CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE DI DISAGIO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Art. 5
(Punteggi per la formazione della graduatoria relativi alle condizioni soggettive ed oggettive di disagio)
1.
Al fine della formazione delle graduatorie, sono stabiliti i punteggi relativi alle situazioni soggettive ed oggettive di disagio, tenuto conto dei criteri di cui all'
articolo 31 comma 1 della l.r. 23/2003
. Tali situazioni devono sussistere alla data di pubblicazione del bando per l'assegnazione degli alloggi e permanere alla data di assegnazione degli stessi.
2.
I punteggi da attribuire relativi alle situazioni soggettive di cui al
comma 1
sono i seguenti:
a)
punti da 1 a 4 relativi all'ISEE del nucleo familiare, calcolata ai sensi della vigente normativa, non superiore:
1)
all'ottanta per cento del limite per l'accesso: punti 1;
2)
al sessanta per cento del limite per l'accesso: punti 2;
3)
al quaranta per cento del limite per l'accesso: punti 3;
4)
al venti per cento del limite per l'accesso: punti 4;
b)
punti da 1 a 4 relativi a condizioni di debolezza del nucleo familiare:
1)
nucleo familiare composto da cinque o più persone: punti 1;
2)
presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni:
1.1.
uno o due minori: punti 1;
1.2.
tre o più minori: punti 2;
le condizioni del
comma 2, lettera b)
punto 2) non sono cumulabili con le successive condizioni della
lettera c)
punto 4) e della
lettera d)
punto 1);
3)
presenza nel nucleo familiare di anziani di età uguale o superiore ai 65 anni:
1.1.
da 65 anni a 74 anni: punti 1;
1.2.
oltre 74 anni: punti 2;
le condizioni del
comma 2, lettera b)
punto 3) non sono cumulabili con le successive condizioni della
lettera c)
punto 1);
4)
presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità, certificata ai sensi della normativa vigente:
1.1.
con invalidità compresa tra il settantacinque per cento e il cento per cento: punti 3;
1.2.
con invalidità del cento per cento ed indennità di accompagnamento o minori di età secondo quanto stabilito dalla
l.r. 23/2003
, in possesso della certificazione di cui all'
articolo 3, comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): punti 4;
c)
punti da 1 a 5 relativi alla composizione del nucleo familiare:
1)
nucleo familiare composto esclusivamente da anziani di età uguale o superiore ai 65 anni:
1.1. anziani ricompresi tra i 65 anni e i 74 anni: punti 1;
1.2. anziani di età superiore ai 65 anni di cui almeno uno di età superiore a 74 anni: punti 3; 1.3. anziani di età superiore ai 74 anni: punti 4;
2)
nucleo familiare composto esclusivamente da disabili:
1.1. con invalidità compresa tra il settantacinque per cento e il cento per cento: punti 4;
1.2. con invalidità del cento per cento ed indennità di accompagnamento: punti 5;
3)
nucleo familiare composto esclusivamente da giovani con non più di quaranta anni: punti 1;
le condizioni della lettera c), punto 3) non sono cumulabili con le successive condizioni della lettera d) punto 1.1;
4)
nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore, vedovo, legalmente separato, divorziato o single e da:
1.1. un minore a carico: punti 2;
1.2. due minori a carico: punti 3;
1.3. tre o più minori a carico: punti 5;
d)
punti da 1 a 3 per nucleo familiare di recente costituzione:
1) coppia coniugata o convivente anagraficamente da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando con:
1.1. nessun minore a carico: punti 1;
1.2. un minore a carico: punti 2;
1.3. due o più minori a carico: punti 3;
e)
punti da 1 a 3 per nucleo familiare già collocato in precedenti graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, predisposte dal comune titolare del bando, con un punteggio non inferiore a punti otto:
1) nucleo presente nell'ultima graduatoria: punti 1;
2) nucleo presente nelle ultime due graduatorie: punti 2;
3) nucleo presente nelle ultime tre graduatorie: punti 3.
3.
Ai fini del calcolo dei punteggi relativi alle condizioni di cui al
comma 1
, in caso di sussistenza di cumulo tra più condizioni, prevale quella che riconosce il punteggio più alto, con valore assorbente rispetto agli altri.
4.
I punteggi da attribuire relativi alle situazioni oggettive di cui al
precedente comma 1
sono i seguenti:
a)
punti da 1 a 3 per nucleo familiare che vive in locali impropri, ovvero in alloggio il cui stato di conservazione è considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali o, nel caso di nucleo familiare con presenza di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento, con presenza di barriere architettoniche, ripartiti nel modo seguente:
1. nucleo familiare che abita in locali non destinati ad abitazione quali prefabbricati, roulottes, seminterrati: punti 3;
2. nucleo familiare che abita in ambienti procurati a titolo provvisorio da enti del terzo settore operanti nell'ambito della pubblica assistenza: punti 3;
3. nucleo familiare che abita in un alloggio il cui stato di conservazione è considerato mediocre: punti 1;
4. nucleo familiare che abita in un alloggio il cui stato di conservazione è considerato scadente: punti 2;
5. nucleo familiare con presenza di persona disabile con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento, con presenza di barriere architettoniche rilevanti ai fini del tipo di disabilità: punti 2;
b)
punti da 1 a 3 relativi ad un nucleo familiare, nel quale non è computata la presenza di un solo minore fino al compimento del quarto anno di età, che vive in condizioni di sovraffollamento:
1. due persone in 16 mq, tre persone in 32 mq, quattro persone in 48 mq, cinque persone in 64 mq: punti 1;
2. tre persone in 16 mq, quattro persone in 32 mq, cinque persone in 48 mq, sei o più persone in 64 mq: punti 2;
3. cinque persone in 32 mq, sei o più persone in 48 mq: punti 3;
c)
punti da 1 a 5 relativi ad un nucleo familiare che deve rilasciare l'alloggio occupato a causa di:
1. ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, emessi dalla autorità competente da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4;
2. provvedimento esecutivo di sfratto, pronunciato non per inadempienza contrattuale e relativo a rapporti di locazione stipulati ai sensi dell'
articolo 2
, commi 1 e 3 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ovvero di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria al quale la legge attribuisca efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'
articolo 474 del codice di procedura civile
da eseguirsi:
1.1. entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando: punti 5;
1.2. oltre i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando: punti 3;
3. in caso di alloggio di servizio, per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro che devono avvenire:
1.1. entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando: punti 2;
1.2. entro un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 1.
5.
Ai fini del calcolo delle condizioni oggettive di cui al
comma 4, lettera a)
, punti 3) e 4) lo stato dell'immobile si considera:
1.1 mediocre, qualora sono inadeguate le condizioni di almeno tre degli elementi propri dell'immobile stesso di cui al
comma 6, lettera a)
;
1.2 scadente, qualora sono inadeguate le condizioni di almeno quattro degli elementi di cui al
comma 6
, lettere a) e b), dei quali almeno tre propri dell'immobile di cui al
comma 6, lettera a)
.
6.
Gli elementi di cui al
comma 5
. finalizzati alla valutazione dello stato dell'immobile sono i seguenti:
a)
elementi propri dell'immobile:
1. pareti e soffitti;
2. impianto elettrico;
3. impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
4. impianto di riscaldamento;
b)
elementi comuni:
1. accessi, scale e ascensore;
2. facciate, coperture e parti comuni in genere.
7.
I punteggi relativi alle condizioni soggettive di cui al
comma 2, lettera a), lettera b)
punto 2), lettera c) punti 3) e 4) e lettera d) punto 1), sono assegnati avendo a riferimento la data di pubblicazione del bando.
8.
Ai fini del calcolo dei punteggi relativi alle condizioni oggettive non sono cumulabili tra loro le ipotesi elencate al
comma 4, lettera a)
e le ipotesi elencate al medesimo
comma 4, lettera c)
.
9.
Le condizioni di cui al
comma 4
, lettere a) e b) sono verificate ed attestate dal comune in fase di assegnazione e devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando di concorso. Nel caso in cui il nucleo familiare, dalla data di pubblicazione del bando a quello di assegnazione, ha modificato la propria situazione alloggiativa, gli eventuali punteggi richiesti per le medesime condizioni sono confermati solo qualora, a seguito del sopralluogo effettuato dal comune nel nuovo alloggio, venga accertata la sussistenza, da almeno un anno antecedente alla data del sopralluogo stesso, di condizioni di disagio identiche o più gravi rispetto a quelle dichiarate in domanda.