da eseguirsi:
 
1.1. entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando: punti 5;
 
1.2. oltre i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando: punti 3;
 
3. in caso di alloggio di servizio, per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro che devono avvenire:
 
1.1. entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando: punti 2;
 
1.2. entro un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 1.

5. Ai fini del calcolo delle condizioni oggettive di cui al comma 4, lettera a) , punti 3) e 4) lo stato dell'immobile si considera:
 
1.1 mediocre, qualora sono inadeguate le condizioni di almeno tre degli elementi propri dell'immobile stesso di cui al comma 6, lettera a) ;
 
1.2 scadente, qualora sono inadeguate le condizioni di almeno quattro degli elementi di cui al comma 6 , lettere a) e b), dei quali almeno tre propri dell'immobile di cui al comma 6, lettera a) .

6. Gli elementi di cui al comma 5 . finalizzati alla valutazione dello stato dell'immobile sono i seguenti:

a) elementi propri dell'immobile:
 
1. pareti e soffitti;
 
2. impianto elettrico;
 
3. impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
 
4. impianto di riscaldamento;

b) elementi comuni:
 
1. accessi, scale e ascensore;
 
2. facciate, coperture e parti comuni in genere.

7. I punteggi relativi alle condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera a), lettera b) punto 2), lettera c) punti 3) e 4) e lettera d) punto 1), sono assegnati avendo a riferimento la data di pubblicazione del bando.

8. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi alle condizioni oggettive non sono cumulabili tra loro le ipotesi elencate al comma 4, lettera a) e le ipotesi elencate al medesimo comma 4, lettera c) .

9. Le condizioni di cui al comma 4 , lettere a) e b) sono verificate ed attestate dal comune in fase di assegnazione e devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando di concorso. Nel caso in cui il nucleo familiare, dalla data di pubblicazione del bando a quello di assegnazione, ha modificato la propria situazione alloggiativa, gli eventuali punteggi richiesti per le medesime condizioni sono confermati solo qualora, a seguito del sopralluogo effettuato dal comune nel nuovo alloggio, venga accertata la sussistenza, da almeno un anno antecedente alla data del sopralluogo stesso, di condizioni di disagio identiche o più gravi rispetto a quelle dichiarate in domanda.


CAPO IV

MODALITÀ APPLICATIVE DELLE ESCLUSIONI

Art. 6

(Esclusione degli alloggi di ERS pubblica)

1. Le esclusioni degli alloggi di ERS pubblica di cui all' articolo 27, comma 3 della l.r. 23/2003 , possono essere effettuate qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

a) immobili ubicati in fabbricati aventi caratteristiche di particolare pregio storico/artistico, riconosciuti tali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), ovvero dai competenti uffici comunali;

b) immobili pervenuti in proprietà agli enti di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 27 della l.r. 23/2003 , a seguito di donazione o eredità testamentaria e vincolati ad uno specifico utilizzo, quale la locazione a particolari categorie sociali, che impedisca l'assegnazione agli aventi titolo collocati in graduatoria;

c) immobili acquisiti con finalità di recupero, che non vengono poi realizzate con i contributi pubblici previsti, in quanto l'ente proprietario non intende più destinare gli alloggi all'ERS pubblica, ma individuare utilizzi diversi;

d) immobili compresi in fabbricati che sono parzialmente destinati ad altre finalità di interesse pubblico quali uffici o strutture sanitarie e che, quindi per la loro collocazione possono essere di ostacolo e/o di pregiudizio al normale svolgimento di queste ultime;

e) immobili che, a seguito di interventi di riqualificazione, presentano una composizione interna non più consona ad un razionale utilizzo nel rispetto degli standard alloggiativi stabiliti dall' articolo 32-bis della l.r. 23/2003 ;

f) immobili di servizio, destinati a particolari soggetti per consentire lo svolgimento della loro attività lavorativa, quale l'alloggio di un custode;

g) immobili per i quali gli oneri condominiali annuali a carico del soggetto conduttore sono superiori all'importo del canone medio annuale;

h) immobili per i quali gli oneri manutentivi sostenuti negli ultimi 5 anni dal locatore e relativi al mantenimento in efficienza degli infissi, degli impianti termici, idraulici e sanitari, sono superiori a dieci volte l'importo del canone medio mensile.

2. Nel provvedimento di esclusione devono essere indicati obbligatoriamente:

a) la destinazione degli alloggi alla locazione per uso residenziale;

b) le modalità per l'individuazione degli alloggi sostitutivi;

c) i criteri per la determinazione del canone di locazione, che non può essere inferiore a quello concordato di cui all' articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Art. 7

(Sostituzione degli alloggi esclusi)

1. Ai fini della sostituzione degli alloggi esclusi con un pari numero di alloggi acquistati, costruiti o recuperati, come stabilito dall' articolo 27, comma 5 della l.r. 23/2003 , l'ente proprietario deve:

a) nel caso di acquisto: adottare il provvedimento di esclusione solo qualora sia in possesso di un titolo giuridico che consenta l'acquisizione in disponibilità degli alloggi entro il termine massimo di novanta giorni dall'adozione del provvedimento di esclusione;

b) nel caso di nuova costruzione o recupero: adottare il provvedimento di esclusione qualora il relativo intervento sia previsto nei documenti di programmazione dell'Ente proprietario, ovvero di altro soggetto attuatore, e risulti già finanziato con previsione di completamento entro i tre anni successivi.

2. Il parere preventivo dell'ATER regionale di cui all' articolo 27, comma 5 della l.r. 23/2003 ha la finalità di accertare che gli alloggi individuati per la sostituzione sono sostanzialmente corrispondenti alla normativa tecnica ed alle tipologie previste per l'ERS pubblica o, comunque, risultino idonei ad essere utilizzati per le finalità proprie della stessa.

3. Non è consentito sostituire gli alloggi esclusi con altri immobili nella disponibilità dell'ente proprietario già destinati alla locazione ad uso residenziale.

4. La Giunta regionale può autorizzare, in alternativa alla sostituzione di cui al presente articolo, lo svincolo degli alloggi esclusi qualora l'ente proprietario provveda a rimborsare alla Regione, con le modalità stabilite dal provvedimento autorizzativo, l'ammontare del finanziamento erogato per l'intervento eseguito, opportunamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale. Le somme rimborsate sono versate nel fondo regionale per le politiche abitative di cui all' articolo 4 della l.r. 23/2003 .

5. Gli immobili svincolati ai sensi del comma 4 entrano a far parte del patrimonio disponibile dell'ente proprietario.


CAPO V

MODALITÀ APPLICATIVE DELLE RISERVE

Art. 8

(Disposizioni in favore delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 29 bis della l.r. 23/2003 , l'ATER riserva, d'intesa con i Comuni, fino ad un massimo del 5% degli alloggi disponibili nell'ambito della programmazione triennale, agli appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio alla data della presentazione della domanda. In caso di comprovata necessità, l'ATER può aumentare tale quota sino a una percentuale non superiore al 10% degli alloggi disponibili. Il numero degli alloggi riservati si ottiene applicando l'arrotondamento all'unità superiore, a partire dal decimale 0,5.

2. Per le finalità di cui al comma 1 , l'ATER comunica alla Prefettura competente per territorio e alla Giunta regionale la prevedibile disponibilità degli alloggi da assegnare alle categorie di cui al comma 1 .

3. La Prefettura territorialmente competente provvede autonomamente, mediante specifico bando, all'elaborazione della graduatoria degli aventi diritto. La graduatoria è trasmessa all'ATER entro trenta giorni dalla sua approvazione.

4. Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria di cui al comma 3 .

5. Gli aspiranti all'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto previsto dall' articolo 30 della l.r. 23/2003 , devono possedere, in particolare, i seguenti requisiti:

a) essere in servizio, alla data di presentazione della domanda, nelle Forze di polizia o nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco presso la Regione Umbria;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all' articolo 178 del codice penale , per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale , per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale , di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice penale e di traffico di armi di cui all' articolo 695 del codice penale ;

c) possesso di ISEE con valore non superiore a Euro 36.000,00.

6. Agli assegnatari si applica il canone previsto dall' articolo 2, comma 3, della legge 431/98 .

7. Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione, in particolare:

a) la cessazione dal servizio nella Regione Umbria;

b) i casi di cui al comma 1 , lettere a), b) e c) dell' articolo 39 della l.r. 23/2003 ;

c) una morosità superiore ai 6 mesi nel pagamento dei canoni di locazione e/o per oneri di quote di gestione dei servizi in autogestione ovvero Condominio;

d) superamento limite ISEE di cui al comma 5, lettera c) .

8. La decadenza dall'assegnazione è disposta dalla Prefettura territorialmente competente, anche su richiesta dell'ATER.

9. Gli alloggi riservati, se non assegnati entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 3 , tornano nella disponibilità dell'ATER.


CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

(Accertamento della situazione economica e della permanenza dei requisiti)

1. La Regione, ai fini dell'accertamento di cui all' articolo 41 comma 1 della l.r 23/2003 da parte dell'ATER, dei comuni ovvero delle zone sociali, della situazione economica dell'assegnatario e della permanenza dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi, stipula appositi protocolli di intesa con la Guardia di Finanza, l'INPS e l'Agenzia delle Entrate. La Regione, altresì, può stipulare, ove possibile, protocolli di intesa con istituzioni operative in ambito internazionale.

Art. 10

(Norma di abrogazione)

1. Il Regolamento regionale 4 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina attuativa degli articoli 29, 31 e 27 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)) è abrogato.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.
Perugia, 2 dicembre 2022

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