Art. 1
Oggetto
1.
Il presente regolamento, in attuazione dell'
articolo 12 della legge regionale 31 luglio 2024, n. 11
"Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica" stabilisce:
a)
le modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria, di seguito denominato "Elenco regionale" nonché le modalità di cancellazione dell'iscrizione stessa, tenendo conto della definizione di manifestazione di rievocazione storica di cui all'
articolo 2 della l.r. 11/2024
;
b)
i criteri e le modalità per la predisposizione della proposta di Calendario di cui all'
articolo 5 della l.r. 11/2024
, da parte del Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria, di seguito denominato "Comitato regionale";
c)
i criteri e le modalità di concessione dei contributi finanziari di cui all'
articolo 9 della l.r. 11/2024
;
d)
i caratteri delle campagne di promozione di cui all'
articolo 11 comma 1 della l.r. 11/2024
.
Art. 2
Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria
1.
Per associazioni di rievocazione storica si intendono le associazioni di cui all'
articolo 2, comma 3 della l.r. 11/2024
.
2.
Possono essere iscritte all'Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria le associazioni senza scopo di lucro in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 4, comma 1 della l.r. 11/2024
.
3.
Per l'iscrizione all'Elenco il legale rappresentante delle associazioni di cui al
comma 2
presenta un'apposita domanda, redatta sulla base della modulistica predisposta dal Servizio regionale competente. La domanda può essere presentata a partire dal 1° ottobre ed entro il termine inderogabile del 31 ottobre di ogni anno.
4.
Le domande pervenute oltre il termine di cui al
comma 3
sono dichiarate inammissibili.
5.
L'Elenco regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito istituzionale alla pagina dedicata alla Cultura.
6.
L'Associazione presenta annualmente al Servizio regionale competente una relazione dettagliata delle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione.
7.
A partire dall'anno successivo a quello di prima iscrizione nell'Elenco, il Servizio regionale competente effettua i controlli in merito alla permanenza dei requisiti di accesso dell'Associazione.
8.
L'iscrizione nell'Elenco è valida fino alla perdita dei requisiti o fino a che il legale rappresentante non ne chieda la cancellazione. È prevista la cancellazione dall'Elenco in caso di:
a)
perdita del requisito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
b)
accertata inattività dell'Associazione per un periodo pari o superiore a tre anni;
c)
mancato invio della relazione di cui al
comma 6
.
9.
La cancellazione è adottata con apposito atto e comunicata all'Associazione.
Art. 3
Criteri e modalità per la predisposizione del Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria
1.
Il Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria, organizzate dagli Enti locali e dalle Associazioni iscritte nell'Elenco regionale, è approvato annualmente dalla Giunta regionale su proposta del Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria.
2.
Per l'iscrizione nel Calendario regionale i legali rappresentanti degli Enti locali e delle Associazioni iscritte nell'Elenco regionale presentano al Servizio regionale competente, tramite PEC, entro il 31 gennaio di ogni anno il programma degli eventi relativi alle manifestazioni da loro organizzate.
3.
Per la formulazione della proposta di Calendario, il Comitato procede, nel tempo massimo di 45 giorni dalla data ultima prevista per la presentazione dei programmi, all'audizione degli Enti locali e delle associazioni che organizzano manifestazioni di rievocazione storica iscritte nell'Elenco regionale, al fine di:
a)
fare in modo che la distribuzione delle manifestazioni sia omogenea durante tutto l'anno;
b)
evitare sovrapposizioni e conflitto con eventi collaterali nell'ambito della comunità regionale.
4.
A conclusione delle audizioni, il Comitato presenta la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.
5.
Entro 15 giorni dalla sua definizione, la Giunta regionale, per il tramite del Servizio regionale competente, contestualmente alla comunicazione del Calendario alla competente Commissione consiliare lo trasmette anche al Servizio regionale competente per il turismo al fine di attivare la promozione di cui all'
articolo 11 della l.r. 11/2024
.
Art. 4
Criteri e modalità di concessione dei contributi
1.
I contributi regionali sono concessi per il concorso all'organizzazione delle manifestazioni inserite nel Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria, di cui all'
articolo 5 della l.r. 11/2024
, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale.
2.
La Regione concede altresì contributi a sostegno di progetti presentati da Enti locali o dalle associazioni storiche iscritte nell'Elenco regionale, che siano finalizzati a:
a)
realizzare attività ed eventi di rievocazione storica;
b)
valorizzare abiti storici e della tradizione, specifici del territorio regionale, anche tramite la realizzazione di realtà museali ed espositive permanenti;
c)
conservare, restaurare e integrare il patrimonio degli abiti storici e di quello costituito da attrezzature e materiali.
3.
I criteri per la concessione dei contributi di cui al
precedente comma 1
sono i seguenti:
a)
rilevanza nazionale e internazionale della manifestazione di rievocazione storica;
b)
documentata adesione delle istituzioni locali, istituti scolastici, associazioni nonché il concorso di privati cittadini nella progettazione, organizzazione e svolgimento delle attività inerenti e correlati alla manifestazione;
c)
localizzazione prevalente dell'evento nei centri storici o nei siti di particolare rilevanza storico-culturale;
d)
valorizzazione delle produzioni tipiche legate alla comunità locale di riferimento, in particolare dei prodotti enogastronomici legati alla tradizione locale e al periodo storico cui si riferisce la manifestazione;
e)
documentata attività attinente alla manifestazione svolta dall'Associazione nel corso dell'anno, anche ai fini della promozione turistica.
4.
I criteri per la concessione dei contributi di cui al
precedente comma 2
sono i seguenti:
a)
rilevanza nazionale e internazionale dell'attività o evento di rievocazione storica;
b)
qualità complessiva dell'attività o dell'evento e coerenza con le finalità della legge;
c)
collegamento con le manifestazioni inserite nel Calendario di cui all'
articolo 5 della l.r. 11/2024
;
d)
rilevanza turistica e/o di promozione del territorio dell'attività o evento di rievocazione storica;
e)
documentato valore storico e/o artistico degli abiti storici o di attrezzature e materiali limitatamente ai progetti di cui alle lettere b) e c) del
precedente comma 2
.
5.
Il Servizio regionale competente, con propria determinazione dirigenziale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel portale regionale, canale Cultura, stabilisce, con cadenza annuale, la data di scadenza della presentazione delle domande e i modelli per la presentazione delle domande stesse.
6.
Le domande pervenute oltre la data di scadenza ovvero presentate su modelli difformi da quelli stabiliti dal Servizio regionale competente ai sensi del
comma 5
sono considerate inammissibili.
Art. 5
Valutazione delle domande di contributi
1.
Il contributo regionale è erogato in base al punteggio ottenuto da ciascuna domanda, secondo la valutazione di cui al presente articolo, tenuto conto delle risorse economiche disponibili.
2.
Il Servizio regionale competente valuta le domande dichiarate ammissibili, distintamente per entrambe le linee di finanziamento, avvalendosi di una Commissione di valutazione composta dai Dirigenti regionali competenti in materia di spettacolo e turismo (o loro delegati) e da tre membri espressi dal Comitato di cui all'
articolo 6 della l.r. 11/2024
, scelti uno tra gli esperti universitari, uno tra i sindaci o loro delegati, e uno dell'AURS.
3.
I punteggi per le domande di cui al
comma 1 dell'articolo 4
sono attribuiti come di seguito riportato:
a)
rilevanza nazionale e internazionale della manifestazione di rievocazione storica (da 0 a 10 punti);
b)
coinvolgimento delle istituzioni locali, scolastiche e sociali e privati cittadini nella progettazione, organizzazione e svolgimento delle attività inerenti e correlati alla manifestazione (da 0 a 10 punti);
c)
localizzazione prevalente dell'evento nei centri storici o nei siti di particolare rilevanza storico-culturale (da 0 a 10 punti);
d)
valorizzazione delle produzioni tipiche legate alla comunità locale di riferimento, in particolare dei prodotti enogastronomici legati alla tradizione locale e al periodo storico cui si riferisce la manifestazione (da 0 a 10 punti);
e)
documentata attività attinente alla manifestazione svolta dall'Associazione nel corso dell'anno, anche ai fini della promozione turistica (da 0 a 10 punti).
4.
I punteggi per le domande di cui al
comma 2 dell'articolo 4
sono attribuiti come di seguito riportato:
a)
rilevanza nazionale e internazionale dell'attività o evento di rievocazione storica (da 0 a 10 punti);
b)
qualità complessiva dell'attività o dell'evento e coerenza con le finalità della legge (da 0 a 10 punti);
c)
collegamento con le manifestazioni inserite nel Calendario di cui all'
articolo 5 della l.r. 11/2024
(da 0 a 5 punti);
d)
rilevanza turistica e/o di promozione del territorio dell'attività o evento di rievocazione storica (da 0 a 10 punti);
e)
documentato valore storico e/o artistico degli abiti storici o di attrezzature e materiali limitatamente ai progetti di cui alle lettere b) e c) del
comma 2 dell'articolo 4
(da 0 a 10 punti).
5.
La liquidazione del contributo è effettuata dal Servizio regionale competente, previa acquisizione della Relazione sulla manifestazione svolta e la rendicontazione delle spese sostenute, resa su apposita modulistica predisposta dallo stesso Servizio.
Art. 6
Revoca dei contributi
1.
I contributi erogati non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati. Eventuali variazioni delle attività, della tempistica, delle modalità operative e della previsione di spesa che dovessero rendersi necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio regionale competente, a meno che il beneficiario non presenti una formale rinuncia al contributo.
2.
Se le modifiche in corso d'opera risultassero così consistenti da ridurre o vanificare i presupposti per cui è stato assegnato il contributo, il Servizio regionale competente disporrà la riduzione del contributo o la sua totale revoca e la successiva riassegnazione ad altro soggetto.
3.
In caso di mancata rendicontazione del contributo, o di mancato utilizzo del medesimo, si provvederà alla revoca totale del contributo.
4.
Nel caso di minor costo dell'intervento rispetto al preventivato, si procederà alla proporzionale decurtazione del finanziamento. Tale decurtazione non si applica se il progetto è stato interamente realizzato e la minore spesa sostenuta e rendicontata rispetto a quella preventivata rientra nel limite del 10 per cento.
Art. 7
Promozione delle manifestazioni
1.
Per la promozione delle manifestazioni iscritte nel Calendario regionale il Servizio regionale competente collabora con il Servizio Turismo, fornendo tutte le informazioni affinché possano essere attivate le iniziative promozionali.
2.
Nel caso in cui la Giunta regionale definisca, ai sensi dell'
articolo 11 della l.r. 11/2024
, un logo identificativo delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria, lo stesso viene attribuito in sede di iscrizione nel Calendario.
Art. 8
Norma transitoria
1.
Per l'anno 2025 le domande di iscrizione nell'Elenco di cui all'
articolo 2
del presente regolamento devono essere presentate contestualmente alla domanda di iscrizione al Calendario, nelle date fissate dal Servizio regionale competente entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel portale regionale, canale Cultura.
Art. 9
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.