Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1.
Il presente regolamento disciplina l'attività di amministrazione dei beni immobili demaniali e patrimoniali di proprietà della Regione, in attuazione dell'
articolo 27 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10
(Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali). Sono fatte salve le diverse disposizioni dettate dalla Regione su specifiche categorie di beni immobili.
2.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai beni immobili di cui al
comma 1
, gestiti dalle strutture amministrative della Giunta regionale o affidati in gestione ad altri soggetti con legge regionale o con deliberazione della Giunta regionale.
3.
I beni immobili in uso all'Assemblea legislativa sono amministrati dalla Assemblea stessa ai sensi dell'
articolo 1, comma 4, della l.r. 10/2018
.
Art. 2
(Categorie dei beni demaniali)
1.
Fanno parte del demanio immobiliare regionale, se appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, i seguenti beni:
a)
le strade, le autostrade;
b)
le strade ferrate;
c)
gli aerodromi civili;
d)
gli acquedotti di interesse regionale;
e)
i canali, i porti lacuali, le zone portuali della navigazione interna e relative pertinenze;
f)
le costruzioni, i terreni e le opere esistenti entro i limiti del demanio idrico, del demanio regionale fluviale e lacuale, anche se non costituenti pertinenze del demanio;
g)
gli immobili dichiarati o riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia;
h)
gli altri beni immobili assoggettati da leggi statali o regionali al regime di demanio pubblico.
2.
Appartengono inoltre al demanio immobiliare regionale:
a)
i beni che, pur non avendone singolarmente le caratteristiche, fanno comunque parte di complessi immobiliari di natura demaniale;
b)
i diritti reali della Regione su beni immobili appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni di cui al
comma 1
o per il conseguimento delle finalità proprie di questi ultimi.
Art. 3
(Categorie dei beni immobili del patrimonio indisponibile e disponibile)
1.
Il patrimonio regionale è costituito da beni immobili non facenti parte del demanio e si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.
2.
Fanno parte del patrimonio immobiliare indisponibile regionale i seguenti beni, se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo:
a)
le acque minerali e termali comprese le pertinenze eventualmente acquisite al termine della concessione;
b)
le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;
c)
le foreste, i vivai forestali e, in genere, i beni agricolo-forestali;
d)
gli edifici destinati a sedi di uffici regionali;
e)
gli altri beni immobili espressamente destinati ad un pubblico servizio o comunque al diretto perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale.
3.
Fanno parte del patrimonio immobiliare disponibile della Regione i beni non compresi tra quelli indicati al
comma 2
e non ricadenti in quelli individuati all'
articolo 2
.
Art. 4
(Classificazione, variazioni di classificazione e destinazione dei beni)
1.
La classificazione dei beni immobili e la loro assegnazione alla categoria di cui agli articoli 2 e 3 è disposta, con atto del dirigente regionale competente in materia di patrimonio, avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, all'atto della loro acquisizione o comunque al termine di ogni esercizio finanziario.
2.
Nel caso di acquisizione di un bene immobile avente caratteristiche contemporaneamente ascrivibili alle fattispecie di cui agli articoli 2 e 3, la classificazione terrà conto prevalentemente della sua destinazione.
3.
La classificazione e la destinazione di un bene possono essere modificate, nel caso di variazione dei relativi presupposti, con le modalità prescritte al
comma 1
.
4.
Il passaggio dei beni dal demanio e dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile avviene con provvedimento della Giunta regionale, quando sono venuti meno i presupposti o le finalità che hanno determinato l'originaria classificazione.
Art. 5
(Registri dei beni immobili regionali)
1.
Il registro dei beni demaniali e il registro dei beni del patrimonio immobiliare, indisponibile e disponibile, sono redatti su supporto informatico, sono conservati presso la struttura regionale competente in materia di patrimonio e sono aggiornati a cura della stessa.
2.
I registri dei beni demaniali e dei beni del patrimonio immobiliare, distinti in fabbricati e terreni, contengono i seguenti dati:
a)
codice identificativo con numero progressivo;
b)
descrizione e caratteristiche del bene;
c)
ubicazione, consistenza, dati catastali;
d)
titolo di provenienza, tipologia e data dell'atto;
e)
categoria di appartenenza: demaniale/patrimonio indisponibile oppure patrimonio disponibile;
f)
rendita catastale o reddito fondiario;
g)
tipologia di amministrazione: ente preposto con indicazione degli estremi dell'atto di consegna, in caso di amministrazione indiretta;
h)
utilizzazioni e relativi titoli;
i)
valore del bene;
l)
eventuali annotazioni;
m)
classificazione e valutazione nel rispetto del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
) con i criteri e le modalità previste nel Piano dei conti di cui al medesimo decreto legislativo.
3.
Al fine della iscrizione delle variazioni nei registri di cui al presente articolo, che comportano modificazioni dello stato patrimoniale della Regione, i soggetti di cui all'
articolo 7, comma 2, della l.r. 10/2018
, sono tenuti a trasmettere, alla struttura regionale competente in materia di patrimonio, i dati relativi al patrimonio assegnato in uso, ivi inclusi gli atti, in originale o copia autentica, inerenti alle eventuali variazioni.
Art. 6
(Acquisto di beni immobili)
1.
Nel caso in cui si proceda all'acquisto di beni immobili o di diritti reali su beni immobili da destinare ad usi e fini pubblici, a seguito di procedura aperta tramite avviso pubblico, in conformità ai principi europei di contabilità, del codice dei contratti e della contabilità pubblica, il dirigente regionale, competente in materia di patrimonio, dispone la pubblicazione del suddetto avviso in forma integrale sul sito internet della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione e per estratto su almeno un quotidiano anche online, da individuarsi in relazione alla sua diffusione nella zona richiesta per l'ubicazione dell'immobile; il dirigente regionale può attuare ulteriori forme di pubblicità.
2.
L'avviso di cui al
comma 1
deve indicare:
a)
destinazione ad usi e fini pubblici;
b)
la zona o la via ove deve essere ubicato l'immobile;
c)
le caratteristiche tecniche, funzionali ed impiantistiche richieste;
d)
le modalità di presentazione dell'offerta;
e)
l'indicazione dei criteri in base ai quali è effettuata la scelta;
f)
ogni altra indicazione relativa ad adempimenti connessi al procedimento di acquisto.
3.
Tra le offerte pervenute viene individuata, ai sensi dell'
articolo 8, comma 3, della l.r. 10/2018
, l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al prezzo, all'ubicazione, alle caratteristiche tecniche e funzionali dell'immobile, previa costituzione di una commissione giudicatrice a cui compete l'esame di dette offerte.
4.
Si può ricorrere alla procedura ristretta, in conformità ai principi europei di contabilità, del codice dei contratti e della contabilità pubblica, nei casi di acquisti di importo non superiore a euro 100.000,00.
5.
Si può ricorrere alla procedura negoziata, in conformità ai principi europei di contabilità, del codice dei contratti e della contabilità pubblica, previo avviso nei seguenti casi:
a)
acquisto di beni immobili di particolare pregio artistico e architettonico da destinare a sede di rappresentanza dell'Ente;
b)
acquisto di unità immobiliari facenti parte di fabbricati ove l'Ente regione risulta proprietaria di altre unità immobiliari utilizzate per finalità strumentali;
c)
acquisto di fondi privati o pubblici interclusi dalla proprietà regionale;
d)
acquisto di beni infungibili.
6.
Fatto salvo quanto previsto dall'
articolo 8, comma 4, della l.r. 10/2018
, si può ricorrere a trattativa diretta, anche nei casi di cui al
comma 5
, se il venditore, sulla base di adeguata motivazione, risulta predeterminato.
7.
Il Dirigente regionale competente in materia di patrimonio, assume gli atti formali inerenti al procedimento di acquisto del bene nonché assicura i successivi adempimenti tecnico amministrativi e stipula il contratto di acquisto. Nei casi di cui al
comma 6
, la trattativa diretta è basata su di una stima dei beni eseguita con apposita perizia resa secondo le modalità previste dall'
articolo 24 della l.r. 10/2018
. La perizia di stima deve essere sottoposta all'organo competente per la relativa presa d'atto.
8.
Restano comunque salve le diverse modalità per l'acquisto di beni immobili previste da specifiche disposizioni normative.
Art. 7
(Permute di beni immobili)
1.
Per fini di utilità generale, di razionalizzazione funzionale della gestione patrimoniale, oppure in relazione a particolari situazioni immobiliari, la Giunta regionale con proprio provvedimento, può disporre che si proceda alla permuta di beni del patrimonio regionale con beni in proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
2.
La permuta, ai sensi dell'
articolo 13, comma 1, della l.r. 10/2018
, è preceduta, di norma, dall'avviso, pubblicato sul sito internet della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione, recante, almeno, i seguenti elementi:
a)
le caratteristiche identificative dei beni offerti in permuta, la loro consistenza nonché il valore di stima congruito;
b)
la localizzazione, le caratteristiche principali e la consistenza di massima del bene ricercato, necessarie a soddisfare le esigenze della Regione;
c)
il valore massimo dell'immobile da acquisire tramite permuta;
d)
la disponibilità dei soggetti interessati ad assumere quale valore massimo di cessione dell'immobile di proprietà quello da stabilirsi con perizia di stima redatta ai sensi dell'
articolo 24 della l.r. n. 10/2018
.
3.
Il dirigente regionale competente in materia di patrimonio provvede ad avviare il procedimento relativo alla permuta di beni del patrimonio regionale, sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale, sia su istanza di parte, sia d'ufficio, anche a seguito di specifica proposta della struttura regionale interessata in rapporto alla natura dei beni. In quest'ultimo caso l'istanza deve contenere gli elementi di cui al comma 1, lettera b).
4.
Nel caso in cui la permuta riguardi beni affidati in gestione ad Enti o agenzie regionali, la permuta avviene sentito il parere non vincolante degli stessi.
5.
La permuta di beni immobili può avvenire ai sensi dell'
articolo 13, comma 4, della l.r. 10/2018
mediante procedura negoziata, in deroga all'avviso pubblico, quando i beni da acquisire in permuta sono di proprietà degli enti di cui all'
articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e risultano funzionali ad obiettivi di razionalizzazione del patrimonio pubblico.
6.
La permuta di beni immobili può avvenire mediante procedura negoziata, previo avviso, anche nei casi di cui all'
articolo 6, comma 5
.
7.
La permuta di beni immobili può avvenire a trattativa diretta con la controparte, condotta dal Dirigente regionale competente in materia di patrimonio, basata su una stima dei beni eseguita con apposita perizia resa secondo le modalità previste dall'
articolo 24 della l.r. 10/2018
, nei casi di cui all'
articolo 6, comma 6
. La perizia di stima deve essere sottoposta all'organo competente per la relativa presa d'atto.
Art. 8
(Concessione dell'uso dei beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile)
1.
L'uso di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile può essere consentito mediante il rilascio di concessioni amministrative nei casi e con le modalità previste dall'
articolo 15 della l.r. 10/2018
. Al rilascio delle concessioni amministrative provvedono, secondo le rispettive competenze, i soggetti di cui all'
articolo 1, comma 2
, conformemente agli obiettivi e/o indirizzi contenuti nel Programma di politica patrimoniale di cui all'
articolo 4 della l.r. 10/2018
e del Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'
articolo 5 della l.r. 10/2018
, che ne danno tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente in materia di patrimonio.
2.
Si procede mediante avviso quando l'assegnazione del bene è effettuata ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 15, comma 1, lettera c) della l.r. 10/2018
. L'avviso è pubblicato sul sito internet della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione, che contiene, in particolare:
a)
gli elementi identificativi e descrittivi del bene;
b)
le finalità perseguite;
c)
la durata della concessione;
d)
le condizioni d'uso;
e)
il canone richiesto;
f)
i criteri di individuazione del concessionario tenuto conto delle caratteristiche del bene.
3.
Allo stesso modo, si procede mediante avviso, fatti salvi i casi di assegnazione diretta previsti dall'
articolo 15, comma 2 della l.r. 10/2018
, quando l'assegnazione del bene è effettuata ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 15, comma 1, lettera e) della l.r. 10/2018
. In tal caso, il progetto finalizzato a illustrare le attività di interesse pubblico connesse all'uso del bene deve contenere almeno i seguenti elementi:
a)
descrizione delle finalità pubbliche che si intendono raggiungere nonché il nesso di strumentalità con l'interesse regionale;
b)
progetto di fattibilità tecnico economica.
4.
In tutti i casi di cui all'
articolo 15, comma 1 della l.r. 10/2018
, con l'atto di concessione del bene è approvato anche il relativo contratto che contiene, in particolare:
a)
il nome o l'esatta ragione sociale del concessionario e tutti i dati ad esso relativi quali il codice fiscale, il legale rappresentante, la sede legale;
b)
l'esatta individuazione del bene o della porzione di esso oggetto della concessione, completa degli identificativi catastali, della superficie, del numero dei vani e di eventuali ulteriori elementi utili;
c)
l'uso per il quale è rilasciata la concessione;
d)
l'individuazione planimetrica dei beni, quale allegato;
e)
la durata della concessione;
f)
l'eventuale canone laddove previsto dall'
articolo 15 della l.r. 10/2018
;
g)
tutte le altre condizioni che regolano l'uso del bene ed in particolare quelle riguardanti la cauzione, la manutenzione, il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle spese dell'atto, comprese quelle di bollo e di registrazione che di regola sono poste a carico del concessionario;
h)
i casi di decadenza e revoca.
5.
Il canone di concessione è determinato attraverso apposita perizia di stima asseverata con il criterio della commisurazione ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile ed è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatisi nell'anno precedente. La perizia di stima deve essere sottoposta all'organo competente per la relativa presa d'atto.
6.
Se la procedura di evidenza pubblica per la ricerca del soggetto concessionario è andata deserta, il prezzo posto a base d'asta può essere ridotto, ai fini di una successiva gara, previa nuova perizia di stima asseverata che tiene conto dell'esito della procedura di evidenza pubblica stessa, salva la possibilità di procedere all'assegnazione diretta del bene ai sensi dell'
articolo 15, comma 2 della l.r. 10/2018
.
7.
A garanzia del pagamento del canone e dei danni eventualmente causati all'immobile, è richiesta al concessionario, prima della stipula del contratto, la costituzione di un deposito cauzionale consistente nel versamento di una somma pari a 6 (sei) mensilità del canone. Il deposito cauzionale è infruttifero ed è restituito, dopo le verifiche relative allo stato del bene, al termine della concessione. Il deposito cauzionale può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari a 3 (tre) mensilità del canone e con termine di validità pari alla durata della concessione. Le fideiussioni prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'
articolo 1957, secondo comma, del codice civile
, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.
8.
Il concessionario, individuato ai sensi dall'
articolo 15, comma 1, lettera c) della l.r. 10/2018
, è tenuto alla manutenzione ordinaria del bene nonché alle ulteriori spese relative al funzionamento; qualora si rendesse necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria, migliorie o innovazioni, che comportino un effettivo incremento di valore del bene in concessione e non siano esclusivamente finalizzati al miglior godimento del bene stesso, gli stessi, autorizzati preventivamente dall'Amministrazione concedente, possono essere eseguiti dal concessionario e le spese sostenute essere scomputate dal canone di concessione del valore documentato dei citati interventi o di parte di essi. La definizione della tipologia e dell'importo dei lavori da riconoscere, nonché le modalità dello scomputo, sono definite con specifico atto di natura contrattuale. Le autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione concedente sono comunicate tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di patrimonio unitamente all'atto contrattuale di cui sopra.
9.
In caso di sopravvenuta necessità, durante la concessione, di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi calamitosi o comunque derivanti da causa di forza maggiore, l'amministrazione concedente ed il concessionario concordano, caso per caso, i tempi e le modalità della loro esecuzione fermo restando l'assunzione degli oneri a carico dell'amministrazione concedente e di quanto previsto e disciplinato al
comma 8
del presente articolo. Le autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione concedente sono comunicate tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di patrimonio.
10.
Il concessionario che ha in godimento i beni di proprietà regionale a titolo gratuito è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene necessaria per la conservazione dei beni stessi. Con la precisazione che gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria sono a carico del concessionario limitatamente all'importo del canone annuale teoricamente dovuto a condizioni di mercato. In tal caso l'Amministrazione concedente autorizza preventivamente le opere da compiere, assegnando un termine per la loro ultimazione, scaduto inutilmente il quale provvederà direttamente addebitando le spese al concessionario, fatta salva la possibilità di risoluzione del rapporto concessorio.
11.
Fermo restando il carattere personale della concessione, il contratto può contenere l'autorizzazione all'utilizzo del bene o di porzione dello stesso da parte di soggetti diversi dal concessionario, nei casi in cui ciò sia finalizzato al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico.
12.
La variazione della titolarità della concessione o il subentro di un nuovo concessionario, in possesso dei requisiti richiesti, possono essere autorizzati, fatto salvo il rispetto di disposizioni statali inderogabili, nei seguenti casi:
a)
decesso del concessionario;
b)
variazione della sola denominazione o ragione sociale;
c)
fusione per incorporazione purché i nuovi soci siano in aggiunta agli affidatari che devono mantenere la maggioranza delle quote.
13.
Nei casi di cui al
comma 12, lettera a)
la richiesta di subentro è presentata, a pena di decadenza, dagli eredi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dal decesso.
14.
Nei casi di cui al
comma 12
lettere b) e c) la richiesta di subentro o variazione della titolarità è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'evento modificativo.
15.
Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.
16.
Non posso essere autorizzate le variazioni della titolarità della concessione o il subentro di un nuovo concessionario nel caso:
a)
di fusione di più società mediante la costituzione di una nuova società;
b)
l'incorporazione in una società di una o più altre e comunque in tutti i casi in cui vi è una trasformazione della compagine sociale ivi inclusa ogni forma di cessione di ramo d'azienda.
17.
Il requisito della continuità della titolarità del contratto, ove prescritto dalla
l.r. 10/2018
, si considera mantenuto se la compagine sociale, a seguito delle variazioni intervenute, risulti costituita esclusivamente dagli stessi soggetti dell'originaria società. Non sono rilevanti le variazioni comportanti la sola riduzione quantitativa della compagine sociale. Le variazioni comportanti incrementi quantitativi della compagine sociale interrompono la continuità aziendale.
18.
Sono cause di decadenza i seguenti inadempimenti:
a)
l'aver impresso al bene una destinazione d'uso diversa da quella concessa;
b)
il mancato rispetto di prescrizioni di legge o di clausole contrattuali;
c)
la sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi del concessionario;
d)
il mancato pagamento di 6 (sei) mensilità del canone annuale ovvero il mancato rispetto del termine contrattualmente previsto;
e)
la subconcessione parziale o totale a terzi, senza autorizzazione espressa dell'amministrazione.
19.
Nei casi di cui al
comma 17
, l'Amministrazione concedente, prima di adottare il provvedimento di decadenza, ne dà motivata comunicazione al concessionario, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Al concessionario è assegnato un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni per inviare le proprie controdeduzioni e rimuovere i fatti dannosi che hanno determinato la decadenza.
20.
Il sopravvenuto interesse pubblico alla diretta utilizzazione del bene, debitamente motivato, è motivo di revoca della concessione. In tal caso, l'Amministrazione concedente che adotta il provvedimento di revoca, lo comunica al concessionario entro 60 (sessanta) giorni mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove il concessionario non sia reperibile il provvedimento di revoca è affisso per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo pretorio del comune ove si trova il bene.
Art. 9
(Uso dei beni immobili del patrimonio disponibile)
1.
L'uso di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile può essere consentito mediante stipula di contratti di locazione, e comodato o altri contratti previsti dalla legislazione statale, secondo la natura dei beni e la normativa vigente in materia. Alla stipula dei contratti di locazione, di comodato o altri contratti previsti dalla legislazione statale provvedono, secondo le rispettive competenze, i soggetti di cui all'
articolo 1, comma 2
, conformemente agli obiettivi e/o indirizzi contenuti nel Programma di politica patrimoniale di cui all'
articolo 4 della l.r. 10/2018
e del Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'
articolo 5 della l.r. 10/2018
, che ne danno tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente in materia di patrimonio.
2.
All'approvazione e stipula dei contratti di cui al
comma 1
provvede il dirigente competente in materia di patrimonio.
3.
Il contratto contiene, in particolare:
a)
il nome o l'esatta ragione sociale del conduttore e tutti i dati ad esso relativi quali il codice fiscale, il legale rappresentante, la sede legale;
b)
l'esatta individuazione del bene o della porzione di esso oggetto di locazione, completa degli identificativi catastali, della superficie, del numero dei vani e di eventuali ulteriori elementi utili;
c)
l'uso per il quale il bene è affidato;
d)
l'individuazione planimetrica dei beni, quale allegato;
e)
la durata del contratto;
f)
il canone di locazione;
g)
tutte le altre condizioni che regolano l'uso del bene ed in particolare quelle riguardanti la cauzione, la manutenzione, il pagamento delle relative imposte comunali e delle spese dell'atto, comprese quelle di bollo e di registrazione, di regola poste a carico del conduttore;
h)
i casi di disdetta e revoca.
4.
Fermo restando il generale divieto di sublocazione, il contratto può contenere l'autorizzazione all'utilizzo del bene o di porzione dello stesso da parte di soggetti diversi dal sottoscrittore del contratto.
5.
La scelta del locatario o comodatario è preceduta da avviso, pubblicato sul sito internet della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione, contenente, nel rispetto di quanto prescritto dall'
articolo 16, comma 2 della l.r. 10/2018
, almeno i seguenti elementi:
a)
gli elementi identificativi e descrittivi del bene;
b)
le finalità perseguite;
c)
la durata del contratto;
d)
le condizioni d'uso;
e)
il canone richiesto;
f)
i criteri di individuazione del locatario o affittuario tenuto conto delle caratteristiche del bene.
6.
Il canone di locazione, fatte salve le disposizioni statali inderogabili, è determinato attraverso apposita perizia di stima asseverata con il criterio della commisurazione ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile ed è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatisi nell'anno precedente. La perizia di stima deve essere sottoposta all'organo competente per la relativa presa d'atto. Se la procedura di evidenza pubblica per la ricerca del locatario è andata deserta, per la determinazione del nuovo canone da porre a base di gara, si procede ad un ulteriore perizia di stima asseverata che tiene conto anche dell'esito negativo della procedura di evidenza pubblica espletata.
7.
A garanzia del pagamento del canone e dei danni eventualmente causati all'immobile, prima della stipula del contratto, è richiesta al locatario la costituzione di un deposito cauzionale consistente nel versamento di una somma pari a 6 (sei) mensilità del canone. Il deposito cauzionale è infruttifero ed è restituito, dopo le verifiche relative allo stato del bene, al termine del contratto. Il deposito cauzionale può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari a 6 (sei) mensilità del canone, aventi una durata pari a quella del contratto. Le fideiussioni prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'
articolo 1957, secondo comma, del codice civile
, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.
8.
Sono cause di cessazione del contratto i seguenti inadempimenti:
a)
l'aver impresso al bene una destinazione d'uso diversa da quella oggetto di locazione;
b)
il mancato rispetto di prescrizioni di legge o di clausole contrattuali;
c)
il mancato pagamento di 6 (sei) mensilità del canone annuale;
d)
la sublocazione parziale o totale a terzi, senza autorizzazione espressa dell'amministrazione.
9.
Nei casi di cui al
comma 8
, l'Amministrazione concedente, prima di adottare il provvedimento di disdetta, ne dà motivata comunicazione al conduttore mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Al conduttore è assegnato un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni per inviare le proprie controdeduzioni e rimuovere i fatti dannosi che hanno determinato la disdetta.
10.
Eventuali lavori che interessino la struttura dell'immobile o che determinino comunque un incremento del valore dello stesso, se preventivamente autorizzati dall'Amministrazione concedente ed eseguiti a cura e spese del conduttore, possono essere allo stesso riconosciuti mediante scomputo delle spese sostenute dal canone annuo di locazione. La definizione della tipologia e dell'importo dei lavori da riconoscere, nonché le modalità dello scomputo, sono definite con specifico atto di natura contrattuale.
11.
Le autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione concedente sono comunicate tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di patrimonio.
Art. 10
(Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione)
1.
L'affidamento in concessione o in locazione di immobili del patrimonio immobiliare regionale per le finalità ed in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 17 della l.r. 10/2018
, avviene attraverso procedura ad evidenza pubblica, in conformità ai principi europei di contabilità, del codice dei contratti e della contabilità pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa costituzione di una commissione giudicatrice a cui compete l'esame delle offerte.
2.
L'avviso pubblico, contiene criteri tecnici ed economici nonché ulteriori criteri di valutazione, avendo cura di articolarli con riferimento almeno ai seguenti aspetti:
a)
contributo allo sviluppo locale dell'intervento anche in relazione ai flussi turistici, produttivi o commerciali della zona in cui ricade l'immobile;
b)
eventuali nuove funzioni che possono essere proposte per l'utilizzo dell'immobile;
c)
modalità e tecniche di intervento per il recupero dell'immobile in relazione al valore identitario, storico artistico e paesaggistico-ambientale nonché alla tipologia ed allo stato manutentivo;
d)
interventi di miglioramento e/o adeguamento dell'accessibilità e visibilità dell'edificio;
e)
attenzione posta nel progetto all'uso di materiali e impianti tecnologici a limitato impatto ambientale e contenuto uso energetico;
f)
modalità gestionali di utilizzo degli spazi per una pluralità di attività nonché la eventuale necessità di assicurare presidio culturale ovvero di attività a valenza pubblica;
g)
modalità con cui viene garantita la fruibilità pubblica del bene.
3.
L'avviso pubblico, inoltre, può prevedere:
a)
il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dell'Amministrazione concedente dal contratto di locazione o concessione nei casi previsti dal contratto;
b)
la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere o sublocare le attività economiche o i servizi di cui all'
articolo 17, comma 1 della l.r. 10/2018
.
4.
Con l'atto di concessione o in locazione del bene immobile è approvato anche il relativo contratto che contiene, in particolare, gli elementi di cui agli artt. 8 comma 4, lett. a), b), c), d), e), f), g) ed h) e 9 comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h).
5.
I canoni di concessione o di locazione sono determinati attraverso apposita perizia di stima asseverata con il criterio della commisurazione ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile. La perizia di stima deve essere sottoposta all'organo competente per la relativa presa d'atto. I canoni sono adeguati annualmente in misura corrispondente alla variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatisi nell'anno precedente. Qualora il canone determinato con la perizia di stima asseverata non trovi riscontro di mercato nella procedura di evidenza pubblica espletata per la ricerca del concessionario o locatario, per la determinazione del nuovo canone da porre a base di gara, si procede a ulteriore perizia di stima asseverata che tiene conto anche, dell'esito negativo della procedura di evidenza pubblica espletata.
Art. 11
(Altre misure di valorizzazione di immobili regionali inutilizzati)
1.
L'affidamento in concessione ad uso gratuito di beni immobili regionali per le finalità ed in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 19 della l.r. 10/2018
, avviene attraverso procedura ad evidenza pubblica, in conformità ai principi europei di contabilità, del codice dei contratti e della contabilità pubblica, riservata ad imprese, cooperative ed associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni, mediante avviso da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione concedente nonché, ove diverso dall'amministrazione regionale, sul sito internet della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, fermo restando la possibilità di attuare ulteriori forme di pubblicità.
2.
L'avviso pubblico prevede l'obbligo della presentazione, da parte degli aventi titolo, di una relazione illustrativa delle attività economiche e sociali che intendono sviluppare unitamente ad un progetto di fattibilità tecnico-economica, relativamente agli interventi che si vogliono realizzare sul bene immobile oggetto di avviso pubblico. L'avviso pubblico rinvia in tema di oneri di manutenzione e di durata a quanto prescritto dall'
articolo 19, comma 1, della l.r. 10/2018
.
3.
L'avviso pubblico indica i criteri di valutazione della proposta con riferimento ad almeno i seguenti aspetti:
a)
contributo allo sviluppo locale del progetto anche in relazione ai flussi turistici, produttivi o commerciali della zona in cui ricade l'immobile;
b)
eventuali nuove funzioni che possono essere proposte per l'utilizzo dell'immobile;
c)
modalità e tecniche di intervento per il recupero dell'immobile in relazione al valore identitario, storico artistico e paesaggistico-ambientale nonché alla tipologia ed allo stato manutentivo;
d)
interventi di miglioramento e/o adeguamento dell'accessibilità e visibilità dell'edificio;
e)
attenzione posta nel progetto all'uso di materiali e impianti tecnologici a limitato impatto ambientale e contenuto uso energetico;
f)
modalità gestionali di utilizzo degli spazi per una pluralità di attività nonché la eventuale necessità di assicurare presidio culturale ovvero di attività a valenza pubblica;
g)
eventuale necessità di garantire la fruibilità pubblica del bene.
4.
Con l'atto di concessione o in locazione del bene immobile è approvato anche il relativo contratto che contiene, in particolare, gli elementi di cui agli artt. 8 comma 4, lett. a), b), c), d), e), ed h) e 9 comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed h) nonché tutte le altre condizioni che regolano l'uso del bene.
Art. 12
(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
1.
Gli Enti del Terzo settore di cui al
D.lgs. 3 agosto 2017 n. 117
("Codice del Terzo settore" a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106
") possono avanzare richiesta, ai sensi dell'
articolo 20 della l.r. n. 10/2018
, ai soggetti di cui all'
articolo 1, comma 2
, i quali ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di patrimonio ove diversa dalla Regione, per l'utilizzo temporaneo, non oneroso, di beni immobili del patrimonio immobiliare libero da utilizzi, per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative di carattere temporaneo strettamente connesse alle attività degli enti stessi.
2.
L'autorizzazione all'uso temporaneo di beni immobili è rilasciata dai soggetti di cui all'
articolo 1, comma 2
, e non può eccedere, di norma, la durata di 30 giorni. Eventuali maggiori durate possono essere autorizzate, dalla Giunta regionale, per il soddisfacimento di motivate esigenze straordinarie.
3.
Sono a carico degli Enti del Terzo settore gli eventuali oneri per consumi energetici, pulizia ed eventuali piccole sistemazioni dei locali utilizzati e delle pertinenze esterne, ivi compresa la sistemazione e cura, laddove necessario, delle aree esterne. Sono altresì a carico dei soggetti aventi titolo gli oneri assicurativi di qualunque natura connessi all'utilizzo della struttura. La Regione Umbria resta indenne da qualunque danno che derivi a persone o cose dall'utilizzo dei beni di cui al presente articolo.
Art. 13
(Messa a disposizione di immobili per il Terzo settore)
1.
La Regione, ai sensi dell'
articolo 21 della l.r. n. 10/2018
, può mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività istituzionali degli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, beni immobili di proprietà non utilizzati per fini istituzionali, mediante stipula di contratto di comodato o di concessione in conformità alle disposizioni di cui all'
art. 71, comma 2, del D.lgs. 117/2017
. Il concessionario o il comodatario, ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
2.
La richiesta è avanzata dai soggetti aventi titolo al Servizio regionale competente in materia di patrimonio immobiliare, che verifica, attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito della Regione Umbria e sul Bollettino Ufficiale della Regione, della durata di 15 giorni, l'eventuale interesse di altri enti del Terzo settore interessati all'immobile oggetto di richiesta. L'avviso reca, tra l'altro, i criteri di valutazione da applicare, in caso di presentazione di più istanze interessate alla gestione.
3.
I beni culturali immobili di proprietà della Regione, nei casi indicati all'
articolo 71, comma 3 del D.lgs. 117/2017
possono essere dati in concessione a Enti del Terzo settore per le finalità indicate nella medesima disposizione. Il canone, per gli immobili di cui al presente comma, calcolato con le modalità di cui all'
articolo 15 della l.r. 10/2018
e dell'
articolo 8
del presente regolamento è ridotto del cinquanta per cento. Dal canone sono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi realizzati nei casi disciplinati dall'
articolo 71, comma 3, del D.lgs. 117/2017
.
4.
La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione e valorizzazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione. La concessione ha una durata commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa proposta e nel rispetto dei limiti temporali disciplinati dall'
art. 71 D.lgs. 117/2017
.
5.
La Regione procede all'assegnazione in concessione d'uso degli immobili di cui al presente articolo previo avviso contenente la richiesta di un progetto di gestione del bene nonché i criteri per la valutazione dello stesso. L'avviso, per almeno trenta giorni, è pubblicato sul sito internet della Regione Umbria, dell'Agenzia Forestale Regionale e della Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A..
6.
Con l'atto di concessione o in locazione del bene immobile è approvato anche il relativo contratto che contiene, in particolare, gli elementi di cui agli artt. 8 comma 4, lett. a), b), c), d), e), ed h) e 9 comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed h) nonché tutte le altre condizioni che regolano l'uso del bene.
7.
Gli strumenti della programmazione di cui agli articoli 4 e 5 della
l.r. 10/2018
individuano i beni immobili, di interesse culturale, da affidare in uso attraverso contratto di concessione.
Art. 14
(Modalità per l'alienazione dei beni del patrimonio immobiliare regionale e di diritti reali su beni immobili)
1.
L'alienazione dei beni del patrimonio immobiliare regionale e di diritti reali su beni immobili è preceduta dalla pubblicazione di avviso sul sito internet della Regione Umbria, sul sito internet dell'Agenzia Forestale Regionale e della Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A., sul Bollettino Ufficiale della Regione, e sull'albo pretorio dei Comuni dove territorialmente ricade il bene; il dirigente regionale può attuare ulteriori forme di pubblicità. L'avviso, è pubblicato almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'espletamento della gara.
2.
L'avviso deve indicare almeno:
a)
il provvedimento di indizione dell'asta;
b)
i termini e le modalità per la presentazione delle offerte;
c)
le dichiarazioni ed autocertificazioni che l'offerente deve rilasciare ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
d)
i termini e le modalità di svolgimento della gara;
e)
il bene in vendita, con l'indicazione del prezzo posto a base d'asta, la destinazione d'uso, lo stato di consistenza, gli identificativi catastali e relative planimetrie, gli eventuali vincoli e/o condizioni che lo gravano;
f)
le modalità di aggiudicazione e, se del caso, la sussistenza di eventuali soggetti detentori del diritto di prelazione;
g)
l'importo e la forma della cauzione;
h)
la eventuale possibilità di ricorrere alla rateizzazione dei pagamenti, con l'indicazione dei termini di dettaglio relativi a modalità e tempi;
i)
ogni altra indicazione relativa ad adempimenti connessi al procedimento di alienazione.
3.
I beni immobili di cui al presente articolo sono stimati ai sensi dell'
articolo 24 comma 1, della l.r. 10/2018
. Qualora il valore da porre a base di asta non supera i 100.000,00 euro, gli stessi possono essere alienati singolarmente o in più lotti attraverso le seguenti modalità: a) aste elettroniche e sistemi di evidenza pubblica equivalenti realizzati nel rispetto dei principi contenuti nell'
articolo 23, comma 2 della l.r. 10/2018
; b) sistema di aste on line, previa stipula di apposito accordo con referenti qualificati del mercato.
4.
Quando il prezzo assunto a base di asta tenuta con le modalità di cui ai commi 1 e 2, non trova riscontro di mercato nella procedura di evidenza pubblica espletata ed andata deserta, si procede a nuova asta pubblica, assumendo quale prezzo a base di asta il valore determinato attraverso nuova perizia di stima che terrà conto, dei criteri indicati all'
articolo 24 della l.r. n. 10/2018
, nonché dell'esito negativo dell'asta pubblica espletata.
5.
La procedura di cui al
comma 4
può essere reiterata per una ulteriore volta, previa valutazione favorevole della Giunta regionale.
Art. 15
(Diritti di prelazione)
1.
Quando l'alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione viene effettuata attraverso asta pubblica, il diritto di prelazione è esercitato dagli aventi diritto, esclusivamente, all'interno della medesima procedura, attraverso apposita richiesta, da inoltrare con contestuale versamento di caparra sulla base delle indicazioni contenute nell'avviso stesso.
2.
Quando l'alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione viene effettuata con procedura diversa da quella prevista al
comma 1
, la Regione Umbria comunica con lettera raccomandata, anche in forma elettronica, ai soggetti confinanti e ad altri potenziali aventi titolo, l'avvio del procedimento di alienazione del bene al fine di consentire agli stessi, qualora in possesso del titolo giuridico idoneo, da esercitare, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, il diritto di prelazione.
3.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il soggetto richiedente l'esercizio del diritto di prelazione provvede unitamente all'invio della richiesta nelle forme previste, al contestuale versamento, a titolo di caparra, di una somma pari al venti per cento del valore del prezzo fissato nella base d'asta o nel procedimento di vendita per le alienazioni di cui al
comma 2
.
Art. 16
(Trattativa diretta)
1.
Quando l'alienazione a trattativa diretta di un bene immobile di proprietà della Regione viene effettuata ai sensi dell'
articolo 26, comma 1, lettera b) della l.r. 10/2018
, si assume quale prezzo a base della trattativa, quello posto a base dell'ultimo incanto andato deserto.
2.
Quando l'alienazione a trattativa diretta di un bene immobile di proprietà della Regione viene effettuata ai sensi dell'
articolo 26, comma 1, lettera e) della l.r. 10/2018
, la stessa è subordinata all'autorizzazione dell'Ente gestore della strada, nonché di quello competente in materia di sicurezza stradale.
3.
Quando l'alienazione a trattativa diretta di un bene immobile di proprietà della Regione viene effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della
l.r. 10/2018
, la trattativa, conformemente a quanto previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo, è preceduta dalla pubblicazione di idoneo avviso che deve indicare:
a)
il provvedimento di indizione della procedura;
b)
gli eventuali termini e modalità per la presentazione delle offerte;
c)
le dichiarazioni ed autocertificazioni che l'offerente deve rilasciare ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
d)
i termini e le modalità di svolgimento della gara informale;
e)
il bene in vendita, con l'indicazione del prezzo posto a base d'asta, la destinazione d'uso, lo stato di consistenza, gli identificativi catastali e relative planimetrie, gli eventuali vincoli e/o condizioni che lo gravano;
f)
la modalità di aggiudicazione;
g)
ogni altra indicazione relativa ad adempimenti connessi al procedimento di alienazione.
Art. 17
(Norma finale)
1.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.