Art. 2
(Modifica all'
articolo 3
)
Alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 7/2002
le parole: "
metri 5,5
" sono sostituite dalle seguenti: "
metri 6
".
Dopo il
comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 7/2002
sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Le formazioni vegetali di cui all' articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) non sono considerate bosco, salvo diversa successiva disposizione regionale o individuazione nelle modalità indicate dalla medesima normativa nazionale.
2 ter. Le formazioni di origine artificiale di cui all' articolo 5, comma 1, lettera a) del d.lgs. 34/2018 non sono considerate bosco, ad eccezione dei casi in cui la destinazione a bosco sia specificatamente prevista dagli atti connessi al finanziamento pubblico o dagli atti autorizzativi
.
".
Art. 3
(Inserimento dell'articolo 3 bis)
1.
Dopo l'
articolo 3 del regolamento regionale 7/2002
è inserito il seguente:
"
Art. 3 bis
(Casi di esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco)
1. Sono esonerati dagli interventi compensativi di cui all'
articolo 7, comma 2, della L.R. 28/2001
, ferme restando le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, i seguenti interventi:
a) trasformazioni del bosco autorizzate per il ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000 di cui all'
articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992
, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, solo qualora ciò sia previsto negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti Natura 2000, parchi nazionali, parchi naturali e alle riserve naturali di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette), o in ogni altra area dichiarata di interesse naturalistico dalla legge regionale;
b) trasformazioni del bosco autorizzate in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; l'estensione di tali aree è stabilita dal servizio regionale competente in materia di prevenzione degli incendi boschivi, in coerenza con le disposizioni del piano antincendio di cui alla
legge 21 novembre 2000, n. 353
(Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l'eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell'
articolo 5 della L.R. 28/2001
e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;
c) trasformazioni del bosco autorizzate in aree di pertinenza di immobili esistenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'
articolo 85, comma 4, L.R. 1/2015
ed entro il limite massimo di 2000 metri quadri, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;
d) trasformazioni del bosco autorizzate, quando richieste da un imprenditore agricolo ai sensi dell'
articolo 2135 del codice civile
per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. L'esonero dalla compensazione può essere concesso a condizione che le attività agricole e pastorali non cessino prima che siano decorsi almeno dieci anni dall'inizio delle attività stesse. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine, cessa anche l'esonero dagli interventi compensativi, il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alla compensazione ambientale ai sensi di quanto stabilito all'
articolo 7, comma 2, della L.R. 28/2001
;
e) trasformazioni autorizzate per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico;
f) trasformazioni autorizzate volte alla conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto, con l'obbligo di ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l'attività di coltura castanicola. L'esonero dalla compensazione può essere concesso a condizione che l'attività castanicola non cessi prima che siano decorsi almeno dieci anni dall'inizio delle attività stesse. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine, cessa anche l'esonero dagli interventi compensativi, il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alla compensazione ambientale, ai sensi di quanto stabilito all'
articolo 7, comma 2, della L.R. 28/2001
;
g) trasformazioni autorizzate per la realizzazione o adeguamento di opere di rilevante interesse pubblico e lotta dagli incendi boschivi nonché di opere pubbliche, se previste dalla normativa o dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
h) trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati.
".
Art. 4
(Integrazioni all'
articolo 6
)
Al
comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 7/2002
le parole: "
non superiore a cinque anni
" sono sostituite dalle seguenti: "
compresa fra cinque e dieci anni
".
Dopo il
comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 7/2002
è inserito il seguente:
"
1 bis. I piani pluriennali dei tagli di cui al comma 1 , sono strumenti equivalenti ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 34/2018 e del decreto interministeriale n. 563765 del 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale).
".
Art. 5
(Modifiche all'
articolo 7
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 7/2002
è sostituito dal seguente:
"
1. Il piano di gestione forestale, di seguito denominato PGF, di cui all'
articolo 6, comma 6, del d.lgs. 34/2018
e del decreto interministeriale n. 563765/2021, è redatto a scala aziendale o di più aziende riunite tra loro anche solo a fini pianificatori e rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali. Il PGF è redatto sulla base dei principi, criteri e metodi propri dell'assestamento forestale, in attuazione dei Programmi forestali regionali e in coordinamento con i PFIT, di cui all'articolo 8, ove esistenti.
".
2.
Alla fine del
comma 2 dell'articolo 7 del regolamento regionale 7/2022
, dopo le parole: "
nell'allegato E
" sono aggiunte le seguenti: "
e deve riferirsi ad una superficie di almeno 100 ettari di bosco di cui il proponente è titolare
".
Art. 6
(Sostituzione dell'
articolo 8
)
1.
L'
art. 8 del regolamento regionale 7/2002
è sostituito dal seguente:
"
Art. 8
(Piano forestale di indirizzo territoriale)
1. Il piano forestale di indirizzo territoriale, di seguito denominato PFIT, di cui all'
articolo 6, comma 3, del d.lgs. 34/2018
e del relativo decreto interministeriale n. 563765/2021, può essere predisposto nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive e/o amministrative; ove possibile, i limiti geografici seguono i confini amministrativi dei Comuni interessati.
2. Il PFIT è redatto in conformità alle disposizioni del Programma forestale regionale ed è finalizzato all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e all'organizzazione delle attività necessarie alla loro tutela, assicurando la gestione forestale sostenibile, nonché a favorire il coordinamento dei piani di gestione forestale di cui all'articolo 7 o degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6.
3. Il PFIT ha lo scopo di fornire indirizzi per la gestione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e silvo-pastorali di proprietà pubblica, privata e collettiva e definisce i propri obiettivi e le proprie finalità in attuazione della politica forestale regionale, compatibilmente e in correlazione con gli altri strumenti pianificatori presenti, sia ambientali sia paesaggistici, permettendo di evidenziare e valorizzare le vocazioni di ambiti territoriali relativamente omogenei. È assicurato il coinvolgimento degli enti e dei portatori di interessi locali nella predisposizione dei PFIT secondo quanto disposto all'
articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale).
4. Il PFIT concorre alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del
d.lgs. 42/2004
, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145 del medesimo decreto legislativo. In particolare, il PFIT riporta, a scopo ricognitivo:
a) le superfici boscate ai sensi degli articoli 3 e 4 del
d.lgs. 34/2018
, che sono soggette a tutela ai sensi dell'
articolo 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. 42/2004
e alle prescrizioni d'uso contenute nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto medesimo;
b) le superfici boscate soggette a tutela anche ai sensi dell'
articolo 136 del d.lgs. 42/2004
in presenza di eventuale dichiarazione di notevole interesse pubblico, con relative prescrizioni d'uso.
5. Il PFIT recepisce e integra in modo coordinato e attua in termini tecnico-forestali indirizzi, prescrizioni, vincoli, indicazioni programmatiche e di pianificazione territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e ambientale vigenti, in conformità ai:
a) Piani paesaggistici regionali di cui al
d.lgs. 42/2004
;
b) Piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'
articolo 3 della L. 353/2000
, compresi gli omonimi piani antincendi boschivi per le aree protette di cui all'articolo 8 della medesima legge;
c) Piani e agli altri strumenti di gestione delle aree protette nazionali e regionali di cui alla
L. 394/1991
, nonché agli obiettivi, alle misure di conservazione e ai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, nonché della flora e della fauna selvatiche, recepiti con
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
d) Piani stralcio per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del
d.lgs. 152/2006
;
e) Piani di gestione distrettuali e di bacino di cui al
d.lgs. 152/2006
;
f) Piani per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni ai sensi del
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49
(Attuazione della
direttiva 2007/60/CE
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);
g) Piani di gestione dei siti posti sotto la tutela dell'UNESCO ai sensi della
legge 20 febbraio 2006, n. 77
(Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO).
6. Il PFIT è assoggettato alla disciplina di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dall'
articolo 6 del d.lgs. 152/2006
.
7. Il PFIT qualora comprenda la previsione di interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali, approvato per la parte inerente detta viabilità, previo parere favorevole del Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio, consente a tali interventi di beneficiare delle misure di semplificazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
(Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).
8. La struttura e il contenuto del PFIT è indicata nell'allegato F. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione aggiornamenti e modifiche al medesimo allegato.
9. Il PFIT è conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione regionale e in particolare con il Programma Forestale Regionale per la individuazione delle fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione degli interventi gestionali e infrastrutturali programmati. Ove necessario, il PFIT prevede indirizzi metodologici specifici per la redazione dei piani di gestione forestale di cui all'articolo 7 o degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, nell'ambito del comprensorio territoriale di competenza.
".
Art. 9
(Integrazione all'
articolo 34
)
1.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 34 del regolamento regionale 7/2002
, è inserito il seguente:
"
3 bis. La riduzione del numero complessivo di matricine di intensità superiore a quelle indicate ai commi 2, 2 bis e 3, deve rispettare i limiti minimi stabiliti dall'articolo 33 e deve essere realizzata sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'articolo 5 ed autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.
".
2.
Al
comma 4 dell'articolo 34 del regolamento regionale 7/2002
, dopo le parole: "
valori minimi stabiliti
" sono inserite le seguenti: "
o autorizzati
".
Art. 10
(Integrazione e modifiche all'articolo 42)
1.
All'alinea del
comma 2 dell'articolo 42 del regolamento regionale 7/2002
, le parole: "
Sono consentiti su qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio conforme all'allegato B all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52,
" sono sostituite dalle seguenti: "
Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'articolo 4,
", dopo le parole: "
senza che si verifichino interruzioni permanenti della copertura arborea
" sono inserite le seguenti: "
asportando non più del venticinque per cento della massa in piedi presente al momento del taglio e
" e le parole: "
secondo i
" sono sostituite dalle seguenti: "
sono realizzati nel rispetto dei
".
Art. 12
(Inserimento dell'articolo 60 bis)
1.
Dopo l'
articolo 60 del regolamento regionale 7/2002
è inserito il seguente:
"
Art. 60 bis
(Norme per le opere di sistemazione idraulico-forestali, di tipo intensivo ed estensivo)
1. Le opere di sistemazione idraulico-forestali, di tipo intensivo ed estensivo, in quanto attività di gestione forestale ai sensi dell'
articolo 7, comma 1, del d.lgs. 34/2018
, sono realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, che si avvale di materiale vegetale vivo, piante o parti di esse, in abbinamento con materiali inerti, quali pietrame, legname, fibre vegetali o sintetiche o equivalenti.
2. Altre opere di sistemazione idraulico-forestali realizzate con tecniche tradizionali possono trovare adeguata realizzazione solo ove le condizioni e le caratteristiche del dissesto ne rendano necessaria la scelta, in alternativa alle soluzioni bio-ingegneristiche di cui al comma 1.
".
Art. 13
(Sostituzione dell'articolo 75)
1.
L'
art. 75 del regolamento regionale 7/2002
è sostituito dal seguente:
"
Art. 75
(Classificazione)
1. La viabilità forestale e silvo-pastorale, in recepimento del decreto interministeriale n. 563734/2021, viene concepita con un approccio di utilizzazioni multiple, con orizzonte temporale di lungo periodo e viene differenziata in tre macrocategorie:
a) viabilità principale;
b) viabilità secondaria;
c) tracciati di uso ed allestimento temporaneo.
2. La viabilità principale è formata da una rete permanente di strade con larghezza di carreggiata non superiore ai 6 metri e, quando presenti, opere connesse quali piazzali e imposti, a fondo stabilizzato e migliorato con materiali inerti ma prevalentemente non asfaltato, anche dotate di opere d'arte e sistemazioni idraulico forestali, progettate e realizzate privilegiando le tecniche di ingegneria naturalistica, atte a garantirne la stabilità e la regimazione delle acque il cui scorrimento non deve pregiudicare la conservazione del piano stradale e la stabilità delle scarpate.
3. La viabilità principale di cui al comma 1 lettera a), si distingue in viabilità di primo e di secondo livello:
a) primo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da 3,5 a massimo 6 metri ed opere connesse quali piazzali ed imposti, adatte al transito di automezzi anche a tre assi, trattori forestali e mezzi speciali di grandi dimensioni e massa, ovvero mezzi con limitata mobilità di avanzamento per pendenza, larghezza e/o raggio di manovra;
b) secondo livello: infrastrutture viarie con carreggiata da 2,5 a 3,5 metri ed opere connesse quali piazzali ed imposti, adatte al transito di automezzi, trattori e altri mezzi speciali con ingombri più limitati rispetto a quanto previsto alla lettera precedente e dotati di più elevata mobilità in termini di avanzamento in tratti con pendenze longitudinali elevate e raggi di curvatura ridotti.
4. La viabilità secondaria di cui comma 1 lettera b) si distingue in:
a) piste permanenti e opere connesse quali piazzole ed imposti ad uso permanente:
1) con fondo naturale, fatta salva, in presenza di pendenze longitudinali maggiori o uguali al 15 per cento, la presenza di eventuali tratti con fondo stabilizzato o migliorato preferibilmente con esclusione di emulsioni bituminose;
2) aperte con macchine movimento terra che per la loro realizzazione richiedono movimenti terra con eventuali conseguenti interventi di stabilizzazione, anche delle scarpate di monte e di valle, e di regimazione delle acque;
3) caratterizzate per una minima presenza di opere permanenti di regimazione delle acque nei tratti in maggiore pendenza ed ove necessario in prossimità e nell'attraversamento negli impluvi;
4) transitabili ordinariamente da trattori, macchine operatrici specializzate, veicoli fuoristrada a trazione integrale o animali da lavoro.
b) percorsi da lavoro, pedonali e per animali, aventi ingombri e pendenze simili ma tipologie realizzative diverse legate alle tradizioni locali e alle realtà geo-pedo-morfologiche.
5. Le caratteristiche tecnico-dimensionali della viabilità principale e secondaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono specificate nella tabella allegata al decreto interministeriale n. 563734/2021.
6. I tracciati di uso ed allestimento temporaneo di cui al comma 1, lettera c), comprendono:
a) tracciati temporanei a fondo naturale, approntati per il passaggio di macchine operatrici specializzate, aperti senza l'ausilio di macchine movimento terra di tipo pesante se non in casi eccezionali e per brevi tratti. I tracciati non devono superare una lunghezza massima di 250 metri per ettaro o sua frazione di superficie interessata dall'attività forestale e una altezza massima della sezione di scavo a monte di 0,5 metri, in funzione della pendenza;
b) piazzole temporanee, a fondo naturale e funzionali alle operazioni di esbosco, utili a consentire l'incrocio, l'inversione di marcia dei mezzi e il deposito temporaneo del legname. La frequenza e la distribuzione delle piazzole devono contemperare le esigenze d'uso del tracciato con la morfologia del terreno. La loro realizzazione deve evitare fenomeni di dissesto idrogeologico;
c) linee di avvallamento per gravità, coincidono con formazioni naturali permanenti come impluvi, vallecole o canaloni oppure elementi artificiali temporanei come risine artificiali ancorate temporaneamente al terreno;
d) linee di esbosco aeree, varchi o corridoi aerei atti a consentire l'installazione e l'utilizzo temporanei di sistemi a fune, (linee di gru a cavo o di teleferiche), con larghezza compresa tra 4 e 8 metri salvo allargamenti per alcuni tratti in situazioni che presentano eccezionali difficoltà per l'esbosco, per consentire la tutela della sicurezza degli operatori, e il libero passaggio dei carichi fluttuanti, affinché non rechino danno alle piante limitrofe se il tracciato non segue la linea di massima pendenza.
7. I tracciati di uso e allestimento temporaneo e le piazzole temporanee sono:
a) inerenti all'esercizio dell'attività forestale, non costituiscono interruzione della superficie boscata e non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi;
b) elementi cronologicamente correlati all'esercizio dell'attività forestale e, al termine di quest'ultima, devono essere dismessi assicurando la tutela idrogeologica e favorendo la ripresa della vegetazione naturale;
c) esenti dall'applicazione di canoni nel caso di attraversamenti a raso o guadi e prevedono il ripristino del corretto deflusso delle acque.
8. Il passaggio in bosco o in pascolo di un mezzo agricolo o forestale in occasione di un'attività forestale senza alcun approntamento del terreno non prefigura viabilità forestale e silvo-pastorale.
".
Art. 14
(Inserimento dell'articolo 76 bis)
1.
Dopo l'
art. 76 del regolamento regionale 7/2002
è aggiunto il seguente:
"
Art. 76 bis
(Criteri progettuali e procedurali)
1. La progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale permanente, in recepimento del decreto interministeriale n. 563734/2021, prevede:
a) modalità di realizzazione o adeguamento tali da seguire ordinariamente l'andamento naturale del terreno evitando al massimo il movimento terra e, dove possibile, nel rispetto dei parametri definiti dallo stesso decreto interministeriale, tali da operare il recupero di tracciati preesistenti purché nel rispetto del loro assetto storicizzato e di eventuali opere di valore storico-testimoniale, ove idonei alle moderne esigenze e tenuto conto della sicurezza del transito;
b) l'utilizzo di materiali compatibili con la componente ambientale e paesaggistica locale;
c) la gestione della manutenzione funzionale nel tempo, ispirandosi a principi generali di efficienza, efficacia e sostenibilità degli interventi dal punto di vista ambientale, economico e della durata;
d) la realizzazione, dove possibile, di piazzole di scambio e di inversione per consentire il transito degli automezzi.
La loro realizzazione considera la tipologia di automezzo più ingombrante che può transitare lungo la strada e viene attuata in punti favorevoli in termini di morfologia del terreno;
e) sui versanti con pendenze elevate oltre il sessanta per cento, l'adozione di opportune scelte progettuali alternative atte a garantire la stabilità e la corretta regimazione idraulica dell'opera ed il riutilizzo del materiale di scavo in eccesso per la realizzazione in siti idonei di piazzole di scambio, deposito e/o inversione di marcia.
".
Art. 17
(Sostituzione dell'articolo 80)
1.
L'
art. 80 del regolamento regionale 7/2002
è sostituito dal seguente:
"
Art. 80
(Circolazione sui tracciati di uso e allestimento temporaneo)
1. La circolazione sui tracciati di uso ed allestimento temporanei dei mezzi cingolati deve essere limitata alle fasi di esbosco.
2. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'
articolo 48, comma 11 della L.R. 28/2001
, con riferimento ai tracciati percorsi.
".
Art. 20
(Sostituzione dell'articolo 91)
1.
L'
articolo 91 del regolamento regionale 7/2002
è sostituito dal seguente:
"
Art. 91
(Composizione Commissione tecnico-consultiva)
1. La Commissione regionale tecnico consultiva sulle attività vivaistiche e sementiere del settore forestale, di cui all'
articolo 35 della L.R. 28/2001
, è composta da:
a) il Dirigente del Servizio competente in materia di vivaistica forestale della Regione Umbria, con funzioni di presidente o suo delegato;
b) un rappresentante del Servizio fitosanitario regionale;
c) un tecnico nominato dalla Giunta regionale, scelto fra agronomi-forestali o periti agrari dipendenti dell'amministrazione regionale;
d) un rappresentante dell'Agenzia forestale regionale.
La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina il funzionamento della Commissione tecnico-consultiva.
".
Art. 26
(Sostituzione dell'articolo 97)
1.
L'
articolo 97 del regolamento regionale 7/2002
è sostituito dal seguente:
"
Art. 97
(Registro dei materiali forestali di base)
1. La predisposizione e tenuta del registro regionale dei materiali forestali di base è di competenza della Giunta regionale.
2. Per l'iscrizione dei materiali di base nel registro si applica quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del
d.lgs. 386/2003
.
".
Art. 31
(Inserimento dell'articolo 103 bis)
1.
Dopo l'
art. 103 del regolamento regionale 7/2002
è aggiunto il seguente:
"
Art. 103 bis
(Albo delle imprese forestali ai sensi dell'
articolo 10, comma 2, del d.lgs. 34/2018
)
1. Possono iscriversi alla sezione dell'elenco denominata Albo delle imprese forestali di cui all'
articolo 9, comma 4 bis, della L.R. 28/2001
le imprese che, in forma singola e associata, soddisfano i seguenti criteri minimi:
a) eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all'
articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018
;
b) sono iscritte nel registro di cui all'
articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l'esercizio di attività di gestione forestale, come definite all'
articolo 7, comma 1, del d.lgs. 34/2018
, in quanto eseguono lavori o forniscono servizi riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO
"Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali, codice ATECO 02"
;
c) non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) non hanno riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
e) non hanno riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente nella regione di iscrizione per importi superiori a 30.000,00 euro;
f) sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
g) avere il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso dell'attestato di qualifica di
"Operatore forestale"
, per come individuato dai relativi atti regionali, o di
"Istruttore forestale di abbattimento ed allestimento"
come individuato nel progetto nazionale For.Italy. Sono equiparate le corrispondenti competenze e qualificazioni ottenute in altre Regioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel
"Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali"
a norma del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
(Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92
) e ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
), conformi al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 4472 del 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali) e al Progetto For.Italy;
h) avere, nel caso di imprese che si iscrivono alla Categoria B dell'Albo, per come specificata al comma 2, il Codice ATECO A02.10, A02.20 o A02.40 prevalente.
2. L'Albo delle imprese forestali è suddiviso nelle seguenti categorie:
- Categoria A. Imprese agricole, anche individuali, in forma singola e associata, come definite all'
articolo 2135 del Codice civile
;
- Categoria B. Imprese forestali, anche individuali, in forma singola e associata, o cooperative e consorzi.
3. Le imprese che eseguono utilizzazioni per conto terzi o comunque nei boschi, non in possesso dell'esecutore dell'intervento selvicolturale, sono attribuite alle fasce di cui all'
articolo 9, comma 2, della L.R. 28/2001
, secondo quanto stabilito all'articolo 103.
4. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'
articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178
(Attuazione del
regolamento (CE) n. 2173/2005
relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati) in attuazione di quanto disposto all'
articolo 10, comma 12 del d.lgs. 34/2018
, l'Albo riporta per ogni impresa, consorzio o altra forma associativa, almeno le seguenti informazioni, fatto salvo il rispetto della tutela dei dati personali:
a) denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
b) dati anagrafici del legale rappresentante;
c) tipologia, distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni fuori foresta, nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, la località di provenienza, quantità annuale commercializzata espressa in volume, peso o numero di unità del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 relativo agli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, inclusi nell'allegato al Regolamento stesso, distinguendo le quantità complessive nelle seguenti classi:
1) minore di 100 metri cubi per anno;
2) da 101 a 500 metri cubi per anno;
3) da 501 a 1000 metri cubi per anno;
4) da 1001 a 2000 metri cubi per anno;
5) maggiore di 2000 metri cubi per anno.
5. In considerazione delle principali specie forestali presenti nella Regione Umbria, e considerata la prassi che tiene conto del peso specifico convenzionale del legname, ad ogni metro cubo di legno fresco, corrispondono dieci quintali di peso.
6. Entro il 1 marzo di ogni anno, in coerenza con quanto disposto dall'
articolo 10, comma 12, del d.lgs. 34/2018
, la struttura regionale competente comunica all'Autorità nazionale competente per i Regolamenti (UE) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle informazioni di cui al comma 4, per le sole imprese iscritte, al fine di garantire l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'
articolo 4, comma 1, del d.lgs. 178/2014
.
7. Per la prima iscrizione, il rinnovo e la revoca di iscrizione all'Albo si applica quanto stabilito rispettivamente ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 102. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è dimostrato con idonee dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). Possono essere iscritte le imprese aventi sede legale all'estero che posseggono requisiti equiparabili a quelli previsti nel presente articolo.
8. Le ditte boschive già iscritte all'elenco regionale di cui all'
articolo 9, comma 1, della L.R. 28/2001
possono richiedere in qualsiasi momento di essere collocate nella sezione di cui all'
articolo 9, comma 4 bis, della L.R. 28/2001
previa richiesta indirizzata all'ente competente per territorio e completa delle informazioni e dati di cui ai commi 1 e 4.
".
Art. 32
(Modifiche e integrazioni all'articolo 111 bis)
1.
La rubrica dell'
articolo 111 bis del regolamento regionale 7/2002
è sostituita dalla seguente: "
Allegati e procedure.
".
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 111 bis del regolamento regionale 7/2002
è inserito il seguente: "
1 bis. Al fine di incrementare l'utilizzo di procedure in formato digitale, la Giunta regionale è autorizzata con propria deliberazione a modificare i procedimenti amministrativi del presente regolamento, il formato di tesserini, certificati e patentini, senza diminuire il livello delle informazioni tecniche e amministrative previste.
".
Art. 33
(Norme transitorie)
1.
Le disposizioni in materia di struttura e contenuti del piano di gestione forestale di cui agli articoli 5 e 34 del presente regolamento, modificative dell'
articolo 7
e degli allegati D, E ed F del
regolamento regionale 7/2002
, non si applicano ai piani di gestione forestale in corso di redazione all'entrata in vigore del presente regolamento e comunque non prima del 1 ottobre 2023.
2.
Le modifiche agli articoli 75, 76 bis, 77, 78, 79, 80 e 82 del
regolamento regionale 7/2002
non si applicano alle istanze in materia di viabilità forestale presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3.
Nelle more dell'adozione degli atti regionali previsti dal decreto ministeriale n. 4472 del 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi forestali) per la definizione della corrispondenza dei percorsi formativi in campo forestale con i diversi profili della norma UNI 11660:2016 (Attività professionali non regolamentate - Operatore forestale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza):
a)
i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti all'elenco degli operatori forestali di cui all'
articolo 104 del regolamento regionale 7/2002
, sono ascrivibili all'operatore forestale livello EQF 1 della norma UNI 11660:2016;
b)
i soggetti che si iscrivono, in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, all'elenco degli operatori forestali di cui all'
articolo 104 del regolamento regionale 7/2002
, sono ascrivibili all'operatore forestale livello EQF 1 della norma UNI 11660:2016, previo accertamento da parte dell'ente territorialmente competente tramite la prova pratica prevista dall'articolo 104, comma 6, del medesimo regolamento regionale.
Art. 34
(Soppressione e sostituzione allegati)
1.
Gli allegati N e Q del regolamento regionale 7/2002 sono soppressi.
2.
Gli allegati D, E ed F del regolamento regionale 7/2002 sono sostituiti dai seguenti: