Art. 1
(Modificazioni all'
articolo 6 del regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2
)
1.
Il
comma 1-bis dell'articolo 6 del regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2
(Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera) è sostituito dal seguente:
"
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le strutture di cui all'Allegato F) (Requisiti delle strutture per persone con dipendenze patologiche) si adeguano ai requisiti aggiuntivi di cui al medesimo comma 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di adeguamento all'Intesa, ai sensi dell'
articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante
"Criteri di sicurezza e qualità delle strutture sociosanitarie residenziali per l'assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche (comunità terapeutiche)"
- Repertorio Atti n. 39/CSR del 21 marzo 2024, recepita con deliberazione della Giunta regionale 06 settembre 2024, n. 870 (Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'
articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante
"Criteri di sicurezza e qualità delle strutture sociosanitarie residenziali per l'assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche (comunità terapeutiche)"
- Repertorio Atti n. 39/CSR del 21 marzo 2024)
".
2.
Dopo il
comma 1-bis dell'articolo 6 del r.r. 2/2022
è inserito il seguente:
"
1-ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta le disposizioni di adeguamento di cui al comma 1-bis nonché la classificazione e i requisiti dei servizi sanitari e sociosanitari ambulatoriali per le persone con disturbo da uso di sostanze psicoattive o da comportamenti compulsivi (gioco d'azzardo) integrativi dell'offerta del Servizio sanitario regionale (SSR).
".
Art. 2
(Disposizioni transitorie e per l'attuazione)
1.
La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al
comma 1-ter, dell'articolo 6, del r.r. n. 2/2022
, come inserito dal presente regolamento, entro il 21 settembre 2025.
2.
A decorrere dall'entrata in vigore della deliberazione di cui al
comma 1
, l'Allegato F) di cui all'articolo 4, comma 1, punto 5, del
r.r. n. 2/2022
, è abrogato.